Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 aprile 2015, n. 14053 (ud. 18 settembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
Né è possibile attribuire, sotto questo aspetto, decisivi-
tà all’esame clinico del ricorrente, eseguito presso l’Ospe-
dale di Ovada alle ore 10.10 del 14 agosto 2012, atteso che
nel provvedimento impugnato si faceva riferimento a tali
verif‌iche, a pagina 42, in termini assertivi: «Del resto in
seguito, ed esattamente alle ore 10.10, visitato presso l’O-
spedale di Ovada, è risultato perfettamente orientato nel
tempo e nello spazio, privo di def‌icit di memoria, di alluci-
nazioni e di dispercezioni e calmo, pur con la precisazione
che in quel tempo accusava un tasso di alcolemia pari a 1
g/l. Perciò non si può sostenere che all’atto del sinistro che
aveva provocato fosse frastornato e disorientato, ed ancor
meno che fosse inconsapevole delle circostanze di tempo
e di luogo. Quindi è coerente ritenere che, quando aveva
tenuto la condotta causalmente collegata con il verif‌icarsi
della collisione frontale, si fosse trovato nella condizione
di valutare adeguatamente, con discreto grado di consa-
pevolezza, le possibili conseguenze di danno per l’incolu-
mità delle persone che dipendevano dall’anomalia degli
atti che stava compiendo. Pertanto è altrettanto coerente
concludere che, in allora, aveva accettato in anticipo tali
conseguenze per l’ipotesi che si verif‌icassero».
In questi termini, è certamente un dato ermeneutico
incontroverso quello secondo cui l’ubriachezza non de-
rivata da caso fortuito o forza maggiore non è idonea, in
quanto tale, a escludere l’imputabilità dell’agente, secon-
do quanto previsto dall’art. 92, comma 1, c.p.p. Tuttavia, di
tale circostanza, così come di ogni altro elemento circo-
stanziale utile ai f‌ini della valutazione dell’atteggiamento
volitivo del Beti, occorreva tenere conto, non potendosi
ignorare gli effetti che tale stato di alterazione psichica,
determinato dall’ingerenza di elevati quantitativi di so-
stanze alcoliche, era idoneo a produrre sui processi rap-
presentativi e volitivi del ricorrente.
Come si è detto, passando in rassegna il passaggio della
sentenza di appello dedicato alla visita ospedaliera effet-
tuata la mattina dopo il sinistro stradale, il Beti veniva ri-
tenuto pienamente consapevole delle azioni che lo aveva-
no portato a compiere le condotte illecite che gli venivano
contestate ai capi 1) e 2) della rubrica.
Tuttavia, la sobrietà accertata in sede di visita non
poteva considerarsi dirimente circa l’incidenza dello
stato di ebbrezza sul grado di lucidità e consapevolezza
dell’imputato al momento dei fatti, in quanto si riferiva
a una verif‌ica effettuata a distanza di ore dagli stessi e in
un contesto certamente non comparabile a quello, cui la
valutazione andava rapportata, della guida in orario pre-
lucano su tratto autostradale interessato da traff‌ico non
intenso ma costante.
Tutto questo rende evidenti le lacune motivazionali
su tale fondamentale prof‌ilo della vicenda delittuosa, che
avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più approfon-
dita e che, in sede di rinvio, impone una nuova adeguata
ricognizione, essenziale per il problema della distinzione
tra colpa cosciente e dolo eventuale.
Né potrebbe essere diversamente, tenuto conto di
quanto affermato da questa Corte che, fermi restando i
parametri ermeneutici indicati dagli artt. 92 e 93 c.p., con
particolare riferimento allo stato di alterazione psichica
dovuto all’ingestione di sostanze alcoliche o stupefacen-
ti, osserva: «La regola secondo cui l’imputabilità non è
esclusa né diminuita dall’ubriachezza o dall’assunzione di
sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conse-
guenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal
dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l’in-
dagine sull’atteggiamento psicologico tenuto dall’agente
al momento della commissione del fatto imputato» (cfr.
sez. I, n. 42387 del 28 settembre 2007, dep. 16 novembre
2007, Bruschi, Rv. 238111).
Queste considerazioni processuali rendono evidente la
necessità di un nuovo giudizio, aff‌inché che la corte terri-
toriale, applicando correttamente i principi di diritto che
si sono richiamati, enuclei l’elemento soggettivo, doloso o
colposo, sotteso al comportamento del Beti.
Nel compiere tale operazione il giudice del rinvio do-
vrà tenere conto del più recente arresto giurisprudenziale
in tema di accertamento del dolo eventuale, del quale la
sentenza impugnata - emessa in epoca antecedente all’ap-
prodo ermeneutico medesimo - non poteva tenere conto,
ma con il quale nel nuovo giudizio non potrà fare a meno
di confrontarsi (cfr. sez. un., n. 8 del 24 aprile 2014, dep. 18
settembre 2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105).
2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso deve es-
sere ritenuto assorbente rispetto all’ulteriore doglianza
della difesa del ricorrente, relativa all’erronea applica-
zione della legge penale e all’illogicità della motivazione,
in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al Beti,
che si omette di esaminare.
3. Le ragioni giuridiche che si sono esposte compiuta-
mente nei paragraf‌i 1.1 e 1.2 di questa sentenza impon-
gono conclusivamente l’annullamento del provvedimento
impugnato e il rinvio ad altra sezione della Corte di assise
di appello di Torino per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 APRILE 2015, N. 14053
(UD. 18 SETTEMBRE 2014)
PRES. BIANCHI – EST. ESPOSITO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. GRAUSO E
ALTRO
Concorso di persone nel reato y Cooperazione
nei delitti colposi y Reciproca consapevolezza y Ne-
cessità y Fattispecie in cui è stato ritenuto respon-
sabile di omicidio colposo a titolo di cooperazione
il proprietario di autovettura, trasportato sulla sua
auto da un terzo in crisi di astinenza da sostanze
stupefacenti.
. La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal
concorso di cause colpose indipendenti per la neces-
saria reciproca consapevolezza dei cooperanti della
convergenza dei rispettivi contributi all’incedere di
una comune procedura in corso, senza che, peraltro,
sia necessaria la consapevolezza del carattere colpo-
so dell’altrui condotta in tutti quei casi in cui il coin-

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