Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 26 Novembre 2015, N. 46991 (Ud. 12 Novembre 2015)

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giur
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
9. In tema di abusi edilizi l’amministrazione comuna-
le è, infatti, pacif‌icamente considerata, ormai da tempo,
quale persona offesa dal reato (v. sez. III, n. 26121 del 12
aprile 2005, Rosato, Rv. 231952; sez. III, n. 29667 del 14
giugno 2002, Arrostuto S., Rv. 222116) e, nella fattispecie
in esame, risulta essere anche proprietaria dell’area ove
insistono le costruzioni abusive, come specif‌icato nel capo
di imputazione.
Tra i reati contestati f‌igura, tuttavia, anche la violazio-
ne dell’art. 181 D.L.vo 42/2004, cosicché si sarebbe dovuta
individuare, quale persona offesa, anche l’ente preposto
alla tutela del vincolo, il quale non risulta, tuttavia, men-
zionato.
10. La persona offesa, che, diversamente dall’imputato
e dal Pubblico Ministero, non ha alcun potere di veto (cfr.
sez. IV n. 31920 del 14 luglio 2015, Marzola, cit.), mancan-
do una espressa previsione in tal senso, deve comunque
essere messa in condizioni di scegliere se comparire ed in-
terloquire sulla questione della tenuità e, concordandosi
con quanto osservato in dottrina, deve ritenersi che debba
ricevere avviso della f‌issazione dell’udienza in camera di
consiglio, con l’espresso riferimento alla specif‌ica proce-
dura di cui all’art. 469, comma 1-bis c.p.p., non potendovi
sopperire la notif‌ica del decreto di citazione a giudizio,
effettuata quando tale particolare esito del procedimento
non è neppure prevedibile.
Tale affermazione, peraltro, non pare porsi in contrasto
con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte
dopo la pronuncia della presente sentenza.
Decidendo, infatti, in ordine all’analogo istituto previ-
sto dall’art. 34 D.L.vo 274/2000 riguardante i procedimenti
penali innanzi al Giudice di pace, le Sezioni Unite (sez.
un., n. 43264 del 16 luglio 2015, dep. 27 ottobre 2015,
Steger) hanno stabilito il principio di diritto secondo il
quale “Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo
l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in
udienza della persona offesa, regolarmente citata o irre-
peribile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di
improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenu-
ità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 34,
comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274”.
Nel far ciò, le SS.UU. hanno, tra l’altro, affermato che in
linea con la procedura prevista per i processi trattati dal
Giudice di pace risulta anche “(...) il disposto dell’art. 469,
comma 1-bis, c.p.p., che, ai f‌ini della pronuncia di senten-
za predibattimentale per la particolare tenuità del fatto ai
sensi dell’art. 131-bis c.p., richiede che la persona offesa
sia citata, potendosi tuttavia prescindere dall’acquisizio-
ne della sua volontà se essa non compare. Sicché, sia che
la persona offesa abbia un potere di interdizione (art. 34,
comma 3, D.L.vo n. 274 del 2000) sia che essa debba solo
essere messa in grado di interloquire (art. 469, comma
1-bis, c.p.p.), nei vari casi in cui l’ordinamento prevede
procedure intese ad accertare la particolare tenuità del
fatto, la mancata comparizione della persona offesa non
impedisce l’adozione della sentenza liberatoria”.
Sembra infatti evidente che, con tale affermazione, si
è inteso disconoscere un valore concludente alla mancata
comparizione della persona offesa ma non viene fatto al-
cun riferimento esplicito alla notif‌ica alla stessa del decre-
to di citazione a giudizio.
Del resto, l’articolo 469, comma 1-bis c.p.p. stabilisce
la previa audizione in camera di consiglio della persona
offesa, se compare e deve ritenersi che di tale particola-
re evenienza essa debba preventivamente essere messa
a parte, stante lo sviluppo, possibile ma non prevedibile,
del procedimento penale, rispetto al quale la notif‌ica del
decreto di citazione produce la più limitata conseguenza
di consentire la costituzione di parte civile e l’esercizio dei
diritti e delle altre facoltà riconosciute dagli artt. 90 e ss.
del codice di rito.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, risulta dagli
atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura
processuale della questione, che il decreto di citazione a
giudizio è stato notif‌icato esclusivamente all’amministra-
zione comunale in persona del sindaco pro tempore e non
anche al rappresentante dell’ente preposto alla tutela del
vincolo, cosicché, anche a voler ritenere non necessaria la
notif‌ica o comunicazione alle parti offese con riferimento
alla particolare procedura def‌initoria di cui si è appena
detto, difetterebbe comunque la citazione di una tra le
persone offese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 NOVEMBRE 2015, N. 46991
(UD. 12 NOVEMBRE 2015)
PRES. BRUSCO – EST. GIANNITI – P.M. CEDRANGOLO (PARZ. DIFF.) – RIC.
PORTERA ED ALTRI
Indagini preliminari y Udienza preliminare y Atti
introduttivi y Avviso di f‌issazione dell’udienza pre-
liminare all’imputato y Omissione y Effetti y Nullità
assoluta y Esclusione y Nullità a regime intermedio
y Sussistenza.
. Non dà luogo a nullità assoluta ma soltanto a nullità
a regime c.d. “intermedio”, soggetta, come tale, alla di-
sciplina dettata dall’art. 180 c.p.p., la mancata notif‌ica
all’imputato dell’avviso dell’udienza preliminare, pre-
visto dall’art. 419 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 180;
c.p.p., art. 419) (1)
(1) Diversi e discordanti gli orientamenti che si sono andati affer-
mando sul punto.In senso difforme si vedano infatti Cass. pen., sez. V,
13 gennaio 2014, n. 1147, in questa Rivista 2015, 597; Cass. pen., sez.
IV, 31 gennaio 2012, n. 3978, ivi 2013, 344 e già Cass. pen., sez. un., 9
settembre 2003, n. 35358, ivi 2004, 355 tutte nel senso di ritenere che
l’omessa notif‌icazione all’imputato dell’avviso dell’udienza prelimi-
nare sia causa di nullità assoluta e insanabile.
In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass. pen.,
sez. VI, 10 maggio 2010, n. 17779, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La
Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
5. II ricorso presentato nell’interesse dell’imputato Ro-
mano è aff‌idato a quattro motivi di doglianza.

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