Corte di Cassazione Penale sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 1864 (c.c. 7 gennaio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 GENNAIO 2016, N. 1864
(C.C. 7 GENNAIO 2016)
PRES. CIAMPI – EST. SERRAO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. OBEROFFER
Guida in stato di ebbrezza y Positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità y Estinzione del rea-
to y Valutabilità del fatto ai f‌ini della "recidiva nel
biennio" ex art. 186, comma secondo, lett. c) c.s. y
Legittimità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del
reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di
pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accerta-
mento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo
in un successivo processo quale precedente specif‌ico ai
f‌ini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista
dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada. (nuo-
vo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) Nel senso che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per
il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre
la revoca della patente, v. Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1907,
in questa Rivista 2014, 505.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 18 maggio
2015, ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti
dell’imputato Oberoffer Ferruccio, accusato di aver guida-
to il 19 gennaio 2015 l’autovettura tg. BH 598 SJ in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 2,23 e 2,16 g/l,
la pena di 4 mesi di arresto ed euro 1.600,00 di ammenda,
disponendo la revoca della patente di guida.
2. Ferruccio Oberoffer propone ricorso per cassazione
censurando la sentenza impugnata limitatamente al capo
che ha disposto la sanzione accessoria della revoca della
patente di guida per erronea applicazione dell’art. 186,
comma 2, lett. c) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, posto che
nel caso concreto all’imputato non era stata contestata la
recidiva e che il precedente penale specif‌ico emergente
dal certif‌icato del casellario giudiziale concerneva un rea-
to estinto per positivo espletamento del lavoro di pubblica
utilità.
3. Il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, nella sua requisitoria scritta
ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Si rammenta, in primo luogo, che, come statuito dal-
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le
sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena mede-
sima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione
della patente, determinando la relativa misura secondo i
parametri ai quali rinvia la specif‌ica normativa del codice
della strada» (sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998, Bosio,
Rv.210981). Il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti,
limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza
diverse dalla conf‌isca, sicché con la sentenza ex art. 444
c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa ac-
cessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento
non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale
sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l’ap-
plicazione della sanzione, sia perchè questa non formare
oggetto dell’accordo tra le parti - limitato alla pena - sia
perchè tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia (sez. IV, n. 27994 del 3 luglio 2012, Marcel, Rv.
253591; sez. VI, n. 45687 del 20 novembre 2008, Cuomo,
Rv. 241611; sez. VI, n. 3427 del 3 novembre 1998, Orlandi,
Rv. 212333; sez. V, n. 7487 del 23 gennaio 1992, Vicidomini,
Rv. 220929).
3. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena
ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186, comma
2, lett. c), c.d.s.. L’art. 186, comma 2 lett. c), citato stabili-
sce che «All’accertamento del reato consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni...La patente di
guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio». Trattasi di
sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura,
deve essere applicata, come detto, obbligatoriamente (al
pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche
nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
del codice di rito.
3.1. Va, poi, rilevato che la citata previsione è stata in-
trodotta con decreto legge 11 luglio 2007 n.117, convertito
con modif‌icazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, per l’i-
potesi prevista dall’art. 186, comma 2 lett. c) c.d.s.; in caso
di recidiva nel biennio, dunque, il contravventore deve
subire la revoca della patente ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, (intitolato «Sanzioni amministrative ac-
cessorie a sanzioni penali»; tale disciplina è rimasta inal-
terata sia con le successive leggi 24 luglio 2008, n. 125 e 15
luglio 2009, n. 94, sia con la disposizione attualmente in
vigore, come modif‌icata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.
3.2. Non si tratta dell’istituto espressamente regolato
dall’art. 99 c.p., concernente i reati non colposi e suscet-
tibile di incidere negativamente sul trattamento sanzio-
natorio penale dell’imputato, bensì della disciplina di un
mero effetto legale, rilevante sul piano amministrativo,
connesso al rilievo storico della ripetizione di una condot-
ta illecita (sez. IV, n. 3467 del 19 dicembre 2014, dep. 2015,
Borin, n. m.; sez. IV, n. 22686 del 9 maggio 2014, Fenu,
n.m.); il presupposto di applicazione di tale sanzione è la
reiterazione, nel biennio, di una condotta penalmente ille-
cita, della medesima indole di quella prevista dall’art. 186,
comma 2 lett. c), c.d.s..
3.3. Dev’essere, dunque, disattesa la doglianza avanza-
ta dal ricorrente in ordine alla pretesa necessità di una
preventiva contestazione della «recidiva nel biennio» di
cui all’art. 186, comma 2, c.d.s. ai f‌ini della revoca patente
di guida, trattandosi di istituto che non incide sul tratta-
mento sanzionatorio penale.
4. Ugualmente infondato è l’assunto secondo il quale
l’estinzione del reato concretante precedente specif‌ico,
pronunciata a seguito di positivo espletamento del lavo-

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