Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 23 Maggio 2016, N. 21409 (C.C. 23 Maggio 2016)

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giur
4/16 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
2.4 II quinto e sesto motivo concernono le attenuanti ge-
neriche e la pena, e pertanto non devono essere oggetto d’e-
same, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.
2.5 Poiché dagli atti non emerge la prova evidente per
una assoluzione in fatto, la sentenza impugnata va annul-
lata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla
legge come reato, e conf‌igurando la condotta - per quanto
sopra detto - gli estremi dell’illecito civile di cui all’art.
4 comma 1 lett. c del decreto legislativo n. 7/2016, vanno
confermate le statuizioni civili.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle
spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte ci-
vile Da Pian Mario, che liquida in euro 3.500,00 oltre ac-
cessori come per legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 23 MAGGIO 2016, N. 21409
(C.C. 23 MAGGIO 2016)
PRES. LAPALORCIA – EST. GORJAN – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. FLAMMINI
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Deci-
sione y Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.
y Applicabilità y Con sentenza pronunciata ex art.
425 c.p.p.
. La causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis
c.p. (particolare tenuità del fatto) può essere rico-
nosciuta anche con la sentenza pronunciata all’esito
dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 425 c.p.p.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis; c.p.p., art. 425) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2015, n.
47039, in questa Rivista 2016, 129.Sulla funzione svolta dall’udienza pre-
liminare si veda Cass. pen., sez. II, n. 46145, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna. Sulla rilevabilità della particolare tenuità del fatto si
veda Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2016, n. 5800, in Riv. pen. 2016, 324.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II G.u.p. presso il Tribunale di Trento con la sentenza
impugnata, resa a sensi dell’art 425 c.p.p. il 4 settembre
2015, ha prosciolto il Flammini, ed altri soggetti non impu-
gnanti, dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa
in danno di Giancarlo Lapiana, costituitosi parte civile. Il
G.u.p. di Trento aveva esaminata la questione afferente
l’imputazione e ritenuta l’inutilità del dibattimento in pre-
senza certa dell’applicabilità della causa di non punibilità,
ex art 131 bis c.p.
Avverso la sentenza resa dal G.u.p. ha proposto ricorso
per cassazione personalmente il solo Flammini rilevando i
seguenti vizi di legittimità:
concorreva vizio di violazione di legge in quanto il
Giudice trentino aveva applicata la norma ex art 131 bis
c.p. benché tale possibilità non prevista dalla legge in sede
d’udienza preliminare, come s’apprezzava dall’espressa
modif‌ica dei soli articoli del codice di rito afferenti l’archi-
viazione - 411 - e la sentenza di proscioglimento predibat-
timentale - 469 - portata nella legge che ha introdotto la
nuova causa di non punibilità;
concorreva vizio di motivazione in quanto il primo
Giudice aveva esaminato il merito dell’imputazione e pre-
cisato come v’erano ragioni che imponevano l’assoluzione
degli imputati, ma non solo non provvide a tale declarato-
ria, bensì ebbe ad applicare causa escludente la punibilità,
che presuppone la colpevolezza in ordine al fatto - reato.
All’odierna udienza camerale nessuno compariva per
l’imputato, mentre il P.G. concludeva per l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso de quo s’appalesa infondato e va rigettato.
Il primo mezzo d’impugnazione attinge la possibilità
per il Giudice dell’udienza preliminare di emettere pro-
nunzia di proscioglimento quando ritenga d’applicare la
causa di non punibilità ex art 131 bis c.p.
Reputa parte impugnante che un tanto non sia consen-
tito dal D.L.vo 28/2015 in quanto risultano interpolate, con
l’inserzione del cenno alla nuova causa di non punibilità,
esclusivamente le norme attinenti la richiesta d’archivia-
zione e la sentenza predibattimentale, non anche l’art 425
c.p.p.
Un tanto dimostra - secondo parte impugnante - che
l’applicazione della scriminate in sede d’udienza prelimi-
nare non è consentita, anche perchè la causa di non puni-
bilità presuppone l’accertamento della sussistenza del fat-
to reato imputato, che semplicemente non merita d’esser
punito penalmente per la sua tenuità.
Osserva la Corte come la ricostruzione dogmatica ope-
rata dall’impugnante non sia corretta poiché fattualmente
errata l’osservazione che la mancata interpolazione anche
della norma in art 425 c.p.p. indichi come il Legislatore
non abbia voluto render possibile l’applicazione della nuo-
va causa di non punibilità anche in sede d’udienza preli-
minare.
Difatti la necessità di interpolare il disposto normati-
vo portato in artt. 411 e 469 c.p.p. per poter, in dette sedi
processuali, render possibile l’applicazione della speciale
causa di non punibilità, derivava dall’oggettiva assenza, in
dette disposizioni normative, di richiamo alla causa di non
punibilità, siccome ragione fondante richiesta di archivia-
zione ovvero per emettere sentenza predibattimentale di
proscioglimento.
Il testo dell’art 411 c.p.p. operava specif‌ico riferimento
solamente a causa di non procedibilità, ad estinzione del
reato ovvero abolitio criminis, non operava cenno anche
alla concorrenza di causa di non punibilità.
Anche il dato testuale dell’art 469 c.p.p. consentiva
il proscioglimento predibattimentale solo in presenza di
causa di improcedibilità ovvero d’estinzione del reato.
Dunque, perseguendo il suo dichiarato scopo di de-
f‌lazione dei procedimenti penali per fatti bagatellari, il
Legislatore ha interpolato le citate norme processuali
per consentire l’archiviazione e la pronunzia di sentenza
predibattimentale anche per la specif‌ica causa di non pu-
nibilità, posta con l’art 131 bis c.p. introdotto dal D.L.vo
28/2105.

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