Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 febbraio 2016, n. 5749 (c.c. 9 febbraio 2016)

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
emergerebbe che il coordinamento del servizio in oggetto
era demandato al Comando della Polizia Municipale, e che
l’attività di rilevazione veniva svolta con la collaborazione
di personale dell’ATM al quale erano state regolarmen-
te conferite le funzioni indicate dall’art. 17, comma 133,
della legge n. 127 del 1997, nel rispetto della privacy.
7. - Con il settimo motivo è dedotta violazione o erronea
applicazione dell’art. 68 della legge n. 488 del 1999.
Il ricorrente evidenzia che, con la norma di interpre-
tazione autentica dei commi 132 e 133 dell’art. 17 della
legge n. 127 del 1997, il legislatore del 1999 ha sancito
l’equiparazione del personale indicato nei commi 132 e
133 dell’art. 17 citato ai Corpi ed ai servizi di Polizia mu-
nicipale, ai quali spetta l’espletamento del servizio di Po-
lizia stradale, con la conseguenza che la locuzione Polizia
stradale, utilizzata nel D.P.R. n. 250 del 1999, ricomprende
anche il personale di cui al comma 133 dell’art. 17 della
8. - Con l’ottavo motivo è dedotto vizio di motivazione
sulla questione della equiparazione degli ausiliari del traf-
f‌ico al personale di Polizia stradale.
9. - Con il nono motivo è dedotta violazione o falsa ap-
plicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 250 del 1999, nonché
vizio di motivazione, per contestare l’assenza di autorizza-
zione ministeriale del dispositivo di rilevamento.
9.1. I motivi dal sesto al nono rimangono assorbiti
nell’accoglimento del quinto motivo, per avere il Tribunale
ritenuto decisiva la questione dell’accertamento operato a
mezzo di apparati di controllo che non si trovavano nella
esclusiva disponibilità della Polizia Municipale e che non
rispondevano alle prescrizioni tecniche previste dal D.P.R.
10. - All’accoglimento del ricorso segue la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato
in dispositivo, anche per le spese del presente giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 FEBBRAIO 2016, N. 5749
(C.C. 9 FEBBRAIO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. RICCIARELLI – P.M. LOY (CONF.) – RIC. CALDARAS
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Mandato di arresto euro-
peo y Consegna per l’estero y Doppia punibilità y Va-
lutazione y Rilevanza penale del fatto al momento
della decisione y Necessità y Fattispecie relativa ad
una consegna richiesta per il reato di guida senza
patente depenalizzato.
. In tema di mandato di arresto europeo, per la sus-
sistenza del requisito della doppia punibilità di cui
all’art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l’or-
dinamento italiano contempli come reato, al momento
della decisione sulla domanda dello Stato di emissione,
il fatto per il quale la consegna è richiesta. (Fattispecie
relativa ad una consegna richiesta per il reato di gui-
da senza patente, depenalizzato ai sensi del D.L.vo 15
gennaio 2016, n. 8, nella quale la S.C. ha ritenuto che è
venuta meno la condizione della doppia punibilità della
violazione). (c.p., art. 2; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7;
d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8) (1)
(1) Sul punto si veda Cass. pen., sez. VI, 5 giugno 2008, n. 22453, in
questa Rivista 2008, 939 che sottolinea come il requisito della dop-
pia punibilità, di cui all’art. 7 L. 22 aprile 2005, n. 69, non implica
che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire re-
ato nell’ordinamento italiano già alla data della sua commissione.
Il testo del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 che ha depenalizzato, fra
gli altri, il reato di guida senza patente, è stato pubblicato ivi 2016,
175. Con le Circolari 5 febbraio 2016, n. 300/A/852/16/109/33/1, ivi
2016, 268, e 21 marzo 2016, n. 4953, in questo stesso fascicolo, il Mi-
nistero dell’Interno ha dettato le indicazioni operative in materia di
depenalizzazione del reato di guida senza patente. In dottrina, v. F.
BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e e le sanzioni pecuniarie
civili, Tribuna Dossier, Piacenza 2016; P.L. IASCONE e G. MAGNANI,
La guida senza patente dopo il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, pubblicato in questo stesso fascicolo e R. BORRI, La depenaliz-
zazione del reato di guida senza patente previsto dall’art. 116 c.d.s.,
in questa Rivista 2016, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza dell’11 gennaio 2016 la Corte di appello
di Genova ha accolto la richiesta di consegna di Caldaras Ma-
rius, nato a Resita (Romania) il 28 ottobre 1977, formulata
con mandato di arresto europeo emesso il 4 novembre 2015
dalla sezione distaccata del Tribunale ordinario di Resita per
l’esecuzione della sentenza n. 982 dell’8 ottobre 2015, recante
condanna del Caldaras alla pena anni uno mesi sei di reclu-
sione per il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 335,
comma 1, del codice penale, risalente al 9 febbraio 2014.
2. Propone ricorso il Caldaras tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p.
Il ricorrente segnala che deve considerarsi dimorante
in Italia e che ha espresso consenso ad espiare la pena in
Italia, disponendo di un’attività lavorativa e abitando in
via del Campasso 4/1, dove vivono sua moglie e il fratello
con il proprio nucleo familiare.
2.2. Con il secondo motivo deduce che per effetto del re-
cente decreto legislativo di depenalizzazione, che ha riguar-
dato il reato di guida senza patente, è venuto meno il requisito
della doppia punibilità, richiesto dall’art. 7 legge 69 del 2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secon-
do motivo.
to in vigore il 6 febbraio 2016, sono state depenalizzate le
violazioni punite con la sola multa o con la sola ammenda,
fatta eccezione per talune di quelle comprese nel codice
penale e per quelle comprese in un elenco allegato al cita-
to decreto legislativo, tra le quali non f‌igura la guida senza
patente, contemplata dall’art. 116 c.d.s.
Da ciò discende che anche il reato di guida senza pa-
tente deve ritenersi depenalizzato.

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