Corte di Cassazione Penale sez. IV, 16 luglio 2015, n. 30989 (ud. 6 febbraio 2015)

Pagine54-56
54
giur
1/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 LUGLIO 2015, N. 31226
(UD. 6 MARZO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. BIANCHI – P.M. FRATICELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. DE
AGOSTINI
Guida in stato di ebbrezza y Sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità y Richiesta avanzata
per la prima volta con l’atto di appello y Ammissi-
bilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di
sostituzione della pena inf‌litta con la sanzione del lavo-
ro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima
volta anche con l’atto di appello. (nuovo c.s., art. 186)
(1)
(1) Pe utili riferimenti si veda Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n.
22789, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna, secondo la quale,
una volta devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il
giudice di appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di
concedere anche sanzioni sostitutive. Ne consegue che è illegittima
la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis.
c.d.s., formulata in sede di discussione orale del giudizio di appel-
lo, motivata sulla base di una pretesa tardività. Nel senso che ai f‌ini
della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del
lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’impu-
tato, essendo suff‌iciente, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua
non opposizione con la conseguenza che, che ove l’imputato abbia
manifestato la ‘non opposizione’, la legge non gli impone alcun obbli-
go determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento san-
zionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece,
sul giudice che si determini a disporre il predetto benef‌icio, v. Cass.
pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043, in questa Rivista 2015, 950.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre per cassazione De Agostini Sergio avverso
la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
Appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale che
aveva riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui
all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c) e comma 7, per rif‌iuto
di sottoporsi al test alcolimetrico, commesso il 25 luglio
2011, e l’aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto
e 2000 euro di ammenda, con la sospensione della patente
di guida per un anno.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al
diniego della sostituzione della pena inf‌litta con il lavo-
ro di pubblica utilità ex art. 186 c.d.s., comma 9 bis, così
come richiesto con l’atto di appello. Si sostiene che la ri-
chiesta ben poteva essere avanzata con i motivi di appello
a prescindere dal fatto che non fosse stata formulata in
primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accogli-
mento.
1.1. La Corte di appello ha effettivamente affermato
che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità non poteva essere richiesta in sede di ap-
pello non essendo stata formulata in primo grado e man-
cando quindi ogni statuizione del primo giudice che po-
tesse essere fatta oggetto di impugnazione. L’affermazione
non è corretta. Secondo il testo normativo, la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di
una esplicita richiesta dell’imputato ma richiede soltanto
la “non opposizione”; essa può dunque essere frutto di una
iniziativa off‌iciosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto
a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato
esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce
che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giu-
dizio di primo grado. È dunque consentito all’imputato di
sollecitare l’applicazione della sanzione sostituiva diretta-
mente al giudice di appello ed in tal senso la decisione
impugnata si rivela erronea.
1.2. La stessa tuttavia ha individuato una ulteriore ra-
gione a fondamento della decisione negativa, ritenendo
che il De Agostini non era meritevole del benef‌icio aven-
do già conseguito numerose condanne per reati patrimo-
niali ed anche per guida in stato di ebbrezza. Il giudice
dunque ha individuato una aggiuntiva ed autonoma ratio
decidendi idonea a sostenere anche autonomamente ed a
prescindere dal precedente rilevo, la decisione adottata,
in alcun modo contestata dal ricorrente, il cui ricorso non
può pertanto essere accolto.
2. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 LUGLIO 2015, N. 30989
(UD. 6 FEBBRAIO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. IZZO – P.M. DE AUGUSTINIS (PARZ. DIFF.) – RIC. MONACO
Precedenza y Incroci stradali y Diritto di preceden-
za y Diritto non assoluto y Dovere di non abusarne
y Conseguenza.
. In tema di responsabilità da sinistri stradali, il con-
ducente favorito dal diritto di precedenza non deve
abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velo-
cità in prossimità di un incrocio, per essere in grado
di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato ri-
spetto della precedenza spettantegli da parte di terzi.
(In applicazione del principio la S.C. ha confermato la
sentenza di condanna per omicidio colposo a carico
dell’automobilista, il quale, aveva impegnato un incro-
cio ad una velocità superiore rispetto a quella consen-
tita, investendo così altra autovettura e causando il de-
cesso del guidatore, che non aveva rispettato il segnale
di stop e non aveva allacciato la cintura di sicurezza).
(c.p., art. 41; c.p., art. 43; c.p., art. 589; nuovo c.s., art.
141) (1)
(1) Principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. Ex multis,
v. Cass. pen. sez. IV, 16 giugno 2011, n. 24121, in questa Rivista 2012,
253 e Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2000, Cerato, ivi 2001, 188.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT