Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 3 Febbraio 2015, N. 4971 (Ud. 9 Dicembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 3 FEBBRAIO 2015, N. 4971
(UD. 9 DICEMBRE 2014)
PRES. ZAMPETTI – EST. MAZZEI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. V.V.
Esecuzione in materia penale y Pene detentive y
Sospensione dell’esecuzione della pena y Mancata
richiesta di misure alternative.
. Nei confronti del condannato che ha già benef‌iciato
della sospensione dell’esecuzione della pena ex art.
656 c.p.p. e che non ha avanzato la richiesta di misura
alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ul-
teriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono
le condizioni previste dall’art. 1, L. 26 novembre 2010,
n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di
decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio.
(c.p.p., art. 656; l. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. V.V. era stato condannato con sentenza in data 28
ottobre 2011, irrevocabile il 5 febbraio 2012, alla pena di
sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 186 c.d.s.,
commi 1 e 6, commessi il (omissis).
Il 24 aprile 2012 il Pubblico ministero emetteva nei
suoi confronti ordine di esecuzione contestualmente so-
speso ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
V. non presentava istanze di misure alternative, ai
sensi del comma 8 di detto articolo, e il 9 ottobre 2013 il
Pubblico ministero revocava la sospensione dell’ordine di
esecuzione disponendone la carcerazione.
V. proponeva allora incidente di esecuzione invocando
in suo favore l’applicazione della legge n. 199 del 2010.
1.1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di
Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aderiva
alla prospettazione del condannato e dichiarava l’ineff‌ica-
cia del provvedimento di revoca della sospensione dell’e-
secuzione; disponeva per l’effetto la scarcerazione del V. e
la trasmissione degli atti alla Procura per l’accertamento
dell’esistenza, effettività e idoneità del domicilio del con-
dannato e della insussistenza di condizioni ostative ai sen-
si della L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 2, ai f‌ini della
emissione di nuovo ordine di sospensione dell’esecuzione
e della trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglian-
za competente per la decisione in ordine alla detenzione
domiciliare prevista da detta legge.
1.2. A ragione della decisione osservava che, in situa-
zioni quali quella in esame, sostenevano la necessità della
emanazione di un secondo ordine di sospensione dell’ese-
cuzione in vista dell’attivazione della procedura per l’ap-
plicazione della speciale detenzione al domicilio prevista
dalla L. n. 199 del 2010, ragioni di ordine sistematico e
la necessità di una interpretazione costituzionalmente
orientata, atteso che l’esecuzione della pena presso il
domicilio, di cui alla L. n. 199 del 2010, ha presupposti
e f‌inalità diverse dalle misure alternative già previste
dall’ordinamento penitenziario; che la circostanza che
non è possibile imporre al condannato la richiesta di mi-
sure alternative non può vanif‌icare le ricordate f‌inalità
della legge del 2010, cui è sottesa l’esigenza di ridurre la
sovrappopolazione carceraria; che la necessità di sospen-
dere la pena per consentire l’applicazione immediata della
detenzione a domicilio discende dall’impianto e dalla ratio
complessiva della L. del 2010.
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo, che chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Afferma che la lettura del combinato disposto della L.
n. 199 del 2010, art. 1, e art. 656 c.p.p., non consentiva di
addivenire alla soluzione accolta dal giudice dell’esecuzio-
ne, con riferimento alla possibilità di una seconda sospen-
sione dell’ordine di esecuzione.
L’insuperabile dato testuale imponeva infatti di ritene-
re che la sospensione disposta a mente dell’art. 656 c.p.p.,
comma 5, copriva l’intera disciplina e che la previsione del
comma 7, secondo cui la sospensione non poteva essere di-
sposta una seconda volta per la medesima condanna, non
era suscettibile di eccezioni, nè risultava derogata dalla
L. n. 199 del 2010. Coerentemente, la formula “salvo che
debba emettere decreto di sospensione di cui all’art. 656,
comma 5”, contenuta nell’art. 1, comma 3, di detta legge,
introduceva una chiara eccezione alla regola generale
contenuta nel medesimo comma.
Mentre l’intervento legislativo effettuato con il D.L. n.
78 del 2013, conv. con mod. dalla L. n. 94 del 2013, pur
introducendo signif‌icative modif‌iche alla struttura della
citata L. n. 199 del 2010, art. 1, ne aveva lasciato immutato
il comma 7.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso è da ritenere infon-
dato.
2. La situazione considerata concerne un condannato
che deve scontare pena detentiva inferiore a 18 mesi (nel
caso in esame si tratta di condannato a sei mesi di reclu-
sione), nei cui confronti è stato emesso ordine di esecu-
zione sospeso secondo le disposizioni generali, e cioè ai
sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, e che non ha tuttavia
presentato istanza di ammissione alle misure alternative
nei 30 giorni successivi.
Il problema posto è se in tale caso - in cui la magistra-
tura di sorveglianza non risulta essere mai stata investita
della applicabilità del regime introdotto dalla L. n. 199 del
2010, come modif‌icato, da ultimo, con il D.L. n. 146 del
2013, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2014, che impone
anche d’uff‌icio la verif‌ica della possibilità di espiare a do-
micilio pene o residui di pene particolarmente brevi - sus-
sista il dovere, riconosciuto dal giudice dell’esecuzione e
negato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, di so-
spendere (nuovamente) l’ordine di esecuzione della pena
in carcere ai sensi e per gli effetti, appunto, della L. n. 199
del 2010, art. 1, onde evitare che il condannato entri in
carcere prima che si sia verif‌icato se ha diritto ad espiare
la pena a domicilio.
Riportato così all’essenziale, al quesito non può che es-
sere data soluzione positiva.

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