Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 19 Aprile 2016, N. 16093

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giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
pur non ammettendo sanatorie o decadenze all’interno di
esso, non può essere rilevata dopo la def‌initività di quel
procedimento, né dedotta se non attraverso l’attivazione
del rimedio specif‌icamente previsto dalla legge.
4. In conclusione, il vizio del procedimento doveva
essere fatto valere, impugnando il suo provvedimento
conclusivo. La mancata impugnazione dell’ordinanza di
convalida assume i connotati preclusivi della rilevabilità
del vizio dell’udienza e, di conseguenza, dell’invalidità as-
seritamente derivata degli atti in essa compiuti.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricor-
renti al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 APRILE 2016, N. 16093
PRES. GRILLO – EST. GAI – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. DE MARTINO
Giudice penale y Incompatibilità y Magistrati com-
ponenti il Tribunale del riesame che abbiano già
fatto parte del collegio giudicante sull’incompeten-
za del giudice che aveva emesso l’ordinanza caute-
lare y Esclusione.
. Non dà luogo a incompatibilità il fatto che il tribunale
che decide sul merito di una richiesta di riesame sia
composto, in tutto o in parte, dagli stessi magistrati che
abbiano in precedenza fatto parte del collegio che, rite-
nuta l’incompetenza del giudice che aveva emesso l’or-
dinanza cautelare, aveva disposto la trasmissione degli
atti, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., al giudice individuato
come competente. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 27) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2015, n.
10231, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI,
31 luglio 2014, n. 33883, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 16 novembre 2015 (dep. 17 no-
vembre 2015), il Tribunale del riesame di Roma rigettava
il ricorso, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., proposto da Pasquale
De Martino e, per l’effetto, confermava il provvedimento
emesso, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., dal Giudice per le inda-
gini preliminari dei Tribunale di Latina, in data 30 ottobre
2015, con il quale era stata disposta la misura cautelare
degli arresti domiciliari. Al De Martino è ascritto, come da
imputazione cautelare, il reato di cui agli artt. 110 e 648
c.p. (capo H) in relazione alla intermediazione nella ven-
dita di cioccolato Lindt di provenienza illecita, commesso
in data successiva al 31 luglio 2014.
2. Propone ricorso per cassazione Pasquale De Martino,
a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi:
- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.,
in relazione agli artt. 273, 274 lett. b) e c) stesso codice, in
relazione alla carenza di motivazione sul pericolo di fuga e
sul pericolo di reiterazione del reato fondato su argomenti
generici, congetturali e motivato con formule di stile,
- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in re-
lazione agli artt, 27, 127, 291, 309, 178 stesso codice e art.
3, 24 e 25 Cost., in relazione alla incompatibilità a pronun-
ciarsi, nel giudizio ex art. 309 c.p.p., del medesimo collegio
che aveva deliberato il precedente provvedimento di con-
ferma della misura e dichiarato, ai sensi dell’art. 27 c.p.p.,
l’incompetenza del Giudice di Roma in favore di quello di
latina, per violazione del giusto processo, in subordine,
chiede di sollevare la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 24, 127, 291 e 309 c.p.p. per violazione degli
artt. 2, 24 e 25 della Costituzione.
- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.,
in relazione agli artt. 8 e 9 stesso codice, stante l’illogicità
della motivazione sulla individuazione della competenza
territoriale, essendo competente il Tribunale di lodi.
- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in re-
lazione all’art. 648 c.p., in relazione alla insuff‌iciente mo-
tivazione del dolo del reato di ricettazione.
- violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in re-
lazione agli artt, 267 e 268, legge 152/1991, attesa l’inuti-
lizzabilità delle intercettazioni telefoniche essendo avve-
nuto l’allaccio effettivo solo quattro giorni dopo il decreto
del G.i.p., e, dunque, sarebbe stato violato il disposto di cui
all’art. 267 comma 5 c.p.p. che prevede che nel brogliaccio
vengano registrati i decreti con indicazione dell’inizio e ii
termine delle operazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Va preliminarmente ricordato che costituisce prin-
cipio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cas-
sazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle
misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è am-
missibile soltanto se denuncia la violazione di specif‌iche
norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motiva-
zione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i
principi di diritto, ma non anche quando propone censure
che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolva-
no in una diversa valutazione delle circostanze esaminate
dal Giudice di merito (sez. VI, n. 11194 dell’8 marzo 2012,
Lupo, Rv. 252178; sez. V, n. 46124 dell’8 ottobre 2008, Pa-
gliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio
di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito
di verif‌icare; in relazione alla peculiare natura del giudi-
zio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il
Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle
ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare
la congruenza dell’argomento riguardante la valutazione
degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e
ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie (per tutte, sez. IV, n. 26992 dei 29
maggio 2013, Tiana, Rv. 255460).
5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del
riesame abbia fatto corretta applicazione di questo prin-
cipio, confermando l’ordinanza genetica della misura con
una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive
emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

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