Corte di Cassazione Penale sez. I, 30 aprile 2015, n. 18220 (ud. 11 marzo 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
nella specie, di proprietà di un soggetto terzo estraneo al
reato purché sia stato accertato che l’utilizzo del veicolo,
per una delle condotte vietate, sia avvenuto per negligen-
za del terzo estraneo, ossia ove si dimostri che questi ab-
bia violato le regole di diligenza o che non versi in buona
fede, intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che
rendano probabile a carico del terzo un qualsivoglia adde-
bito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso
illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diret-
ti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione
del reato e con la ulteriore precisazione che incombe sul
terzo, che chiede la restituzione del bene, la dimostrazio-
ne rigorosa degli indicati presupposti (sez. III, n. 33281
del 24 giugno 2004, Datola, Rv. 229010).
Infatti, in tema di gestione illecita di rif‌iuti, questa
Corte ha affermato il principio al quale occorre dare
continuità secondo il quale, al f‌ine di evitare la conf‌isca
obbligatoria del mezzo di trasporto nelle ipotesi tassati-
vamente previste dalla legge incombe al terzo estraneo al
reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla
commissione dell’illecito ovvero ai prof‌itti che ne sono
derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che
l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad
un suo comportamento negligente (sez. III, n. 46012 del 4
novembre 2008, Castellano, Rv. 241771).
Con corretta motivazione, insuscettibile di sindacato di
legittimità, il tribunale cautelare ha ritenuto che il certif‌i-
cato medico non provasse un assoluto impedimento del ri-
corrente a recarsi sul luogo di lavoro e pertanto ha stimato,
per insuff‌icienza ed inidoneità dell’allegazione, non assolto
l’onere della prova incombente sul ricorrente stesso.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la
Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichia-
rato inammissibile, con conseguente onere per il ricorren-
te, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costitu-
zionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato
che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pre-
sentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 APRILE 2015, N. 18220
(UD. 11 MARZO 2015)
PRES. CORTESE – EST. CENTONZE – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. BETI
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo
y Dolo eventuale y Caratteristiche y Fattispecie in
tema di omicidio commesso in violazione delle re-
gole sulla circolazione stradale.
. In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo even-
tuale e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia
rappresentato la signif‌icativa possibilità di verif‌icazio-
ne dell’evento e si sia determinato ad agire comunque,
anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o
accidentale, ma comunque preventivamente accettato,
della propria azione, in modo tale che, sul piano del
giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non
si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta
illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura
verif‌icazione dell’evento medesimo. (Fattispecie in cui
la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di
condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione
alla condotta dell’imputato, il quale, in stato di ebbrez-
za, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provo-
cando così la collisione con altra auto e, per l’effetto,
sia il ferimento del conducente sia il decesso immedia-
to dei quattro trasportati, aff‌inché la corte territoriale
enucleasse, con maggiore precisione e valutandone
analiticamente gli indicatori sintomatici, l’elemento
soggettivo del reato). (c.p., art. 43; c.p., art. 575; c.p.,
art. 589) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 8561, in
questa Rivista 2015, 644. Si veda, inoltre, sulla distinzione tra dolo
eventuale e colpa cosciente, la recente pronuncia delle SS.UU. 18
settembre 2014, n. 38343, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
In dottrina, v. E. COLOMBINI, Dolo eventuale e colpa cosciente, in
questa Rivista 2013, 1079.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 20 luglio 2012 il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, pro-
cedendo con rito abbreviato, condannava Ilir Beti alla
pena di anni venti di reclusione, ritenendolo responsabi-
le dell’omicidio, ascritto al capo 1) della rubrica, di Jean
Julien Raymond, Vincent Luis Patrick Lorin, Audrey Ju-
lie Reynard ed Elsa Rita Desliers, che viaggiavano, quali
trasportati, a bordo dell’autovettura Opel Astra, con cui
collideva il suo veicolo Audi Q7, che guidava in stato di
ebbrezza, con cui stava percorrendo contromano la car-
reggiata nord dell’autostrada A26. Questa ipotesi di reato
veniva unif‌icata sotto il vincolo della continuazione con
quella ascrittagli al capo 2), consistente nelle lesioni per-
sonali gravi cagionate a Laurent Boette, che era alla guida
dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano le quattro
vittime dell’incidente.
L’imputato, inoltre, veniva condannato per il reato
ascrittogli al capo 3), consistente nella guida in stato di
ebbrezza nelle circostanze di fatto e con le conseguenze
delittuose di cui al capo 1), per il quale gli veniva irrogata
la pena di anni uno di arresto e 4.000,00 euro di ammenda.
Il Beti, inoltre, veniva condannato per il reato di cui al
capo 4), consistente nel porto di un coltello a serramanico
con lama lunga 9,30 centimetri, che portava fuori dalla sua
abitazione senza giustif‌icato motivo, per il quale veniva
condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 800,00
euro di ammenda.
Oltre alle pene accessorie, con la sentenza di primo
grado, il Beti veniva condannato al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in sepa-
rato giudizio civile.

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