Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 15 Aprile 2016, N. 15716 (Ud. 18 Febbraio 2016)

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giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
mentare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma
in favore di quello di Latina a cui il medesimo Tribunale
aveva aderito, dà conto del deposito di memoria difensiva
da cui non risulta che la questione sia stata sollevata, né il
difensore offre allegazioni sul punto.
9. Inf‌ine, è infondato anche il quinto motivo con cui
il ricorrente solleva l’inutilizzabilità delle intercettazio-
ni telefoniche essendo avvenuto l’allaccio effettivo solo
quattro giorni dopo il decreto del G.i.p. circostanza che
comporterebbe la violazione dell’art. 267 comma 5 c.p.p.,
che prevede che nel brogliaccio vengano registrati i decre-
ti con indicazione dell’inizio e il termine delle operazioni,
sul corretto rilievo, evidenziato dal Tribunale, che le an-
notazioni imposte dall’art. 267 comma 5 c.p.p. riguardano
la documentazione dell’inizio e della f‌ine delle operazioni
di intercettazione la cui omissione rileva ai f‌ini della cor-
retta esecuzione quanto ai termini, ma non impone l’anno-
tazione di eventuali sospensioni derivanti da problemi di
carattere tecnico, salvo che la sospensione possa rilevare,
ma non è prospettato neppure dal ricorrente, ai f‌ini della
continuità crinologica del decreto e delle successive pro-
roghe.
10. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e
il ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 APRILE 2016, N. 15716
(UD. 18 FEBBRAIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. DI NICOLA – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. ANCORA
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Richieste di prova y Dichiarazioni spontanee y Rese
dall’imputato sul luogo e nell’immediatezza del
fatto y Ex art. 350, comma 5, c.p.p. y Utilizzabilità
y Condizioni.
. Le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato sul luo-
go e nell’immediatezza del fatto, ai sensi dell’art. 350,
comma 5, c.p.p., sono utilizzabili come prova qualora,
sull’accordo delle parti, siano state acquisite al fascicolo
per il dibattimento ai sensi dell’art. 493, comma 3, c.p.p.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 350; c.p.p., art. 493) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2005, n.
4152, in questa Rivista 2006, 221. In merito al consenso delle par-
ti all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in
quello del pubblico ministero si veda Cass. pen., sez. III, 15 gennaio
2015, n. 1727, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ernesto Ancora ricorre per cassazione impugnando
la sentenza indicata in epigrafe con la quale ha Corte di
appello di Lecce ha confermato quella del tribunale, se-
zione distaccata di Casarano, con la quale il ricorrente era
stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro 65.000,00 di multa per il reato di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché
per il reato (contestato al dibattimento all’udienza del
20 giugno 2012) di cui all’articolo 181, comma 1, decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 perchè, in qualità di
proprietario di terreno agricolo ed in zona soggetta a vin-
colo paesaggistico, realizzava in assenza di permesso di
costruire una civile abitazione, in fase di completamento
alla data dell’accertamento, composta da un piano terra,
costituito da un salone con soppalco in legno, due camere
da letto arredate, un bagno completo di sanitari, un locale
cucina parzialmente allestito, un ripostiglio, un sottosca-
la, per una superf‌icie coperta di circa 120 m², con intona-
ci, pavimenti, inf‌issi, impianti tecnologici ed un adiacente
porticato con regolato soprastante, per una superf‌icie co-
perta di ulteriori 24 nonché un primo piano, costituito da
un soppalco in legno, una camera da letto arredata, da un
bagno privo di sanitari, per una superf‌icie coperta di circa
95 m² , con intonaci, pavimenti, inf‌issi ed impianti tecno-
logici ed un terrazzino esterno esteso su una superf‌icie di
ulteriore 24 m² circa. Reato accertato in Taurisano il 23
febbraio 2011.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricor-
rente, tramite il difensore, articola i quattro seguenti
motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura pe-
nale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inos-
servanza e l’erronea applicazione della legge processuale
(articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura
penale), sul rilievo che il giudice del merito ha fondato
la sua decisione esclusivamente sulla dichiarazione resa
dall’imputato alla Guardia di Finanza che eseguiva il se-
questro e dunque sulla base di dichiarazioni non utiliz-
zabili in dibattimento ai sensi dell’articolo 350, comma 6,
c.p.p.. Ne consegue che, espunte le dette dichiarazioni,
non vi è la prova che l’imputato avesse commesso il fatto
addebitato e, soprattutto, che fosse “committente” dei la-
vori, come ritenuto in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inos-
servanza e/o l’erronea applicazione della legge penale e
processuale in relazione all’articolo 597 codice di proce-
dura penale e l’illogicità della motivazione con riferimento
ai motivi di appello (articolo 606, comma 1, lettere b) ed
Assume che nell’atto di appello l’imputato aveva dedot-
to l’insussistenza della prova in ordine alla sua consapevo-
lezza circa la commissione del fatto contestato sostenendo
che tale prova non potesse desumersi sulla sola base del
fatto di essere egli il proprietario dell’immobile, eccezio-
ne erroneamente ritenuta tardiva dalla Corte territoriale,
posto che l’articolo 597, comma 1, codice di procedura pe-
nale in tema di cognizione del giudice di appello attribui-
sce al giudice dell’impugnazione qualsiasi punto inerente
il capo oggetto dell’appello e quindi anche la cognizione
della Corte del merito sul punto circa la qualif‌ica giuridica
soggettiva in ordine all’attribuibilità o meno al ricorrente
del reato contestato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l’inos-
servanza e/o l’erronea applicazione di norme processuali

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