Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 23 Novembre 2015, N. 46328 (C.C. 10 Novembre 2015

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giur
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
rori od omissioni che non determinano nullità” e pertanto
non possa essere utilizzata per correggere un vizio che il
codice di rito qualif‌ica espressamente come dante luogo a
nullità. Le Sezioni Unite hanno rilevato come tale nullità
non incida né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel
dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per
cassazione, comporti l’annullamento della sola sentenza-
documento e la restituzione degli atti al giudice di appello,
nella fase successiva alla deliberazione, aff‌inché si prov-
veda ad una nuova redazione dell’atto che, sottoscritto dal
presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depo-
sitato, con l’effetto che i termini di impugnazione decorre-
ranno, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., dalla notif‌icazione e co-
municazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza.
5. Sulla scorta dei condivisibili principi di diritto sopra
delineati, l’eccepita nullità della sentenza per mancanza
della sottoscrizione del Presidente del Collegio - almeno
all’atto del deposito in Cancelleria - risulta pertanto fondata.
5.1. Sotto un primo prof‌ilo, va rilevato che l’apposizio-
ne sul documento della f‌irma del solo giudice estensore
con la menzione dell’“assenza” del Presidente a cura del
Cancelliere (giusta l’apposizione a mano di tale dicitura
nello stesso timbro di deposito, f‌irmato dal dirigente am-
ministrativo) non può ritenersi conforme alla regola f‌issa-
ta nell’art. 546, comma 2 secondo periodo, c.p.p., dal mo-
mento che dell’impedimento risulta avere dato atto non
il componente più anziano del Collegio, come prescritto
dalla norma, ma - appunto - il Cancelliere; per altro verso,
l’impedimento menzionato si appalesa del tutto generico
e privo del carattere di assolutezza suscettibile di rendere
del tutto impossibile la sottoscrizione.
Una conferma indiretta della irritualità della procedura
di deposito della sentenza recante la f‌irma del solo giudice
estensore (in effetti, anche il più anziano del collegio) si
trae dalla circostanza che lo stesso Presidente del collegio
ritenesse di dover apporre la propria f‌irma in un momento
successivo al deposito, segnatamente il 12 dicembre 2013.
5.2. Sotto altro prof‌ilo, la nullità della sentenza per di-
fetto di f‌irma del Presidente al momento del deposito non
può ritenersi sanata dalla tardiva apposizione della f‌irma
da parte del medesimo, stante la già evidenziata non emen-
dabilità del vizio in parola con la procedura di correzione di
errore materiale, vizio a maggior ragione non rimediabile
con una sottoscrizione del tutto informale dell’atto.
5.3. Acclarata l’integrazione del vizio, la nullità relati-
va della sentenza risulta essere tempestivamente eccepita
dall’imputato nel ricorso innanzi a questa Corte di cassazione.
Riprendendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, va
comunque notato come la nullità in parola attenga al
momento formativo della documentazione e non a quello
della decisione: si tratta dunque di nullità che non travol-
ge anche il giudizio in precedenza celebrato e della cui
regolarità fanno fede sia il verbale di udienza sia il dispo-
sitivo letto in udienza. Ne consegue che la sentenza deve
essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere resti-
tuiti al giudice che l’ha pronunciata esclusivamente per la
mera rinnovazione dell’atto nullo, consistente nella nuova
redazione della sentenza-documento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 23 NOVEMBRE 2015, N. 46328
(C.C. 10 NOVEMBRE 2015)
PRES. FIANDESE – EST. PALOMBI DI MONTRONE – P.M. BIRRITTERI (CONF.) –
RIC. PAPPALARDO ED ALTRO
Misure cautelari personali y Arresti domiciliari
y Dispositivi elettronici di controllo y Applicazione
ex art. 275 bis c.p.p. y Carattere di generalità y Indi-
sponibilità dello strumento di controllo y Sostitu-
zione degli arresti domiciliari con la misura della
custodia in carcere y Legittimità y Sussistenza.
. Alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 275
bis, comma 1, c.p.p., quale introdotta dall’art. 1, comma
1, lett. a), del D.L. n. 146/2013, conv. con modif. in leg-
ge n. 10/2014, avendo assunto carattere di regola ge-
nerale (salva la possibilità di motivata deroga) quella
secondo la quale il giudice, nel disporre l’applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari deve ac-
compagnarla con l’imposizione, da parte di “procedure
di controllo o altri strumenti tecnici quando ne abbia
accertato la disponibilità da parte della polizia giudi-
ziaria”, deve ritenersi legittimo che, accertata invece
l’assenza di tale disponibilità, venga disposta, in luogo
di quella degli arresti domiciliari, la misura della custo-
dia in carcere. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 274; c.p.p.,
art. 275 bis; d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 1) (1)
(1) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2015,
n. 39529, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, che sostiene come
il detenuto sottoposto al regime degli arresti domiciliari possa essere
sorvegliato con le ordinarie procedure di controllo pur in assenza
dell’ausilio del “braccialetto elettronico” e che quindi esclude im-
plicitamente la necessità della custodia cautelare in carcere per il
caso di indisponibilità dei mezzi ordinari. Nello stesso senso della
pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2015, n.
28115, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 15 giugno 2015 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Forlì disponeva l’ap-
plicazione della misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di Bulla Antonino e Pappalardo Daniele in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, il Bulla per
i reati di cui ai capi A), C) ed E) della provvisoria impu-
tazione, i capi C) ed E) relativi a rapine consumate ed
aggravate ai danni di istituti di credito siti nel territorio di
Forlì e Cesena commesse nel 2010 e ed il capo A) relativo
ad una rapina tentata commessa dal Bulla in concorso con
il Pappalardo ed altro complice rimasto ignoto il 18 luglio
2014; il Pappalardo in ordine al solo reato di cui al suddet-
to capo A).
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza
di riesame gli indagati contestando la sussistenza delle
esigenze cautelari tutelabili con la sola misura della cu-
stodia in carcere.
1.2. II Tribunale di Bologna, sezione del riesame, con
ordinanza del 7 luglio 2015, respingeva le istanze propo-
ste, confermando l’ordinanza impugnata.

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