Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 16 Marzo 2016, N. 11040 (Ud. 27 Gennaio 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 16 MARZO 2016, N. 11040
(UD. 27 GENNAIO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. FIDELBO – P.M. X – RIC. C.F.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ec-
cezione di nullità di ordine generale y Rilevabilità
y Esclusione y Rapporto con la causa di non puni-
bilità della "particolare tenuità del fatto" y Preva-
lenza del termine prescrizionale y Fattispecie in
tema di allontanamento dell’imputato, sottoposto
a detenzione domiciliare, dalla propria abitazione
per sostituzione della carta bancomat e necessità
di approvvigionamento di contanti per assicurare il
minimo fabbisogno a sé e alla f‌iglia.
. La sussistenza di una causa di estinzione dell’illecito
esclude la rilevabilità, nel giudizio di legittimità, della
presenza di una nullità di ordine generale, in quanto
“l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompa-
tibile con il principio dell’immediata applicabilità
della causa estintiva”; pertanto è da escludersi, che
in relazione ad un reato già estinto, per il decorso del
termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa
di non punibilità della particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 bis c.p.. (Fattispecie in tema di allonta-
namento dell’imputato, sottoposto a detenzione domi-
ciliare, dalla propria abitazione per sostituzione della
carta bancomat e necessità di approvvigionamento di
contanti per assicurare il minimo fabbisogno a sé e alla
f‌iglia). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 531;
c.p., art. 131 bis; c.p., art. 157) (1)
(1) Nello stesso senso, in tema di applicabilità della causa di non
punibilità in oggetto, si vedano Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2016,
n. 3963, in Riv. pen. 2016, 4; Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2015, n.
50215, ivi 2016, 130 e Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2015, n. 27055,
in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. In termini sulla prima par-
te della pronuncia de qua si veda Cass. pen., sez. un., 11 gennaio
2002, n. 1021, in Riv. pen. 2004, 547, con nota di A. GULLINO, La
Cassazione legislatrice: la sospensione del processo e il processo della
prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’ap-
pello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emes-
sa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna
il 19 giugno 2012, ha confermato la responsabilità di C.F.
per il reato di cui all’art. 47-ter legge n. 354/1975, in rela-
zione all’art. 385 c.p., per essersi allontanato senza auto-
rizzazione dal domicilio protetto - in quanto collaboratore
di giustizia - dove era sottoposto alla misura della deten-
zione domiciliare, rideterminando la pena per effetto del
riconoscimento delle attenuanti speciale di cui al comma
4 dell’art. 385 c.p..
2. L’avvocato Antonio Rocco, nell’interesse dell’imputa-
to, ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione
per avere escluso la sussistenza dello stato di necessità o
comunque un’idonea giustif‌icazione per quanto riguarda
l’allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione,
determinato dalla necessità di doversi recare in banca per
la sostituzione della carta bancomat danneggiata trovan-
dosi privo di contanti e dovendo assicurare il minimo fab-
bisogno a se stesso e alla f‌iglia.
2.2. Con il secondo motivo ripropone l’eccezione di nul-
lità per omessa citazione dell’imputato all’udienza del 10
aprile 2012 davanti al Tribunale, rilevando che la Corte
d’appello ha respinto tale eccezione ritenendo erronea-
mente che la difesa non avesse eccepito tempestivamente
la nullità.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’eccessività della
pena, nonostante i giudici avessero riconosciuto la scarsa
gravità del fatto.
2.4. Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta pre-
scrizione del reato.
2.5. Il difensore ha depositato motivi nuovi con cui, oltre
ad insistere nei motivi dedotto nel ricorso, ha chiesto di va-
lutare la possibilità di applicare al caso di specie la causa di
non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista
dall’art. 131-bis c.p., trattandosi di fatto occasionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va accolto il motivo con cui il ricorrente ha ecce-
pito l’avvenuta prescrizione del reato, che commesso il 7
febbraio 2007, si è estinto l’8 agosto 2014, computando il
termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dal com-
binato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.
Conseguentemente, il Collegio non ritiene di dover
esaminare il motivo con cui i ricorrenti hanno eccepito la
nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato
all’udienza del 10 aprile 2012: infatti, qualora risulti una
causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità
di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legit-
timità, perché l’inevitabile rinvio al giudice del merito è
incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità
della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021,
Cremonese).
Allo stesso modo, restano assorbiti dalla dichiarazione
di estinzione anche gli altri due motivi.

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