Corte di Cassazione Penale sez. V, 3 marzo 2015, n. 9254 (ud. 15 ottobre 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 3 MARZO 2015, N. 9254
(UD. 15 OTTOBRE 2014)
PRES. OLDI – EST. VESSICHELLI – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. SEMERARO ED ALTRI
Reato y Reato impossibile y Inidoneità dell’azione y
Nozione y Fattispecie in tema di tentativo di furto
con riferimento ad un’autovettura dotata di accen-
sione elettronica mediante centralina.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato impossibile, l’ini-
doneità dell’azione deve essere assoluta per ineff‌icien-
za strutturale e strumentale del mezzo usato così da
non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione
del proposito criminoso. (In applicazione del principio,
la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza
impugnata avesse ritenuto sussistente il tentativo di
furto con riferimento un’autovettura dotata di accen-
sione elettronica mediante centralina, osservando che,
pur in mancanza della chiave originale, era comunque
possibile attivare i circuiti elettrici mediante l’utilizzo
di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo
poteva essere spostato a motore spento in un luogo ir-
rintracciabile per la persona offesa). (c.p., art. 49; c.p.,
art. 56) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2004, n.
7630, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 9
maggio 1992, n. 5450, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Propongono ricorso per cassazione Semeraro Gianfran-
co, Girolamo Francesco e Bentivoglio Tommaso avverso la
sentenza della Corte d’appello di Lecce - sezione distac-
cata di Taranto-in data 20 dicembre 2012 con la quale - a
parte la riduzione per tutti del trattamento sanzionatorio
- è stato confermato il giudizio di responsabilità formulato
in primo grado a loro carico, in ordine al reato di tentato
furto aggravato di un’autovettura Fiat Panda, commesso il
25 maggio 2012.
AI Semeraro è stata contestata la recidiva reiterata
infra-quinquennale, però non ritenuta nel computo della
pena.
Deducono con tre distinti ricorsi sovrapponibili
1) il vizio della motivazione sulla responsabilità.
Il principale teste dell’accusa, l’agente Aiello, aveva
reso dichiarazioni accusatorie soltanto nei confronti di
Bentivoglio Girolamo, mentre, con riferimento all’imputa-
to Semeraro, si era limitato ad affermare di averlo visto
seduto nella propria autovettura, sul lato opposto della
carreggiata rispetto a quello ove era parcheggiata l’auto
rubata. In tale luogo - un’area privata - l’imputato ave-
va chiarito di essersi trovato per effettuare l’acquisto di
due pacchi di sigarette presso il distributore automatico
ivi esistente, essendo, in tali affermazioni, sostenuto da
quelle dello stesso tenore degli altri imputati. AI riguardo,
le affermazioni dell’agente, riguardo al fatto di aver vi-
sto Girolamo e Bentivoglio dapprima armeggiare intorno
all’auto rubata e poi salire sulla vettura del Semeraro, era-
no risultate prive di riscontro ed anzi contraddette dalle
menzionate dichiarazioni, concordi, dei tre imputati, non-
ché dalle foto prodotte dalla difesa;
In secondo luogo si lamenta la contraddittorietà delle
dichiarazioni del teste Aiello, non colta dai giudici di se-
condo grado, nonostante fosse emerso chiaramente che
dal luogo del suo presunto avvistamento, egli non era in
grado di poter effettivamente vedere gli accusati.
La difesa aveva prodotto fotograf‌ie capaci di dimostra-
re che, dal punto in cui si trovava l’agente Aiello (via Sa-
nità), non poteva essere percepito il luogo di parcheggio
della Panda, in via Toniolo.
Aggiunge il difensore che sono risultati errati anche ta-
luni particolari del racconto dell’agente, dal momento che
la vettura Panda era parcheggiata con modalità diverse da
quelle descritte dal teste.
Erano state anche trascurate le circostanze di tempo
(ora notturna) e la distanza del luogo di avvistamento
(150 m).
Inoltre la difesa critica l’affermazione della Corte d’ap-
pello secondo cui i soggetti visti da lontano, dall’agente
Aiello, mentre armeggiavano intorno alla Fiat Panda non
potevano essere che gli imputati, controllati successiva-
mente in altro luogo, e non, piuttosto, altri soggetti allon-
tanatisi in direzione dei condomini ivi presenti;
2) il ricorrere dell’ipotesi di reato impossibile. Gli im-
putati erano risultati privi di strumenti, mentre era emer-
so che la vettura Panda era dotata di una centralina in
grado di riconoscere una sola chiave per l’avvio del mo-
tore: in mancanza di questa, la centralina stessa avrebbe
dovuto essere sostituita oppure l’auto rimossa con un car-
ro attrezzi;
3) il vizio della motivazione sul mancato riconosci-
mento della prevalenza delle attenuanti generiche e della
circostanza attenuante di cui all’articolo 62 numero 4 c.p.
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Le doglianze poste a fondamento del primo motivo sono
integralmente versate in fatto e come tali non apprezzabi-
li, in via diretta, da questa Corte di legittimità.
Il ragionamento della Corte di merito è basato sull’ap-
prezzamento della veridicità delle dichiarazioni del teste
Aiello il quale ha compiuto, anche sulle foto prodotte dalla
difesa, il riconoscimento del luogo nel quale aveva visto
l’auto parcheggiata e i due soggetti, in quel momento non
identif‌icati, armeggiare intorno al cofano.
Tutte le osservazioni della difesa riguardo l’inatten-
dibilità di tale deposizione f‌iniscono per sollecitare la
Corte di cassazione ad un’autonoma rivalutazione del ri-
sultato di prova, in realtà non consentita in ragione della
sede.
Se il teste fosse effettivamente, o meno, in grado di
percepire i movimenti di soggetti a distanza notevole dal
punto di avvistamento e in un’ora notturna, è questione
che i giudici del merito hanno ritenuto, motivatamente,
di risolvere in senso positivo anche e soprattutto in ragio-
ne del fatto che quei movimenti - da parte di persone che
il teste ha ammesso di non aver potuto identif‌icare, data
la lontananza - sono stati attribuiti comunque a persone

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