Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, Ord. 18 Maggio 2016, N. 20685 (C.C. 13 Maggio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/16
LEGITTIMITÀ
Viceversa detto intervento interpolativo della norma
non era necessario in relazione alla disposizione in art.
425 c.p.p. per la semplice ragione che in detta norma era
espressamente già prevista la possibilità per il Giudice
di pronunziare sentenza di non doversi procedere anche
quando l’imputato è persona “non punibile per qualsiasi
causa”. Introducendo pacif‌icamente l’art 131 bis c.p.
nell’Ordinamento una speciale causa di non punibilità, la
stessa rientra ex se nell’ampia previsione di applicabilità
di detto istituto giuridico in sede di udienza preliminare.
Un tanto, anche, per la funzione stessa di detta udienza -
questo risponde all’ulteriore ragione di non applicabilità
della causa di non punibilità in sede di udienza prelimina-
re avanzata dal Flammini - ossia di valutare l’opportunità
funzionale dell’esame dibattimentale dell’accusa.
Per tale ragione il Legislatore ha sempre riconosciuta
al G.u.p. la facoltà di procedere al proscioglimento anche
della persona non punibile, poiché anche in tal ipotesi lo
svolgimento del dibattimento si rivela inutile.
Consegue a detta scelta def‌lazionistica che la senten-
za di proscioglimento, ex art. 425 c.p.p.,non assume nei
procedimenti civili ed amministrativi eff‌icacia di cosa giu-
dicata a sensi del chiaro disposto ex artt. 651 e 651 bis
c.p.p. proprio perchè non tesa all’accertamento effettivo
della sussistenza del fatto reato. La natura e funzione
dell’udienza preliminare - come per altro sottolineato dal
Giudice trentino - lumeggia l’infondatezza del denunziato
vizio di motivazione, individuato nell’aver il G.u.p. osser-
vato come la condotta degli imputati non avesse natura
diffamatoria ma anche non prosciolti per tale ragione solo
perchè non richiesto il giudizio abbreviato. Difatti il giu-
dizio, ex art 442 c.p.p., ha natura di cognizione piena da
parte del Giudice, sicché ben può operare motivata scel-
ta tra due possibili soluzioni; viceversa, stante la natura
delibativa - ai soli f‌ini della necessità dell’esame dibatti-
mentale - del giudizio in sede d’udienza preliminare, non è
consentito al G.u.p. la scelta di una delle due tesi portate
avanti dalle parti senza l’istruttoria dibattimentale - Cass.
sez. II n. 46145 del 5 novembre 2015 rv 265246 mediante
un giudizio complesso ed approfondito. Questo ha posto
in risalto - correttamente - il primo Giudice, illustrando
come la tesi difensiva avesse solide basi giuridiche, ma
anche come alla stessa si contrapponesse la tesi della par-
te civile pure fondata su arresti giurisprudenziali anche
di legittimità. Dunque il primo Giudice, non già, afferma
siccome indubbio che la tesi difensiva fosse fondata, ben-
sì come la stessa fosse preferibile alla contrapposta tesi
della parte civile ad esito di un giudizio di natura piena
e non già solamente delibativa, siccome quello proprio
in sede di udienza preliminare teso solo a verif‌icare l’op-
portunità di procedere al giudizio dibattimentale. In tale
ambito il G.u.p. trentino ha rettamente preferito def‌inire
il procedimento con l’applicazione della causa di non pu-
nibilità, certamente conf‌igurabile, siccome consentito dal
disposto, ex art 425 c.p.p. Al rigetto del ricorso segue, ex
616 c.p.p., la condanna del Flammini al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, ORD. 18 MAGGIO 2016, N. 20685
(C.C. 13 MAGGIO 2016)
PRES. CONTI – EST. FIDELBO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. PIGIONANTI
Giudice penale y Incompatibilità y Atti compiuti
nel procedimento y Dal magistrato delegato del pri-
mo presidente che ha rilevato, in via preliminare,
una causa di inammissibilità y Causa di ricusazione
y Esclusione.
. Non dà luogo a incompatibilità e non può, quindi, co-
stituire causa di ricusazione il fatto che del collegio co-
stitutivo dell’apposita sezione della Corte di cassazione
preposta, ai sensi dell’art. 610, comma 1, c.p.p., alla
valutazione dei ricorsi per i quali sia stata rilevata una
causa di inammissibilità, faccia parte lo stesso magi-
strato che, quale delegato del primo presidente, abbia
effettuato, in via preliminare, detta rilevazione, essen-
do quest’ultima da considerare come la fase iniziale
di un unico procedimento che si instaura con l’esame
preliminare del ricorso e prosegue f‌ino alla decisione
dell’apposita sezione, la quale potrà anche escludere la
rilevata causa di inammissibilità e disporre la restitu-
zione del ricorso alla sezione ordinaria. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 34; c.p.p., art. 37; c.p.p., art. 610) (1)
(1) Nello stesso senso, in quanto esclude l’incompatibilità orizzonta-
le ex art. 34 c.p.p., si veda Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2005, n. 24961,
in questa Rivista 2005, 695. In argomento cfr. inoltre Corte cost. 24
ottobre 1995, n. 448, ivi 1995, 972.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che nel procedimento penale R.G. n.
8684/2015, relativo al ricorso per cassazione proposto da
Pigionanti Renzo, imputato del reato di cui all’art. 643 c.p.,
l’avvocato Giovanni Anazza, in data 9 gennaio 2016, ha de-
positato dichiarazione di ricusazione del giudice Marghe-
rita Taddei, quale componente del collegio della Sezione
Settima, a cui il ricorso è stato assegnato ai sensi dell’art.
610, comma 1, c.p.p.;
che la dichiarazione di ricusazione viene giustif‌icata
con riferimento alla circostanza che il giudice Taddei, in
qualità di magistrato delegato dal Primo presidente all’e-
same preliminare dei ricorsi, avrebbe già operato una va-
lutazione sull’inammissibilità del ricorso, trasmettendolo
alla Sezione Settima;
che, secondo il difensore, nella specie ricorrerebbe un’i-
potesi di incompatibilità avendo il giudice Taddei compiuto
atti nello stesso procedimento, sicché vi sarebbero i presup-
posti per la ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.
a), c.p.p., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), c.p.p.;
Ritenuto che attraverso l’istituto della ricusazione
l’ordinamento processuale intende assicurare alle parti
uno strumento per estromettere dal processo il giudice
che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua
terzietà e imparzialità, così da assicurare l’osservanza del
principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, se-
condo comma, Cost.;

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