Corte di Cassazione Penale sez. fer., 13 agosto 2015, n. 34886 (ud. 6 agosto 2015)

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giur
3/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dell’imputato a tutte le eccezioni di nullità, anche asso-
lute e non essendo stata la doglianza neppure formulata
con l’atto d’appello, essa si rivela comunque intempestiva.
2c. La non manifesta infondatezza di almeno una
parte delle censure impone, tuttavia e come anticipato,
di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato di natura
contravvenzionale di cui al cbn. disp. dei commi 7 e 2 lett.
c) dell’art. 186 c.d.s. alla data del 24 giugno 2014 (prescri-
zione massima), reato che deve pertanto essere dichiara-
to estinto, comportando l’annullamento senza rinvio della
decisione impugnata nel capo che lo riguarda.
3. Fondata appare, invece, la doglianza che ha investito
- sia pure al diverso f‌ine di conseguire il riconoscimento
dell’esimente speciale di cui all’art. 393-bis c.p. - la ribadi-
ta affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine
al reato di resistenza a pubblico uff‌iciale.
Nella ricostruzione dai fatti datane in sentenza, il ri-
corrente, già alterato nei rif‌lessi a causa dello stato di eb-
brezza, si era rif‌iutato sia di aprire la vettura alla cui guida
si era nuovamente posto sia di consegnarne le chiavi ad
uno degli operanti, stringendole con forza e in tal modo
opponendosi al tentativo del primo d’impossessarsene al
f‌ine di dar corso alla procedura, comportante anche il se-
questro preventivo del veicolo.
La Corte territoriale ha ritenuto che detta condotta
abbia comportato una vera, ancorché breve, colluttazione
con l’operante, integrando il paradigma di cui all’art. 337
c.p., laddove il Morotti sostiene (punto 3 del ricorso) che
l’azione di stringere la mano nel pugno serrato altro non
rappresentava che una reazione rif‌lessa, dovuta “al norma-
le e comprensibile irrigidimento del corpo di fronte alla
percezione di un pericolo”, integrante perciò una mera re-
sistenza passiva, non diretta ad ostacolare il compimento
degli atti d’uff‌icio preventivati dai pubblici uff‌iciali ope-
ranti.
Reputa il Collegio che, ferma restando la legittimità
della condotta degli operanti per le ragioni dianzi esposte,
s’impone una nuova valutazione di quella riferibile al Mo-
rotti, al f‌ine di verif‌icare in maniera più rigorosa se quella
ascrittagli è sussumibile nel fuoco dell’art. 337 c.p. o se
invece debba ricondursi al concetto di resistenza passi-
va, poiché, al di là della qualif‌icazione datane dai giudici
d’appello (colluttazione), non sembra essere trasmodata
in alcuna violenza all’indirizzo del pubblico agente.
Vale, infatti, ricordare che riguardo al mero atto di
divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla
polizia giudiziaria, la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità ha affermato il principio che esso integra il re-
quisito della violenza e non una condotta di mera resisten-
za passiva, ove non costituisca una reazione spontanea ed
istintiva al compimento dell’atto del pubblico uff‌iciale, ma
un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne
l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando eventual-
mente la fuga (sez. V, sent. n. 8379 del 27 settembre 2013,
Rodrigo, Rv. 259043; sez. VI, sent. n. 8997 del 11 febbraio
2010, Palumbo e altro, Rv. 246412; sez. VI, sent. n. 35125
del 26 giugno 2003, Graziotti, Rv. 226525).
A maggior ragione il principio appare, dunque, appli-
cabile alla fattispecie in esame, connotata dall’impiego di
una forza f‌isica di gran lunga inferiore a quella insita nel
mero atto di divincolarsi.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul pun-
to e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte territoriale
che nel giudizio di rinvio si atterrà al principio di diritto
sopra richiamato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 13 AGOSTO 2015, N. 34886
(UD. 6 AGOSTO 2015)
PRES. IZZO – EST. IANNELLO – P.M. GALASSO (CONF.) – RIC. CORTESI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Avviso della facoltà di farsi assistere da un
difensore y Necessità y Condizioni.
. L’effettuazione dell’"alcoltest" da parte dei sanitari di
una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esa-
me sia stato ricoverato subito dopo un incidente stra-
dale presuppone, a pena di nullità di ordine generale
a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale
persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia, ex art. 114 disp. att.
cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclu-
sivamente in conseguenza di richiesta della polizia
giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo
medico-terapeutico . (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art.
160; c.p.p., art. 182; c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 356; att.
c.p.p., art. 114) (1)
(1) Sulla scia di Cass. pen., sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396, in que-
sta Rivista 2015, 225. In dottrina, si veda il contributo di ROBERTA
DEL MONACO, L’omesso avviso delle garanzie difensive previste per
l’alcoltest, ivi 2016, 1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 18 febbraio 2015 la Corte d’ap-
pello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale
della stessa città che aveva condannato Alex Cortesi alla
pena (sospesa) di otto mesi di arresto ed euro 2.000,00
di ammenda, applicando la sanzione accessoria della re-
voca della patente di guida, per il reato p. e p. dall’art.
186, comma 2 lett. c), comma 2-bis c.d.s., a lui ascritto per
essere stato colto alla guida di una autovettura in stato
di ebbrezza (tasso alcolemico accertato da esami clinico -
sanitari pari: 1,98 g/l), provocando un incidente stradale:
fatto commesso il 18 settembre 2010.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato,
personalmente, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza di norme pro-
cessuali per aver omesso la Corte d’appello di rilevare la
inutilizzabilità dell’accertamento tecnico irripetibile ese-
guito sulla persona dell’imputato in quanto non preceduto
dall’avvertimento da parte delle forze di polizia del suo
diritto di farsi assistere da difensore di f‌iducia.

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