Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 11 Febbraio 2016, N. 5774 (C.C. 14 Ottobre 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
LEGITTIMITÀ
bilità dell’impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sus-
siste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situa-
zione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a
quella esistente (Cass., n. 32850 del 30 giugno 2011).
Nel caso di specie non può negarsi che la parte civile
abbia un interesse concreto alla rimozione del provvedi-
mento impugnato, giacché il giudizio sulla particolare te-
nuità del fatto è stato svolto in relazione ad un reato (quel-
lo di cui all’art. 594 c.p.) meno grave di quello ravvisabile
in concreto; inoltre, ha precluso alla parte civile la possi-
bilità di ottenere, già nella sede propria, una condanna del
responsabile al risarcimento del danno o, comunque, una
condanna da far valere in sede civile. Occorre tener conto,
invero, del fatto che - per il disposto dell’art. 651 c.p.p.,
come modif‌icato dal D.L.vo n. 28/2015 - la sentenza penale
irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particola-
re tenuità del fatto ha eff‌icacia di giudicato quanto all’ac-
certamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso,
nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso nei confronti del prosciolto che sia stato
citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, ma solo
quando si tratti di sentenza pronunciata in seguito a di-
battimento. Nella specie, invece, la sentenza del Giudice
di pace è stata emessa dopo l’apertura del dibattimento,
ma senza procedere al dibattimento, perchè - a quanto si
legge in sentenza - emessa, su richiesta della difesa, prima
dell’assunzione delle prove e in un momento in cui il Giu-
dice non aveva potuto apprezzare la reale offensività della
condotta ascritta all’imputata. La sentenza non potrebbe
essere invocata, pertanto, in sede civile per il risarcimen-
to del danno; il che comporta indubbiamente un effettivo
pregiudizio per le persone offese, costituite parte civile.
Tanto, a prescindere dal fatto che - secondo la pregres-
sa giurisprudenza di questa Corte - la causa di esclusione
della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non è applicabile
ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in que-
sti si applica la disciplina prevista dall’art. 34 del D.L.vo
cit., da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente,
rispetto a quella dettata dal codice penale (Cass., n. 38876
del 20 agosto 2015). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 11 FEBBRAIO 2016, N. 5774
(C.C. 14 OTTOBRE 2015)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. MORABITO ED ALTRI
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Rie-
same y Disciplina ex art. 309, comma 10, c.p.p. y Mo-
dif‌ica apportata ex art. 11, comma 5, L. n. 47/2015 y
Applicabilità y Individuazione.
. Il disposto dell’art. 309, comma 10, c.p.p., quale novel-
lato dall’art. 11, comma 5, della L. 16 aprile 2015, n. 47,
nella parte in cui prevede, a pena di perdita di eff‌icacia
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, l’ob-
bligo di deposito della motivazione dell’ordinanza del
tribunale entro il termine di trenta giorni dalla decisio-
ne, non trova applicazione nel caso in cui la decisione
sia stata adottata prima della data di entrata in vigore
della suddetta legge. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 309;
l. 16 aprile 2015, n. 47, art. 11) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 2015,
n. 47483, in questa Rivista 2016, 123 e Cass. pen., 14 ottobre 2015, n.
41332, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. In senso difforme si
veda Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2015, n. 40342, ibidem, che ritiene
applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 309, comma decimo,
c.p.p. "all’ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo sia
deliberato e depositato precedentemente alla entrata in vigore della
legge 8 maggio 2015 se a quella data il termine per il deposito della
motivazione non sia ancora non decorso." Nel senso che l’entrata in
vigore di una disciplina sopravvenuta, peggiorativa di un trattamento
cautelare, non può comportare la sostituzione della misura in atto
solo per il mutamento del quadro normativo, si veda Cass. pen., sez.
un., 14 luglio 2011, n. 27919, in questa Rivista 2012, 568.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Riesame di Catania, con decisione
emessa ai sensi dell’art. 310 c.p.p. in data 6 agosto 2015,
ha rigettato l’appello proposto da Morabito Vincenzo, Ra-
pisarda Salvatore e Rapisarda Vincenzo Salvatore avverso
la decisione emessa dal G.i.p. del medesimo uff‌icio giudi-
ziario in data 10 luglio 2015.
Il tema della decisione è rappresentato dalle modalità
di applicazione della nuova disposizione normativa intro-
dotta dall’articolo 11 della legge n. 47 del 16 aprile 2015
(in G.U. n. 94 del 23 aprile 2015) al comma 5.
Con tale disposizione è stato stabilito - con sostituzione
del previgente comma 10 dell’art. 309 codice di rito - che
nell’ambito del procedimento incidentale di riesame l’or-
dinanza decisoria «deve essere depositata in cancelleria
entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la ste-
sura della motivazione sia particolarmente complessa per
il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In
tali casi il giudice può disporre per il deposito un termine
più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesi-
mo giorno da quello della decisione».
La inosservanza del suddetto termine, relativo al de-
posito della motivazione dell’ordinanza, è presidiata dalla
perdita di eff‌icacia della ordinanza oggetto della procedu-
ra di impugnazione, con divieto di sua rinnovazione, salva
la ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, da motivar-
si in modo specif‌ico (ciò sempre ai sensi del novellato art.
309 comma 10, primo periodo).
In fatto, la vicenda portata all’attenzione del Tribuna-
le concerne la prospettata perdita di eff‌icacia del titolo
cautelare (ai sensi dell’art. 306 c.p.p., con richiesta rivolta
al giudice del procedimento principale e da tale autorità
disattesa) emesso nei confronti degli attuali ricorrenti e
sottoposto ad impugnazione ai sensi dell’art. 309 c.p.p. con
istanza depositata in data antecedente rispetto a quella (8
maggio 2015) in cui è entrata in vigore la nuova disciplina.
In particolare, la motivazione della ordinanza emessa
dal Tribunale in sede di riesame il 27 aprile del 2015 - dun-

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