Corte di Cassazione Penale sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18211 (ud. 12 aprile 2016)

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
rio non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto
di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda
nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difen-
sivo inequivoco concretantesi in una contestazione speci-
f‌ica riferita al merito della pretesa e non semplicemente
aff‌idata a formule di stile (sez. III, sentenza n. 20949 del
16 ottobre 2015, Rv. 637572).
Nella specie, il Comune di Ostellato non ha preso in
considerazione la nuova deduzione della ricorrente e non
si è difesa nel merito rispetto ad essa (nulla di specif‌ico,
d’altra parte, la ricorrente deduce in proposito); cosicché
deve escludersi la sussistenza di implicita accettazione
del contraddittorio.
2. - È fondato invece il quarto motivo di ricorso, col
quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di nor-
me di diritto, per avere il Tribunale omesso di considerare
che il Comune di Ostellato non aveva fornito la prova di
aver provveduto alla taratura annuale dell’apparecchio
utilizzato per la rilevazione della velocità.
Con sentenza n. 113 del 2015, la Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell’art. 3 Cost., l’art. 45 comma 6 del D.L.vo 30 aprile 1992
n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede
che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento
delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a ve-
rif‌iche periodiche di funzionalità e di taratura.
Alla stregua di tale pronuncia di incostituzionalità, che
ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi
pendenti, deve ritenersi che l’art. 45 comma 6 del codice
della strada, come integrato dalla pronuncia della Corte
costituzionale, prescriva la verif‌ica periodica della funzio-
nalità degli autovelox e la loro taratura.
La sentenza impugnata (che - in conformità alla giuri-
sprudenza di questa Corte allora vigente - ha ritenuto non
necessaria la taratura periodica dell’ apparecchiatura di rile-
vazione automatica) va pertanto cassata sul punto, con rinvio
al Tribunale di Ferrara, in persona di altro giudice, perchè
accerti se, nel caso di specie, l’apparecchiatura utilizzata per
l’accertamento dell’infrazione stradale era stata sottoposta
alla verif‌ica periodica di funzionalità e di taratura.
3. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 MAGGIO 2016, N. 18211
(UD. 12 APRILE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. SERRAO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. P.V.G.
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’a-
ver provocato un incidente stradale y Giudizio di
bilanciamento con le altre circostanze y Subvalenza
rispetto alle altre circostanze y Sostituzione della
pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubbli-
ca utilità y Esclusione.
. Qualora la circostanza aggravante prevista dall’art.
186, comma 2-bis, cod. strada, ovvero l’aver provocato
un incidente stradale, sia stata ritenuta subvalente in
sede di giudizio di bilanciamento con le altre circostan-
ze, essa costituisce condizione ostativa alla sostituzio-
ne della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 69) (1)
(1) In senso analogo si sono espresse: Cass. pen., sez. IV, 16 feb-
braio 2015, n. 6739, in questa Rivista 2015, 339 e Cass. pen., sez.
IV, 4 dicembre 2013, n. 48534, ivi 2014, 320, alle quali si aggiunga
Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2014, n. 17679, ivi 2014, 822 che per
il caso in cui il conducente abbia causato un incidente stradale,
ha affermato che la circostanza aggravante deve essere dispo-
sta indipendentemente dall’esito del giudizio di bilanciamento
con le circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per
effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei prof‌ili di partico-
lare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante.
Sulla conf‌igurabilità dell’aggravante di cui in massima, v. Cass. pen.,
sez. IV, 10 settembre 2015, n. 36777, ivi 2016, 36. In dottrina, v. L.
BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 68 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epi-
grafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale
di Brescia, che aveva condannato P.V.G. alla pena sospesa
di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il
reato previsto dall’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285.
2. P.V.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 354
c.p.p. e dell’art. 13 Cost. - inosservanza di norme proces-
suali stabilite a pena d’inutilizzabilità. Il ricorrente dedu-
ce l’inutilizzabilità del documento attestante il risultato
del prelievo ematico, sostenendo che la relativa eccezione
era stata tempestivamente dedotta, in quanto eseguito su
persona in stato confusionale che non era, pertanto, in
grado di opporsi al controllo ed al trattamento sanitario. Il
ricorrente sottolinea che all’udienza dibattimentale del 15
dicembre 2014 il Procuratore Generale nulla ha eccepito
in merito alla tempestiva deduzione dell’inutilizzabilità
dell’atto e ritiene che l’acquisizione di un documento al
fascicolo dibattimentale non impedisca alla parte di argo-
mentare sulla falsità di esso;
b) omessa statuizione sul mancato avviso della facoltà
di farsi assistere da un difensore - inosservanza o erro-
nea applicazione degli artt. 354, 114 disp. att. c.p.p., 182,
comma 2, c.p.p. Il ricorrente deduce che la relativa nullità
era stata tempestivamente eccepita in sede di discussione
nel giudizio di primo grado e che su tale eccezione i giudi-
ci di merito non si sono pronunciati;
c) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2700
c.c., degli artt. 533 e 530, comma 2, c.p.p. Nel ricorso si
contesta la legittimità dell’affermazione, contenuta nella
sentenza impugnata, secondo la quale la data del refer-
to sarebbe frutto di errore materiale pur riconoscendosi
la natura di atto f‌idefaciente del documento. Essendo
altrettanto plausibile l’ipotesi che il documento sia stato
erroneamente associato al nome dell’imputato, si assume,

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