Corte di Cassazione Penale sez. VI, 24 luglio 2015, n. 32594 (ud. 14 maggio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su
di essa determinando la pratica impossibilità di prose-
cuzione della prestazione concordata con l’ente pub-
blico. (Fattispecie nella quale l’arresto in f‌lagranza di
reato aveva determinato la materiale impossibilità di
prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conse-
guente ripristino della pena sostituita). (nuovo c.s.,
art. 186) (1)
(1) Nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2014, n.
37357, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 11 marzo 2013 il Tribunale di Berga-
mo dichiarava Ferrari Iacopo colpevole del reato di guida
in stato di ebbrezza aggravato previsto dall’art. 186 comma
2 lett. c), 2 sexies,3 e 4 c.d.s., condannandolo alla pena di
mesi otto di arresto ed euro 2.400 di ammenda, sostitu-
ita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il
Comune di Lovere.
Con nota del 14 ottobre 2013 il Comune di Lovere co-
municava l’avvenuta sospensione della misura e l’impossi-
bilità della sua prosecuzione in quanto Ferrari Iacopo in
data 27 settembre 2013 era stato arrestato dai Carabinieri
di Lovere in f‌lagranza dei reati di tentato estorsione e de-
tenzione di stupefacenti al f‌ine di spaccio.
Con ordinanza del 31 marzo 2014 il Tribunale di Ber-
gamo, a norma dell’art. 186 comma 9 bis c.d.s., revocava la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristi-
no di quella sostituita.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per
mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 186 comma 9 bis c.d.s.: il
Tribunale si è limitato a fare riferimento a quanto dichia-
rato dal Comune di Lovere e quanto accaduto durante lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza accertare
l’avvenuto inadempimento da parte di Ferrari agli obblighi
imposti dall’esecuzione della pena del lavoro di pubblica
utilità; estraneità della vicenda per cui Ferrari è stato
tratto in arresto rispetto al rapporto di lavoro in essere
con il Comune di Lovere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L’art. 186 comma 9 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 preve-
de che il giudice procedente (o il giudice dell’esecuzione)
disponga la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità, con ripristino della pena sostituita, “in caso
di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità”. La nozione di violazione degli
obblighi non è limitata all’inadempimento in senso stret-
to dell’obbligo di prestazione dell’attività non retribuita,
quale può essere la mancata presentazione sul luogo di
svolgimento del lavoro di pubblica utilità o la grave ne-
gligenza nella prestazione dell’attività, ma comprende
anche quei comportamenti colpevoli dell’agente che, pur
essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica
utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica
impossibilità di prosecuzione della prestazione concorda-
ta con l’ente pubblico. Tra i comportamenti inadempienti
deve essere annoverata la condotta, di rilevanza penale,
attuata dal soggetto ammesso al lavoro di pubblica utili-
tà, che, avendone determinato l’arresto in f‌lagranza ed il
successivo stato di detenzione, ha reso materialmente im-
possibile la prosecuzione della prestazione a favore della
collettività.
Tale è la situazione accertata dal giudice di merito nel
caso in esame, atteso che, nelle spontanee dichiarazioni
rese in udienza, il ricorrente aveva confermato di non aver
potuto proseguire il lavoro di pubblica utilità essendo sta-
to arrestato dai Carabinieri in f‌lagranza di reato; dal certi-
f‌icato del Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-
ria in atti risultava che il ricorrente era stato associato
alla Casa circondariale di Bergamo in data 27 settembre
2013 ed aveva proseguito la detenzione in regime di arresti
domiciliari a decorrere dal 30 settembre 2013. Ne conse-
gue che il giudice di merito ha legittimamente ritenuto
che l’interruzione della prestazione del lavoro di pubblica
utilità, determinata dal comportamento colpevole dell’in-
teressato tratto in arresto in f‌lagranza di gravi reati, costi-
tuisce violazione dell’obbligo comportamentale al quale è
tenuto il soggetto che sta eseguendo una pena sostitutiva,
integrante la causa di revoca della pena alternativa del
lavoro di pubblica utilità stabilita dall’art. 186 comma 9 bis
D.L.vo n. 285 del 1992.
A norma dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere con-
dannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 24 LUGLIO 2015, N. 32594
(UD. 14 MAGGIO 2015)
PRES. IPPOLITO – EST. DE AMICIS – P.M. IACOVIELLO (PARZ. DIFF.) – RIC. NIGRO
Concussione y Induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità y Condotta costrittiva y Signif‌icato y
Distinzione dalla concussione y Indicazione y Fatti-
specie relativa a carabiniere che si era fatto conse-
gnare somme di danaro da persona cui poche ore
prima aveva contestato una violazione del codice
della strada, prospettandogli l’opportunità di evi-
tare, in tal modo, ulteriori controlli stradali.
Omissione o rif‌iuto di atti di uff‌icio y Elemento
oggettivo y Atti che per ragione di giustizia devono
essere compiuti senza ritardo y Nozione y Fattispe-
cie in tema di mancata elevazione, da parte di un
carabiniere, della contravvenzione relativa all’o-
messa revisione di un veicolo, e di mancato ritiro
del relativo documento di circolazione.
. Nel delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319
quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012,
la condotta si conf‌igura come persuasione, suggestio-
ne, inganno, pressione morale con più tenue valore
condizionante - rispetto all’abuso costrittivo tipico del
delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., come

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