Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 24 Febbraio 2016, N. 7264 (Ud. 15 Dicembre 2015)

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giur
3/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
2. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. si osserva
che questa Corte ha già avuto modo di escludere che in
relazione ad un reato già estinto per il decorso del termi-
ne di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non
punibilità della particolare tenuità del fatto (sez. III, n.
27055 del 26 maggio 2015, Sorbara; sez. III, n. 50215 dell’
8 ottobre 2015, Sarli). Infatti la def‌inizione del procedi-
mento con una pronuncia di estinzione per prescrizione
rappresenta un esito più favorevole per l’imputato: mentre
la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la decla-
ratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto
lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia sto-
rica che giuridica e, inoltre, diverse sono le conseguenze
scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.
3. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p.,
la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la
suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi esclu-
dere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili
all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui
argomentare, però, consente di escludere la prova eviden-
te dell’insussistenza del fatto, sia sotto il prof‌ilo oggettivo
che soggettivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 24 FEBBRAIO 2016, N. 7264
(UD. 15 DICEMBRE 2015)
PRES. SAVANI – EST. SETTEMBRE – P.M. ROSSI (CONF.) – RIC. VERGINE ED ALTRI
Impugnazioni penali in genere y Interesse ad im-
pugnare y Della parte civile y Declaratoria di non
doversi procedere per la particolare tenuità del
fatto erroneamente qualif‌icato y Incompetenza per
materia y Sussistenza.
. Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare,
deducendo il vizio di incompetenza per materia, la
sentenza dichiarativa di non doversi procedere per la
particolare tenuità del fatto, emessa - dopo l’apertura
del dibattimento, ma prima di procedere all’assunzione
delle prove - dal giudice di pace, previa attribuzione al
fatto di un’erronea qualif‌icazione giuridica rientrante
nella propria competenza (nella specie: ingiurie, in luo-
go di diffamazione aggravata). (In motivazione, la S.C.
ha precisato che la sentenza impugnata, emessa prima
dell’istruttoria dibattimentale, non avrebbe avuto eff‌i-
cacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per il
risarcimento del danno, eff‌icacia che l’art. 651 bis cod.
proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a
dibattimento") . (c.p.p., art. 21; c.p.p., art. 568; d.l.vo
28 gennaio 2000, n. 274, art. 34; c.p., art. 131 bis,) (1)
(1) Sull’interesse ad impugnare richiesto ex art. 568 c.p.p., si veda
Cass. pen., sez. V, 25 agosto 2011, n. 32850, in Riv. pen. 2012, 1165.
Sull’applicabiltà della causa di esclusione della punibilità ex art. 131
bis c.p., ai procedimenti davanti al G.d.P. si veda Cass. pen., sez. fer.,
24 settembre 2015, n. 38876, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Lecce ha, con la sentenza im-
pugnata, dichiarato non doversi procedere nei confronti
di Vergine Claudia per il reato di ingiuria e per quello di
diffamazione, ritenuta la particolare tenuità del fatto.
La donna era accusata di aver inviato un sms sul tele-
fono cellulare di Zuccaro Antonio e messaggi alla bacheca
Facebook di Zuccaro Antonio, Vergine Luciana e Zuccaro
Raffaele aventi contenuto offensivo dell’onore e della re-
putazione dei destinatari. Il Giudice ha respinto l’eccezio-
ne di incompetenza per materia sollevata dalle persone
offese - in quanto tardivamente proposta.
2. Contro la suddetta decisione ha proposto ricorso
per Cassazione il difensore delle parti offese, costituite
parti civili, lamentando, con unico motivo, la violazione
delle regole di competenza. Deduce che la diffamazione,
quando è aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 595
c.p., è di competenza del Tribunale e che la relativa ecce-
zione è sempre proponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Effettivamente, come correttamente rilevato dai ri-
correnti, la diffusione di un messaggio diffamatorio attra-
verso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo,
c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di
raggiungere un numero indeterminato o comunque quan-
titativamente apprezzabile di persone (Cass., n. 24431 del
28 aprile 2015). La cognizione del reato rientra, pertanto,
nella competenza del Tribunale, e non già del Giudice di
pace, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274,
che limita la competenza del Giudice di pace alle ipote-
si previste dall’art. 595, commi 1 e 2 c.p., e non anche a
quelle previste dal comma 3 dello stesso articolo.
2. L’eccezione di incompetenza per materia era sta-
ta sollevata dalle parti civili costituite all’udienza dell’8
aprile 2015 e rigettata perchè proposta dopo l’apertura del
dibattimento.
Senonché, il Giudice di pace non ha tenuto conto del
disposto dell’art. 21 c.p.p., secondo cui la incompetenza
per materia è rilevata, anche d’uff‌icio, in ogni stato e grado
del processo, salvo che venga dedotta la competenza di un
giudice inferiore (nel qual caso va eccepita entro i termini
di cui all’art. 491 c.p.p.). Ne consegue che, anche se pro-
posta dopo l’apertura del dibattimento, l’eccezione delle
parti civili non poteva - nella specie - essere dichiarata
tardiva, con la conseguenza che la sentenza impugnata va
annullata con trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente.
3. Non è condivisibile la tesi sostenuta, in udienza, dal
difensore dell’imputato, secondo cui le parti civili non
avrebbero interesse a far valere la nullità che - nel caso
di specie - si è verif‌icata. È pacif‌ico che l’interesse ad im-
pugnare deve essere ravvisato in concreto, non essendo
suff‌iciente un interesse meramente virtuale alla esattezza
giudica della decisione, e che l’interesse richiesto dall’art.
568, comma quarto, c.p.p., quale condizione di ammissi-

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