Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 8 Luglio 2015, N. 28594 (Ud. 11 Giugno 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2016
LEGITTIMITÀ
un’esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei
termini custodiali).
In sintesi anche dalle SS.UU. di questa Corte è stato ri-
badito che il concetto di “impedimento a comparire” risul-
ta chiaramente incompatibile con una condotta (quella di
non intervenire all’udienza in forza dell’adesione alla pro-
clamata astensione dalle udienze) non imposta da eventi
o cause esterne ma frutto della libera volontà di scelta
del professionista interessato che rende così privo di as-
sistenza l’imputato e ulteriormente affermato che il caso
deve essere inquadrato nella nozione, in senso lato, della
mancata partecipazione del difensore, che renda “privo di
assistenza uno o più imputati”, con conseguente applica-
bilità, ai f‌ini della sospensione dei termini di custodia cau-
telare, della lettera b) del comma 1 dell’art. 304 c.p.p., che
prevede sostanzialmente l’ipotesi di mancata prestazione
dell’assistenza difensiva, determinante la sospensione o il
rinvio del dibattimento.
I giudici di merito si sono attenuti a detti principi e
hanno ritenuto che computando anche i periodi di sospen-
sione trovanti causa nella adesione dei difensori all’asten-
sione dalle udienze proclamata dall’associazione di cate-
goria non risultava ancora decorso il termine massimo di
fase.».
6. Il Collegio condivide integralmente tale motivazione
alla quale si riporta integralmente.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
8. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento
che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del pro-
cedimento.
9. Poiché dalla presente decisione non consegue la ri-
messione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi
dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazio-
ne del codice di procedura penale - che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabi-
lito dal comma 1 bis del citato articolo 94. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 8 LUGLIO 2015, N. 28594
(UD. 11 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. PELLEGRINO – P.M. FODARONI (PARZ. DIFF.) – RIC.
MANFREDI ED ALTRI
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Mutamento del giudice y Mancato consenso di una
sola parte y Rinnovazione del dibattimento y Nuova
citazione dei testimoni già escussi y Onere y A cari-
co della parte che ne aveva originariamente chiesto
l’ammissione.
. In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale per mutamento della composizione del giudice, il
mancato consenso di una sola parte rende superf‌luo
accertare la volontà delle altre ed è suff‌iciente a ria-
prire tutta la sequenza processuale che aveva portato
all’assunzione dei testi, compreso l’onere della nuova
citazione dei testimoni già escussi, che continua a gra-
vare unicamente sulla parte che ne aveva originaria-
mente richiesto l’ammissione. (c.p.p., art. 511; c.p.p.,
art. 525) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. II, 23 marzo 2011, n. 11542, in questa Rivista 2012, 449 e
Cass. pen., sez. un., 17 febbraio 1999, n. 2, ivi 1999, 28, che si era
espressa sull’argomento a fronte dell’esistenza di tesi discordanti
che invece ammettevano, in caso di rinnovazione del dibattimento
per mutamento del giudice, la legittima utilizzabilità delle dichia-
razioni rese davanti al primo giudice anche dal nuovo collegio. Sul
tema è intervenuta successivamente la Corte cost. con ordinanza n.
205/2010, pubblicata in www.giuricost.it che ha statuito la necessità,
a garanzia di un equo processo e di un rapporto diretto tra giudice e
prova, della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la manife-
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
525, comma 2 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost. In
senso difforme, dalle statuizioni ut supra riportate, si veda Cass. pen,
sez. V, 15 dicembre 2011, n. 46561, ivi 2013, 342, che ha sostenuto la
riammissione dell’utilizzo delle dichiarazioni testimoniali preceden-
temente raccolte ai f‌ini della decisione. Recentemente sul tema è
intervenuta Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2014, n. 52229, in Ius&Lex
dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna che avvalora la tesi maggioritaria, ma
che ammette, quando in sede di rinnovazione “il soggetto esaminato
confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chie-
dergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, sia
legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali
precedenti dichiarazioni.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14 marzo 2014, la Corte d’appel-
lo di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, dichiarava Manfredi Bruno responsabile dei reati di
cui ai capi B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U e V,
unif‌icati dalla continuazione, e lo condannava alla pena di
anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 2.130,00
di multa e in favore della parte civile Banca Intesa San
Paolo S.p.a. al risarcimento dei danni in solido con tutti
i coimputati, accordando alla stessa le provvisionali nella
misura liquidata in primo grado per gli imputati Dessì e
Cau in solido con gli altri coimputati secondo la riparti-
zione esplicitata nella sentenza di primo grado; dichiarava
altresì non doversi procedere nei confronti di Manfredi
Bruno, Cau Fabrizio, Sereno Alessandra e Ambus Attilio
in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti ai capi H) e
Z) per essere gli stessi estinti per prescrizione; riduceva la
pena per Cau Fabrizio (in relazione ai reati di cui ai capi
A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V) nella
misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro
2.130,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia di
primo grado.
1.1. In primo grado, erano state pronunciate le seguen-
ti sentenze di condanna:
- nei confronti di Pruna Massimiliano, ad anni uno,
mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa in rela-
zione al capo N;
- nei confronti di Vacca Walter, ad anni uno, mesi nove
di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al capo G;

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