Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 16 Maggio 2016, N. 20270 (Ud. 27 Aprile 2016)

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giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
che l’art. 37 c.p.p. prevede tassativamente le cause che
possono determinare una situazione di compromissione
della terzietà e dell’imparzialità del giudice, dando luogo
ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predef‌i-
niti, sicché non possono né essere ampliati né essere ap-
plicati in via analogica;
che nella specie è stata dedotta la causa di ricusazione
prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p. in relazione
all’art. 36, comma 1, lett. g), c.p.p., che a sua volta richia-
ma le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p.;
che le ipotesi di incompatibilità considerate dall’art.
34 c.p.p. sono tutte funzionali ad evitare che il giudice si
possa trovare in una situazione di “prevenzione” causata
dall’avere in precedenza esercitato funzioni giurisdiziona-
li ovvero dall’avere svolto altre funzioni nell’ambito dello
stesso procedimento, ipotesi che sono funzionali a garan-
tire un’organizzazione dell’attività giurisdizionale che sia
adeguata ad assicurare l’imparzialità del giudice;
Considerato che la presente fattispecie non rientra in
alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 34 c.p.p., così
come arricchito dai numerosi interventi della Corte co-
stituzionale;
che, infatti, la procedura prevista dall’art. 610, comma
1, c.p.p., come modif‌icato dalla legge n. 128 del 2001, è
strutturata in maniera unitaria ed è strettamente funzio-
nale a realizzare le premesse per una eff‌icace organizza-
zione interna della Corte di cassazione in base alla previ-
sione di una preliminare selezione dei ricorsi ritenuti, ad
un primo esame, ictu oculi inammissibili, ricorsi che una
volta individuati vengono assegnati ad una apposita sezio-
ne penale - la Settima - che mantiene intatto ogni potere
di valutazione;
che tale accertamento interviene in una fase di avvio
del giudizio di cassazione e che l’inammissibilità, rileva-
ta in prima battuta dai c.d. spogliatori, delegati del Primo
Presidente, ha natura necessariamente provvisoria, che si
innesta in un procedimento che inizia con l’esame prelimi-
nare e prosegue con l’eventuale assegnazione alla Settima
sezione, con la possibilità che il ricorso sia restituito - in
quanto ritenuto non prima facie inammissibile - alla sezio-
ne ordinaria per il giudizio def‌initivo;
che con riferimento alla c.d. “incompatibilità da pre-
venzione” la Corte costituzionale ha sempre escluso
l’incompatibilità nell’ambito della stessa fase procedi-
mentale, evidenziando come poiché ogni provvedimento
preparatorio o istruttorio può implicare una delibazione
del merito, ritenere sussistente l’incompatibilità in tali
casi comporterebbe “un’assurda frammentazione del pro-
cedimento, con l’attribuzione di ciascun segmento di esso
ad un giudice diverso” (così, Corte cost., n. 24 del 1996
e n. 177 del 1996; cfr., Corte cost., n. 448 del 1995, n. 40
del 1999, nonché n. 153 del 2012, che ha affermato che il
requisito della “diversità di fase” è divenuto vero e proprio
paradigma di sistema in materia di incompatibilità da pre-
venzione);
Considerato che deve escludersi che ricorrano ipotesi
di incompatibilità che possano dar luogo alla ricusazione
del magistrato delegato dal Primo Presidente della Corte
che, dopo aver assegnato il ricorso alla sezione settima,
faccia parte anche del collegio che lo deve valutare, in
quanto:
- l’esame preliminare comporta una valutazione prov-
visoria, limitata ad un accertamento sul fumus dell’inam-
missibilità, valutazione che avviene nell’ambito della stes-
sa fase e che rientra nel giudizio di cassazione;
- deve escludersi che in sede di giudizio di legittimità
sussistano situazioni di incompatibilità c.d. orizzontale,
atteso che come attività pregiudicante ai f‌ini dell’incom-
patibilità di cui all’art. 34 c.p.p. va intesa quella che im-
plica una valutazione di merito sull’accusa e come sede
pregiudicata quella giurisdizionale diretta a decidere sul
merito stesso dell’accusa o di una misura de libertate (sez.
III, n. 24961 del 20 aprile 2005, Fanale);
Ritenuto, pertanto, che la dichiarazione di ricusazio-
ne deve essere respinta, con la condanna della parte che
l’ha proposta al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende,
ai sensi dell’art. 44 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 MAGGIO 2016, N. 20270
(UD. 27 APRILE 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. CITTERIO – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. GRAVINA
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Rilevabilità della questione nel giudi-
zio di legittimità y Ammissibilità y Quando non sia
stata oggetto di richiesta in sede di merito y Esclu-
sione.
. Non può lamentarsi per la prima volta in sede di le-
gittimità la mancata applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. (particolare
tenuità del fatto) quando essa, essendo già entrata in
vigore, all’epoca, la norma che l’ha introdotta nell’or-
dinamento, non abbia formato oggetto di richiesta in
sede di merito. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis; c.p.,
art. 609) (1)
(1) Cfr. in argomento Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2016, n. 5800, in
Riv. pen. 2016, 324. In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. V, 3
dicembre 2015, n. 48020, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e
Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2015, n. 41742, ibidem, nel senso che è
possibile anche nel giudizio di legittimità rilevare la causa di non pu-
nibilità ex art. 131 bis, c.p., quando dalla sentenza impugnata emerga
la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto in ogget-
to e la superf‌luità del giudizio di rinvio. Ancora, segue quest’ultimo
orientamento Cass. pen., sez. fer., 6 ottobre 2015, n. 40152, in Riv. pen.
2016, 55, che prevede tale possibilità sulla base di quanto emerso nel
giudizio di merito. In dottrina si vedano i commenti di V. DIOMAIUTI,
Tenuità del fatto, patteggiamento e art. 129 c.p.p., ivi 2016, 89; U.D.
MOLINA, Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015. Disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a nor-
ma dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Questioni di diritto processuale e di diritto sostanziale, ivi 2016, 1 e
G. AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in questa
Rivista 2015, 409 ed inf‌ine l’autorevole contributo di C. TAORMINA,
Archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Riv. pen. 2015, 715.

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