Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 14 Gennaio 2016, N. 1325 (C.C. 18 Novembre 2015

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
LEGITTIMITÀ
Se ne deduce l’infondatezza dei rilievi difensivi, anche
sotto il prof‌ilo della dedotta insussistenza dell’elemento
psicologico del reato, in quanto, come affermato dal co-
stante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di diffamazione non
si richiede la sussistenza del dolo specif‌ico, essendo suf-
f‌iciente, ai f‌ini della sussistenza dell’elemento soggettivo
della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una
frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la fra-
se venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 16712),
consapevolezza nel caso in esame evidente, non solo per
il carattere oggettivamente oltraggioso delle espressioni
usate, ma anche in ragione della idoneità dello strumento
utilizzato ad assicurarne la diffusione ad un numero inde-
terminato di destinatari. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 14 GENNAIO 2016, N. 1325
(C.C. 18 NOVEMBRE 2015)
PRES. MARASCA – EST. PEZZULLO – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. ZAPPALÀ
Misure cautelari personali y Misure interdittive y
Condizioni di applicabilità y Termini di durata delle
misure y Legge 16 aprile 2015, n. 47 y Obbligo del
giudice di motivare in ordine alla durata della mi-
sura applicata y Necessità.
. In tema di misure interdittive, la determinazione dei
termini di durata - non superiore nel massimo a dodici
mesi, ex art. 308 c.p.p., come novellato dall’art. 10 L. 16
aprile 2015, n 47 - è rimessa alla valutazione discrezio-
nale del giudice, sul quale grava l’obbligo di motivare
in ordine alle ragioni poste a fondamento della durata
della cautela applicata nonché all’adeguatezza di essa
in relazione alle esigenze cautelari da salvaguardare.
(c.p.p., art. 308; l. 16 aprile 2015, n. 47, art. 10) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 40978, in questa Rivista 2016, 51.
Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2015, n. 45934, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con ordinan-
za in data 30 luglio 2015, in parziale accoglimento dell’ap-
pello ex art. 310 c.p.p. proposto da Zappalà Rosario - capo
dipartimento di medicina generale e responsabile dell’U-
nità Operativa Complessa Emergenza e Pronto Soccorso
dell’ospedale “Villa Betania” di Napoli, struttura conven-
zionata con il Servizio Sanitario Nazionale - dichiarata
cessata l’eff‌icacia della misura interdittiva del divieto di
svolgimento della professione medica e delle attività ad
essa inerenti per la durata di un anno, disposta nei con-
fronti del predetto indagato disposta con ordinanza del
G.i.p. del Tribunale di Napoli del 28 maggio/13 giugno
2015, limitatamente al reato di concussione di cui al capo
a) dell’imputazione provvisoria - rigettava nel resto l’ap-
pello, confermando l’ordinanza applicativa della medesi-
ma misura interdittiva in relazione al capo b) dell’impu-
tazione provvisoria.
1.1. Con tale imputazione erano stati contestati all’in-
dagato i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 479 e 476/2
c.p. perchè, anche in tempi diversi, nella sua qualità di
pubblico uff‌iciale, nell’esercizio delle sue funzioni, for-
mava falsamente un referto medico, datato 22 settembre
2014 con il logo “Villa Betania”, atto pubblico f‌idefacente,
nei confronti di Angrisani Vittoria, con apposta una f‌irma
illeggibile sulla dicitura “II Patologo” non riconducibile a
nessuno dei patologi dell’ospedale evangelico Villa Beta-
nia ed attestava, sempre falsamente, nello stesso referto
medico “l’assenza di cellule tumorali”, nonché “un quadro
citologico che mostra alcuni elementi come da f‌ibrolipo-
matosi”, senza aver effettuato alcun esame presso il labo-
ratorio di anatomia patologica di Villa Betania prima della
data del 6 ottobre 2014.
1.2. Nell’ordinanza impugnata veniva dato atto della
ricorrenza di gravi indizi a carico dell’indagato, sia per il
reato di falsità materiale, avendo lo stesso Zappalà rico-
nosciuto in sede di interrogatorio di garanzia di aver con-
segnato alla Angrisani una certif‌icazione assolutamente
falsa, sia per il reato di falsità ideologica, relativa alla data
indicata nel referto del 22 settembre 2014, con riconosci-
mento delle esigenze cautelari in relazione alla lett. c)
dell’art. 274 c.p.p., per la grave e spregiudicata condotta
posta in essere dal medesimo Zappalà.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difen-
sore di f‌iducia, ha proposto ricorso ex art. 311 c.p.p. aff‌ida-
to a tre motivi, con i quali lamenta:
- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui
all’art. 606, primo comma, lett. b), per l’inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale e segnatamente
degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., in relazione alla ritenuta
sussistenza delle esigenze cautelari, non sussistendo in
alcun modo il pericolo che l’indagato possa commettere
delitti della stessa specie di quello per cui si procede, sia
alla luce delle specif‌iche circostanze del fatto, che alla
luce della personalità dell’indagato, che gode della stima
di terzi, per la sua capacità professionale, ed è immune da
precedenti penali;
- con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui
all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito
alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari, dovendo
la condotta dell’indagato essere ridimensionata, quanto
alla gravità dei fatti, avendo il Tribunale ricostruito la vi-
cenda in modo contrario alla versione resa dallo Zappalà
nel corso dell’interrogatorio di garanzia, accreditando una
ricostruzione dell’accaduto non provata; in realtà l’inda-
gato ha ammesso pienamente la falsità materiale, mentre,
quanto al contenuto del certif‌icato falsif‌icato, il Tribunale,
pur avendo riconosciuto che l’indagato avrebbe “abusato”
della pre ospedalizzazione, non ha considerato che essa
era f‌inalizzata ad ottenere l’esame dei vetrini contenenti
il campione prelevato alla Angrisani con il metodo dell’ago
aspirato; a prescindere, dunque, dalla regolarità formale

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