Corte di Cassazione Penale sez. VI, 8 luglio 2015, n. 29145 (ud. 3 giugno 2015)

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giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
tazione che - anche mercé l’utilizzazione di strumenti ed
istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga con-
to della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non
essendo il danno per il sacrif‌icio del riposo settimanale
determinabile in astratto.
15. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere riget-
tato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distra-
zione in favore dell’avv. Signore che ha reso la dichiarazio-
ne di rito. La liquidazione è riportata in dispositivo e tiene
conto del valore della causa e del numero di parti assistite.
Le spese devono, peraltro, essere compensate per metà in
relazione al carattere di novità della questione esaminata
dalla Corte negli specif‌ici termini prospettati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 8 LUGLIO 2015, N. 29145
(UD. 3 GIUGNO 2015)
PRES. AGRÒ – EST. VILLONI – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. PARLANGELI
Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a pignoramento o a sequestro y Veicolo
sottoposto a fermo amministrativo y Rilevanza y
Esclusione y Ragioni.
. Non integra il reato di cui all’art. 334 cod. pen. la sot-
trazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a
norma dell’art. 214 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ostan-
dovi il principio di tassatività e determinatezza delle
fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in
"malam partem", esclude la riconducibilità del fermo
amministrativo alla nozione di sequestro amministra-
tivo. (c.p., art. 334; nuovo c.s., art. 213; nuovo c.s., art.
214) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2009, n.
47342, in questa Rivista 2010, 1035 e Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio
2008, n. 2162, ivi 2008, 982.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lec-
ce ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in
data 12 ottobre 2010 con cui Parlangeli Domenico era stato
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due
mesi di reclusione ed € 20,00 di multa per il reato di sottra-
zione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un proce-
dimento amministrativo (art. 334 c.p.), commesso con l’a-
lienare un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo e
del quale era stato previamente nominato custode.
Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte
territoriale, pur rilevando che in relazione al fermo am-
ministrativo previsto dall’art. 171, commi 1, 2 e 3 Codice
della Strada non sarebbe conf‌igurabile l’art. 334 c.p., ha
osservato che essendo successivamente intervenuta la
conf‌isca del ciclomotore, la condotta dell’imputato aveva
realizzato una sottrazione def‌initiva del bene al potere di
acquisizione dell’autorità amministrativa, non essendone
più proprietario o formale intestatario.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione sia agli artt. 178 e 180 c.p.p. che all’art. 334 c.p.
Il ricorrente deduce l’impossibilità di conf‌igurare il
reato contestato nella fattispecie considerata e che la di-
versa statuizione della Corte territoriale ha comportato
una pronuncia su di un fatto del tutto diverso da quello
contestato, essendo stati variati o trasformati gli elementi
costituitivi dell’illecito penale; allega, comunque, l’inter-
venuta maturazione del termine di prescrizione massima
del reato in addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
2. Come correttamente dedotto dal ricorrente e secon-
do la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, non
integra il reato di cui all’art. 334 c.p. la condotta di sottra-
zione avente ad oggetto beni sottoposti a provvedimento
di fermo amministrativo a norma dell’art. 214 D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e
determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto
di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità
del fermo amministrativo alla nozione di sequestro ammi-
nistrativo (sez. VI, sent. n. 47342 del 27 novembre 2009,
P.M. in proc. Capezzuto, Rv. 245491; sez. VI, sent. n. 2162
del 28 novembre 2007, P.M. in proc. Natullo, Rv. 238409;
sez. III, sent. n. 35391 del 24 maggio 2007, P.M. in proc.
Mauro, Rv. 236939).
La conferma della condanna da parte della Corte ter-
ritoriale è, dunque, intervenuta col postulare la rilevanza
del mutamento di un presupposto giuridico (la trasforma-
zione del fermo in conf‌isca) della condotta che non può,
come pure puntualmente rilevato dal ricorrente, non at-
teggiarsi a modif‌ica sostanziale dell’imputazione origina-
ria ai sensi dell’art. 516 c.p.p.
3. Il fatto originariamente contestato, dunque, non
sussiste e la decisione impugnata deve essere annullata
senza rinvio; quello nuovo risultante dalla decisione e cioè
l’intervenuta conf‌isca del ciclomotore, successivamente
alienato da colui che ne era stato nominato custode, im-
pone piuttosto la trasmissione degli atti al P.M., potendosi
astrattamente conf‌igurare a suo carico il reato di peculato
di cui all’art. 314 c.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 LUGLIO 2015, N. 28847
(C.C. 18 GIUGNO 2015)
PRES. FIANDESE – EST. ALMA – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. VIOLA
Falsità in sigilli o strumenti o segni di auten-
ticazione, certif‌icazione o riconoscimento y In-
troduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi y Ricambi per auto non originali y Ripro-
duzione a f‌ini estetici del marchio del costruttore y
Integrazione del reato di cui all’art. 474 c.p. y Fat-
tispecie relativa al sequestro di copricerchioni di

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