Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 16 Novembre 2015, N. 45525 (C.C. 5 Novembre 2015)

Pagine138-141
138
giur
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
particolari modalità di controllo non può essere più consi-
derata solo una mera modalità di esecuzione di una misu-
ra cautelare, come sopra ritenuto da questa nella vigenza
della precedente versione dell’art. 275 bis c.p.p., costi-
tuendo, invece, la regola generale in tema di applicazione
della misura degli arresti domiciliari, con la sola eccezio-
ne rimessa alla prudente valutazione del giudice in rela-
zione alle esigenze cautelari sottese alla privazione della
libertà personale dell’indagato. Ma tuttora l’applicazione
della misura, con le descritte modalità, è subordinata
all’accertamento preventivo della disponibilità dei mezzi
elettronici o tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico)
da parte della polizia giudiziaria. A ciò consegue che, in
caso di accertata indisponibilità dei suddetti mezzi di con-
trollo, al giudice, sarà necessariamente imposta l’adozione
della misura della custodia in carcere.
Difatti le stesse esigenze cautelari che imponevano l’a-
dozione della misura degli arresti domiciliari con l’’adozio-
ne degli strumenti di controllo si prestano ad essere ade-
guatamente tutelate solo con l’applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere.
Tornando al caso di specie, il Tribunale per il riesame
ha specif‌icamente motivato sulla non adeguatezza della
misura degli arresti domiciliari, in presenza dell’impossi-
bilità di applicare all’interessato il cd. “braccialetto elet-
tronico”, avendo evidenziato come la misura custodiale
non potesse essere surrogata da altre misure meno aff‌litti-
ve, in considerazione del livello e dell’intensiva del perico-
lo di recidiva specif‌ica: segnatamente è stato evidenziato
come entrambi i ricorrenti sono indagati di reati reiterati
e gravi, di notevole allarme sociale commessi con forte
spregiudicatezza e che presuppongono un non modesto
livello organizzativo; è stato rappresentato, come al di là
della formale incensuratezza di entrambi i ricorrenti, gli
stessi risultano bene inseriti in un ampio contesto crimi-
nale dedito al perpetrazione di rapine nel Nord Italia; è
stata ragionevolmente presa in considerazione, nella va-
lutazione del pericolo di recidiva, la rapina commessa a
Rovigo in data 13 febbraio 2015 da entrambi i ricorrenti.
Stante questa situazione, come def‌inita dai giudici del
merito, di particolare pericolosità sociale dei prevenuti,
nessuna censura può essere mossa al provvedimento di
rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautela-
re in carcere con gli arresti domiciliari. L’impossibilità di
effettuare il controllo elettronico a distanza per carenza
degli strumenti tecnici, costituisce una circostanza di fatto
che, seppure non ascrivibile agli indagati, deve essere va-
lutata ai f‌ini del giudizio di adeguatezza della misura degli
arresti domiciliari. Può quindi essere ribadito il seguente
principio di diritto, già affermato da questa Corte (sez. II n.
28115 del 19 giugno 2015, Rv. 264230): qualora il giudice re-
puti che il cd. “braccialetto elettronico” sia una modalità di
esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai f‌ini della
concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non pos-
sa essere concessa per la concreta mancanza di tale stru-
mento di controllo da parte della P.G. o dell’Amministra-
zione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi
di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione dei diritti
della difesa, perchè l’impossibilità della concessione degli
arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza
dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari
e pertanto è ascrivibile alla persona dell’indagato.
A nulla poi rileva la diversa valutazione cautelare effet-
tuata da altri giudici nell’ambito dell’altro procedimento
relativo alla rapina commessa a Rovigo, dovendosi però
in questa sede prescindere dalle considerazioni svolte sul
punto nel provvedimento impugnato, in quanto del tutto
inidonee ad incidere sulla legittimità dello stesso. Quel
che conta è sola la ravvisata sussistenza di esigenze cau-
telari meritevoli di tutela e particolarmente intense da
imporre forme di controllo costante degli indagati.
Ancora l’eventuale riconoscimento del vincolo della
continuazione fra i reati posti alla base del provvedimento
restrittivo di cui al presente ricorso e la rapina commessa
a Rovigo non spiega alcuna inf‌luenza sulla legittimità del
titolo cautelare impugnato, potendo solo eventualmente
rilevare, in presenza dei presupposti dall’art. 279 c.p.p.,
per il computo dei termini massimi di custodia cautelare.
4. Di conseguenza entrambi i ricorsi devono essere re-
spinti, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente
decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricor-
renti, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.,
comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa ai diret-
tori degli istituti penitenziari in cui gli indagati si trovano
ristretti perchè provvedano a quanto stabilito dal citato
art. 94, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 NOVEMBRE 2015, N. 45525
(C.C. 5 NOVEMBRE 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. DAVIGO – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. PUCA
Difesa e difensori y Astensione dalle udienze y
Adesione all’astensione collettiva y Impedimento
alla partecipazione alle udienze y Esclusione y Eser-
cizio di un diritto costituzionalmente garantito
y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Disciplina ex art.
304, comma 1, lett. b) c.p.p. y Applicabilità y Periodo
di sospensione dei termini di custodia cautelare y
Computo y Ai f‌ini del non superamento del limite
del doppio dei termini di fase y Possibilità y Esclu-
sione.
. L’astensione dei difensori dalle udienze in adesione a
deliberazioni assunte dagli organi rappresentativi della
categoria ed in presenza delle altre condizioni di legge
non costituisce impedimento alla partecipazione alle
udienze ma soltanto legittimo esercizio di un diritto
costituzionalmente garantito e rientra, pertanto, nelle
previsioni non del comma 1, lett. a) ma in quelle del
comma 1, lett. b) dell’art. 304 c.p.p., con conseguente
esclusione, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 304
c.p.p., della possibilità che il relativo periodo di sospen-
sione dei termini di custodia cautelare sia computato

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT