Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 16 Maggio 2016, N. 20206 (Ud. 27 Aprile 2016)

Pagine376-377
376
giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
non punibilità ex art. 131-bis c.p.. Tant’è che l’odierno ri-
corrente non lamenta vizi della motivazione rispetto a spe-
cif‌iche richieste proposte al Giudice del merito. Lamenta
invece che il Giudice d’appello non si sia (d’uff‌icio par di
comprendere) posto il problema dell’applicabilità della
norma, che a suo dire emergerebbe in maniera pacif‌ica dal
testo impugnato. Il motivo di ricorso svolge poi deduzioni
sostanzialmente assertive sulla ricorrenza di tutti presup-
posti della causa di non punibilità.
5.1 Quando la sentenza di merito è successiva alla vi-
genza della nuova causa di non punibilità, la questione
dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere posta
per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo
di violazione di legge.
Infatti, ogni questione sull’esistenza delle condizioni in
fatto per l’applicabilità della causa di non punibilità che
sia proposta per la prima volta con il ricorso per cassazio-
ne è del tutto preclusa, e quindi inammissibile, perchè,
secondo le regole processuali generali degli artt. 606,
comma 3, e 609, comma 2, costituisce violazione di legge
che sarebbe stato possibile dedurre, e quindi avrebbe do-
vuto essere dedotta a pena appunto di inammissibilità, al
giudice d’appello.
Né il richiamo all’art. 129 c.p.p. (che la sentenza delle
Sezioni Unite argomenta applicabile anche alle cause di
non punibilità, al di là delle sole diverse situazioni espres-
samente considerate dal testo della norma processuale:
par. 3) muta la conclusione.
Come infatti si evince dalla richiamata sentenza delle
Sezioni Unite, le ponderazioni sull’esistenza dei presup-
posti essenziali per l’applicabilità della causa di non pu-
nibilità ex art. 131-bis c.p. (analisi e considerazione della
condotta, delle conseguenze del reato e del grado della
colpevolezza, negli articolati e peculiari termini di cui
trattano i paragraf‌i 6-9 del “considerato in diritto" della
sentenza 13682/16) sono caratterizzate da un’intrinseca
ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie
del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempe-
stivamente proposte per essere poi valutate solo in tale
sede.
Non si potrebbe, pertanto, con il richiamo alla regola
generale dell’applicabilità nel giudizio di legittimità anche
delle cause di punibilità (secondo l’insegnamento appena
ricordato delle sezioni Unite), pure preesistenti alla deli-
berazione di merito (“in ogni stato e grado del giudizio”),
porre questione che presuppone un apprezzamento di
merito che la Corte di legittimità non può svolgere e che
invece ben avrebbe potuto essere proposto (con motivi
d’appello) o almeno sollecitato (in sede di conclusioni nel
giudizio d’appello) al giudice del merito.
Ciò, del resto, è affermazione ricorrente della Corte in
situazioni di procedimento strutturalmente analoghe, ca-
ratterizzate cioè dall’astratta previsione di una rilevabilità
senza termini formali e tuttavia contemporaneamente
condizionate, in modo assolutamente insuperabile e de-
terminante, dal limite del contenuto della cognizione della
Corte: si pensi alla deduzione con il ricorso per la prima
volta di questioni sull’inutilizzabilità di prove o mezzi di
prova, quando la deduzione sia sorretta da considerazio-
ni in fatto non già proposte, per la necessaria verif‌ica, al
giudice del merito (per tutte: sez. IV sent. n. 2586 del 17
dicembre 2010, dep. 26 gennaio 2011; sez. VI, sent. 37767
del 21 settembre 2010).
5.2 Deve invece ritenersi senz’altro ammissibile il mo-
tivo di ricorso per cassazione che tratti il punto della deci-
sione afferente alla causa di non punibilità ex art. 131-bis
c.p. sotto il prof‌ilo del vizio di motivazione.
Ciò si verif‌ica quando il tema dell’applicabilità al caso
concreto di tale causa di non punibilità sia stato espressa-
mente posto al Giudice di appello e questi abbia risposto
con motivazione in termini sostanzialmente di mera appa-
renza o manifestamente illogica o contraddittoria.
Ma, appunto, in questo caso il tema non è introdotto
nel processo per la prima volta solo alla Corte di legittimi-
tà: a questa viene chiesto di porre rimedio a dedotti speci-
f‌ici vizi nella motivazione che abbia sorretto la risposta ne-
gativa alla richiesta tempestivamente devoluta al Giudice
del merito.
5.3 Per mera completezza espositiva e ad esemplif‌ica-
zione di alcuni passaggi argomentativi che precedono, si
aggiunga che nel caso concreto dalla motivazione del Giu-
dice d’appello si evinceva un apprezzamento in fatto in-
compatibile con presupposti necessari per l’applicazione
dell’istituto (p. 5: argomentata determinazione della pena
in misura superiore al minimo edittale, motivato diniego
delle attenuanti generiche). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 MAGGIO 2016, N. 20206
(UD. 27 APRILE 2016)
PRES. FIANDESE – EST. PARDO – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. FANNI
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
della parte civile y Sentenza di assoluzione dell’im-
putato perché il fatto non costituisce reato y Inte-
resse di parte y Insussistenza.
. Deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta ca-
renza di interesse l’impugnazione della parte civile
proposta avverso sentenza di assoluzione dell’imputato
da un addebito (nella specie, danneggiamento sempli-
ce) che, in base a norma sopravvenuta, non sia più pre-
visto dalla legge come reato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
576; c.p.p., art. 622; c.p.p., art. 623) (1)
(1) In argomento cfr. Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2015, n. 14014, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. II, 16 gennaio
2004, n. 897, in questa Rivista 2005, 261.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza in data 21 maggio 2015 il Tribunale
di Cagliari confermava la pronuncia del Giudice di Pace
dello stesso capoluogo del 14 aprile 2014 che aveva assolto
Were Juliana Makanda dal delitto di danneggiamento alla
stessa ascritto perchè il fatto non sussiste.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT