Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 29 Gennaio 2016, N. 3963 (Ud. 6 Luglio 2015)

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giur
3/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
venuta la deliberazione in camera di consiglio. Di conse-
guenza, è da questo momento che incominciano a decorre-
re i termini per il deposito della motivazione (sempre che
non sia contestuale), e non dalla diversa data del deposito
del dispositivo che, quindi, serve solo a verif‌icare che il
primo termine previsto a pena d’ineff‌icacia (decisione
assunta entro dieci giorni dalla ricezione degli atti), sia
stato rispettato e a consentire, in caso di mancato rispetto,
alla parte interessata di proporre immediatamente istan-
za per la declaratoria di ineff‌icacia della misura cautelare
senza attendere il deposito della motivazione».
Alla stregua del suddetto principio di diritto, pertanto,
l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e,
per l’effetto, l’ordinanza di applicazione della misura cau-
telare, dev’essere dichiarata direttamente ineff‌icace da
questa Corte con conseguente immediata scarcerazione
del ricorrente se non detenuto per altra causa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 29 GENNAIO 2016, N. 3963
(UD. 6 LUGLIO 2015)
PRES. FUMO – EST. GUARDIANO – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. FABIANI
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Richiesta
di applicazione della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto y In relazione al reato
di diffamazione y Rilevabilità d’uff‌icio y Ammissi-
bilità y Esclusione y Fattispecie in tema di rigetto
della richiesta di applicazione della causa di non
punibilità presentata tardivamente ed estinzione
del reato per prescrizione.
. In tema di rigetto della richiesta di applicazione della
causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in relazio-
ne al contestato reato di diffamazione, è da escludere
che la Corte di cassazione possa rilevare d’uff‌icio, ai
sensi dell’art. 609, comma 2 c.p.p., la sussistenza della
particolare tenuità del fatto. (Fattispecie in tema di
rigetto della richiesta di applicazione della causa di
non punibilità ex art. 131 bis c.p., perché presentata
tardivamente e annullamento della sentenza senza rin-
vio per essere il reato estinto per prescrizione). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 131 bis; c.p.p., art. 609) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2015,
n. 27019, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
II, 12 agosto 2013, n. 34891, in Riv. pen. 2014, 429. Cfr. Cass. pen., sez.
VI, 16 giugno 2014, n. 25807, ivi 2015, 90 e Cass. pen., sez. I, 12 febbra-
io 2014, n. 6693, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, nel senso
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude qualsiasi
possibilità di far valere e di rilevare d’uff‌icio l’estinzione del reato per
prescrizione, quand’anche maturata in data anteriore alla pronunzia
della sentenza di appello, ma non dedotta, né rilevata nel giudizio
di merito. Per utili riferimenti sul rapporto tra prescrizione e causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto si veda Cass. pen.,
sez. III, 22 dicembre 2015, n. 50215, in Riv. pen. 2016, 130. In dottrina
sull’argomento si vedano i pregevoli commenti di U.D. MOLINA, Il
decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia
di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art.
1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Questioni
di diritto processuale e di diritto sostanziale, ivi 2016, 1; G. AIRÒ,
Non punibilità per particolare tenuità del fatto, in questa Rivista
2015, 409 e l’autorevole contributo di C. TAORMINA, Archiviazione
per particolare tenuità del fatto, in Riv. pen. 2015, 715.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata il 19 giugno 2014 la Corte
di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza
con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 25 gennaio
2010, aveva condannato Fabiani Mario, alla pena ritenuta
di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato,
in relazione al reato di cui all’art. 595, c.p.p., commesso
in danno di Torquati Angelo, rideterminava in senso più
favorevole al reo l’entità del trattamento sanzionatorio e
del risarcimento liquidato in favore della parte civile, con-
fermando nel resto la sentenza impugnata.
Al Fabiani si contesta di avere offeso la reputazione di
Torquati Angelo iscrivendo nel registro cronologico nel
quale vengono annotate le somme riscosse dai componen-
ti dell’uff‌icio per diritti di trasferta, registro accessibile a
tutti i dipendenti ed al personale degli uff‌ici giudiziari del
Tribunale di Ascoli Piceno, sezione di San Benedetto del
Tronto, in aggiunta al cognome di Torquati, gli epiteti of-
fensivi di “Giuda” ed “Iscariota”, al posto del nome Angelo.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui
chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore di f‌iducia,
avv. Maurizio Miranda, del Foro di Ancona, lamentando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’improcedibilità dell’azione penale per difetto di que-
rela, in quanto tardivamente depositata; 2) insussistenza
e mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del re-
ato in oggetto, mancando, in particolare la prova che le
espressioni offensive contenute nel registro cronologico
dove venivano annotate le somme riscosse dai componenti
dell’uff‌icio UNEP del Tribunale di Ascoli Piceno per diritti
di trasferta, siano state effettivamente conosciute da terzi
diversi dalla persona offesa, elemento distintivo del de-
litto di diffamazione rispetto al reato di ingiuria, laddove
risulta dimostrato che è stata proprio la persona offesa,
e non l’imputato, a far vedere le suddette annotazioni of-
fensive ai testi Diodato e Nunzi, che in tal modo ne erano
venuti a conoscenza.
Con memoria difensiva depositata in cancelleria in
data 1 luglio 2015 il difensore dell’imputato invocava l’ap-
plicazione dell’art. 131 bis, c.p.p., sollecitando la pronun-
cia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti
del Fabiani per particolare tenuità del fatto.
3. In via preliminare va rilevato che il termine di pre-
scrizione del reato per cui si procede, corrispondente,
nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi, in
considerazione degli atti interruttivi intervenuti ed in as-
senza di cause di sospensione del relativo decorso, risulta
sicuramente perento alla data del 1 gennaio 2013 - 30 giu-
gno 2013, trattandosi di reato commesso, come si evince
dalla relativa contestazione, dall’1 luglio 2005 al 31 dicem-
bre 2005.

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