Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 14 Aprile 2016, N. 15695 (C.C. 8 Gennaio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/16
LEGITTIMITÀ
potendo, come nel caso di specie, esservi coincidenza tra
proprietario del suolo e/o della costruzione e committente
dei lavori.
In relazione a tale punto della decisione, il ricorrente
non ha preso alcuna specif‌ica posizione se non quella di ec-
cepire l’inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese
nel corso dell’accertamento del reato nell’intento di polve-
rizzare un elemento che egli stesso ha considerato decisivo
e sul quale è stata fondata la prova della responsabilità.
Esclusa tuttavia l’inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese dal ricorrente e che sono state ritenute, con logica
ed adeguata motivazione, ammissive della responsabilità
(e neppure sotto tale aspetto contestate), deve rilevarsi
come la questione della formale contestazione di essere
il proprietario della struttura e non anche il committente,
la questione della violazione del principio di correlazione
tra accusa e sentenza e quella secondo cui, contestato un
reato a soggettività ristretta, la mancanza in capo al ri-
corrente della qualif‌ica giuridica soggettiva richiesta per
l’integrazione della fattispecie incriminatrice e in difetto
di una comprovata posizione di garanzia in capo allo stes-
so, si risolvono in generiche doglianze prive della speci-
f‌icità richiesta per la devoluzione del motivo di gravame
al giudice dell’impugnazione, in quanto del tutto elusive
delle ragioni poste a fondamento della decisione gravata.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la
Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichia-
rato inammissibile, con conseguente onere per i ricorren-
te, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costitu-
zionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pre-
sentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 APRILE 2016, N. 15695
(C.C. 8 GENNAIO 2016)
PRES. GENTILE – EST. BELTRANI – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. LOMBARDO
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Trasmissione della sentenza rescindente al
giudice del rinvio y Trasmissione di tutti gli atti a
norma dell’art. 291 c.p.p. y Trasmissione di tutti gli
elementi sopravvenuti a favore della persona sot-
toposta alle indagini y Necessità.
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Termine per la trasmissione degli atti y Vio-
lazione del termine ex art. 309, comma 5, c.p.p. y
Conseguenze y Perdita di eff‌icacia della misura co-
ercitiva y Esclusione.
. Ai f‌ini della decorrenza del termine di "dieci gior-
ni dalla ricezione degli atti", entro il quale, ai sensi
dell’art. 311 c.p.p. , comma 5-bis, introdotto dalla L. n.
47 del 2015, art. 13, se è stata annullata con rinvio, su
ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi, dell’art. 309
c.p.p., comma 9, il giudice del rinvio deve decidere, non
è suff‌iciente la ricezione della mera sentenza rescin-
dente, occorrendo la ricezione degli atti presentati a
norma , dell’art. 291 c.p.p., comma 1, nonchè di tutti
gli elementi eventualmente sopravvenuti a favore
della persona sottoposta alle indagini. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 291; c.p.p., art. 309; c.p.p., art. 311; l. 16
aprile 2015, n. 47, art. 13) (1)
. In caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell’im-
putato, di un’ordinanza che ha disposto o confermato la
misura coercitiva ai sensi dell’art. 309 c.p.p. , comma 9,
non ha luogo la perdita di eff‌icacia della misura caute-
lare personale nel caso in cui la trasmissione al giudice
del rinvio degli atti presentati a norma dell’art. 291
c.p.p., comma 1, nonchè di tutti gli elementi eventual-
mente sopravvenuti a favore della persona sottoposta
alle indagini, avvenga in violazione del termine previsto
dall’art. 309 c.p.p., comma 5, non richiamato dall’art.
311 c.p.p., comma 5-bis, introdotto dalla L. n. 47 del
2015, art. 13. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 291; c.p.p., art.
309; c.p.p., art. 311; l. 16 aprile 2015, n. 47, art. 13) (2)
(1, 2) Nello stesso senso, in riferimento alla prima pronuncia in epi-
grafe, si veda Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 1999, n. 59, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In senso analogo si veda anche Cass.
pen., sez. V, 16 novembre 2011, n. 42150, ibidem. Per utili riferimenti
sull’argomento si veda Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 2005, n. 39486,
ibidem. In riferimento alla seconda massima, si veda, nello stesso
senso, Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2014, n. 23211, ibidem. Per utili
riferimenti si veda inoltre Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2015, n.
6717, in questa Rivista 2015, 258.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La VI sezione di questa Corte, con sentenza n. 35605
del 25 agosto 2015, ha annullato limitatamente all’addebi-
to di cui all’art. 416-bis c.p. ed all’aggravante di cui all’art.
7 L. n. 203 del 1991 - l’ordinanza con la quale in data 29
dicembre 2014 il Tribunale del riesame di Perugia aveva
rigettato la richiesta di riesame presentata da Antonio
Lombardo, in atti generalizzato, indagato per il reato di
cui all’art. 416-bis c.p. e plurimi altri (come da contesta-
zione in atti).
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del ri-
esame di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., decidendo quale
giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l’ordinanza
cautelare emessa dal G.i.p. anche in ordine all’addebito di
cui all’art. 416-bis c.p. ed all’aggravante di cui all’art. 7 L.
n. 203 del 1991.
Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto, con
l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale,
ricorso per cassazione, deducendo:
I - violazione dell’art. 311 c.p.p. e vizio di motivazione
(per omessa declaratoria di ineff‌icacia della ordinanza
cautelare genetica, poiché la decisione non sarebbe in-
tervenuta nel termine indicato dall’art. 311, comma 5-bis

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