Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 25 Novembre 2015, N. 46816 (Ud. 29 Settembre 2015

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2016
LEGITTIMITÀ
5.1. Con il primo viene dedotta la violazione di legge
e difetto di motivazione in relazione agli artt. 179 e 419
c.p.p..
Al riguardo il ricorrente deduce che l’omessa notif‌ica
della f‌issazione dell’udienza preliminare al domicilio elet-
to non rientra nel regime di cui all’art. 180 come invece
ritenuto dalla Corte territoriale, ma, avuto riguardo alla
funzione svolta dall’udienza preliminare, in quello di cui
all’art. 179 c.p.p. (che, come è noto, colloca tra le nullità
assolute quelle derivanti dall’omessa citazione dell’impu-
tato) e, in quanto tale, deducibile in ogni stato e grado del
processo. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato Ro-
mano non può essere accolto.
2.1 Il primo motivo del ricorso, presentato nell’interes-
se dello stesso, non è fondato.
Nonostante l’esistenza di autorevole giurisprudenza
in senso contrario, citata anche nel ricorso della parte,
recente giurisprudenza di legittimità (sez. V, n. 49473
del 9 ottobre 2013, Leone, Rv. 257182), per ragioni qui
condivise, ha avuto modo di affermare che “l’omessa no-
tif‌ica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. non
costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179
c.p.p. bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p..
Ciò in quanto, nonostante la L. 16 dicembre 1999, n. 479,
abbia operato un avvicinamento dell’istituto all’udienza
dibattimentale, permane la funzione di f‌iltro assegna-
ta dall’ordinamento all’udienza preliminare e permane
invece la primaria importanza del decreto che dispone
il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio
processuale della presentazione dell’imputato al dibat-
timento, nel cui ambito avviene la verif‌ica dell’ipotesi
accusatoria ed è data all’imputato la facoltà di svolgere
compiutamente le sue difese. Ne consegue la diversità del
regime delle nullità previste dall’art. 419 c.p.p., comma
7 rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il
giudizio (art. 429 c.p.p., comma 2) in relazione alla di-
versa funzione dell’atto nella dinamica del procedimento.
Pertanto, con riferimento all’art. 179 c.p.p., quando la
norma parla dell’omessa citazione dell’imputato, essa non
può che riferirsi alla notif‌ica del decreto che dispone il
giudizio. Al contrario, l’avviso per l’udienza preliminare,
pur rientrando tra gli atti che determinano un interven-
to dell’imputato, non è una citazione, termine per lo più
inteso come chiamata in sede dibattimentale in connes-
sione con il giudizio (Cass. pen., 7523 del 19 maggio 2000;
Cass. 35678 del 28 aprile 2012)”.
La Corte di appello, nella impugnata sentenza, si è at-
tenuta a questo principio, correttamente rilevando (p. 21)
che la nullità in esame, intesa come vizio afferente gli atti
dell’udienza preliminare, non era stata tempestivamente
eccepita a conclusione dell’udienza preliminare e si era
comunque sanata con la rituale notif‌ica del decreto che
dispone il giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 25 NOVEMBRE 2015, N. 46816
(UD. 29 SETTEMBRE 2015)
PRES. LOMBARDI – EST. LAPALORCIA – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. CARDOSI ED ALTRO
Impugnazioni penali in genere y Termini y Giu-
dice di pace che si assegni indebitamente un termi-
ne più lungo per il deposito della sentenza y Conse-
guenze in tema di termini per impugnare y Computo
di trenta giorni y Decorrenza y Dall’avvenuta notif‌i-
cazione alle parti.
. In tema di impugnazioni avverso sentenze del giudice
di pace, fermo restando che questi, ai sensi dell’art.
32, comma 4, del D.L.vo n. 274/2000, deve provvedere
al deposito della motivazione, quando questa non sia
contestuale, entro il termine di 15 giorni, senza potersi
avvalere dei più lunghi termini previsti, per le senten-
ze pronunciate da altri giudici, dall’art. 544, comma 3,
c.p.p., con la conseguenza che, anche qualora il giudice
di pace si sia indebitamente auto assegnato, per la re-
dazione della motivazione, un termine superiore ai 15
giorni, il termine per impugnare è sempre e comunque
quello di trenta giorni, deve tuttavia ritenersi che, in
tal caso, dovendosi la sentenza considerare come de-
positata fuori termine, con conseguente obbligo di no-
tif‌icazione alle parti private titolari del diritto di im-
pugnazione, è solo dall’avvenuta effettuazione di tale
incombente che il suddetto termine di trenta giorni ini-
zia a decorrere. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 544; c.p.p.,
art. 548; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 32) (1)
(1) In senso conforme concordano con la pronuncia in commento
Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2014, n. 43493, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2014, n. 9832, ibidem e
Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2012, n. 11656 in questa Rivista 2014, 101.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte civile Ugo Cardosi, tramite il difensore pro-
curatore speciale, ha proposto ricorso avverso la sentenza
con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato inammis-
sibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che
aveva assolto Enrico Gamba, perchè il fatto non costitui-
sce reato, dal reato di ingiuria.
2. L’inammissibilità dell’appello era dichiarata a causa
del mancato rispetto del termine di trenta giorni dal depo-
sito della sentenza di primo grado che erroneamente ave-
va stabilito per il deposito della motivazione il termine di
trenta giorni, superiore a quello previsto per le pronunce
del giudice di pace, superamento che non giustif‌icava un
termine per impugnare superiore ai trenta giorni.
3. Il ricorrente deduce due motivi.
4. Violazione di legge e inosservanza di norme pro-
cessuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 2 D.L.vo
274/2000, 585 e 544 comma 3 c.p.p.). Benché l’art. 32 del
decreto legislativo citato f‌issi il termine di quindici giorni
per il deposito delle sentenze del giudice di pace, non vi
sarebbero ragioni per escludere dal richiamo ex art. 2 l’art.

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