Corte di Cassazione Penale sez. III, 5 maggio 2015, n. 18515 (c.c. 16 gennaio 2015)

Pagine1041-1043
1041
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
mente rilevanti e della formazione dell’atto nell’esercizio
del potere di pubblica certif‌icazione» (sez. I, n. 37097 del
21 settembre 2011 - dep. 14 ottobre 2011, Conf‌l. comp. in
proc. Targhetti e altri, Rv. 250832): pertanto, non basta a
rendere l’atto facente fede “f‌ino a querela di falso” la cir-
costanza che esso provenga da pubblico uff‌iciale investito
di potestà certif‌icatrice, ma occorre anche che esso abbia
un suo particolare contenuto concernente «l’opera pro-
pria del pubblico uff‌iciale», ovverossia quanto da lui at-
testato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza
(sez. V, n. 4568 del 24 marzo 1972, Garbo) o quanto da
lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti
che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire
(sez. III, n. 5471 del 17 marzo 1987, Rapetti, Rv. 175868).
Nel solco dell’orientamento in esame, la giurisprudenza di
legittimità ha riconosciuto natura di atto pubblico facen-
te fede f‌ino a querela di falso del verbale di visita medica
per la concessione di una pensione, considerato che alle
commissioni mediche sono attribuiti per legge ed in modo
esclusivo gli accertamenti sanitari relativi alle menoma-
zioni dell’integrità f‌isica dei richiedenti il benef‌icio - che
vengono riassunti in verbali aventi forza probante, sia nei
rapporti interni della P.A., sia nei riguardi dei terzi (sez. V,
n. 25570 del 22 marzo 2013 - dep. 11 giugno 2013, Sacco,
Rv. 257546).
In tale prospettiva, rientra nel genus degli atti pubbli-
ci facenti fede f‌ino a querela di falso il verbale attestante
l’esito della prova per il conseguimento della patente di
guida, verbale nel quale il pubblico uff‌iciale attesta l’ac-
certamento, in capo al richiedente, dell’idoneità tecnica
necessaria per tale conseguimento (art. 121, comma 1,
c.d.s.) all’esito di una prova di verif‌ica effettuata secon-
do direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto
ministeriale (art. 121, comma 2, c.d.s.) da esaminatori in-
dividuati sulla base di criteri indicati dalla legge (art. 121,
commi 3 ss., c.d.s.). Conclusione, questa, in linea con il
principio di diritto, già affermato da questa Corte, in forza
del quale costituiscono atti pubblici f‌idefacenti i verbali in
cui vengono indicati, da parte del funzionario dell’ispetto-
rato dei trasporti e della motorizzazione civile, i nominati-
vi delle persone che sostengono l’esame per l’abilitazione
alla guida e l’esito della prova (sez. V, n. 1259 del 23 no-
vembre 1979 - dep. 1 febbraio 1980, Fracasso, Rv. 144126).
Le censure, pertanto, sono manifestamente infondate.
6. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio
(quinto motivo del ricorso Brancato; terzo motivo del ri-
corso Bonifazi e Cerboni) sono inammissibili.
La Corte di merito ha confermato·le statuizioni della
sentenza di primo grado sulla determinazione della pena
e sul giudizio di comparazione tra le circostanze, rimar-
cando la gravità dei fatti e le modalità complessive dell’a-
zione evocanti una radicale strumentalizzazione da parte
degli imputati della propria qualità e funzione capace di
sfuggire anche ai sistemi di programmazione introdotti
dall’amministrazione di appartenenza al f‌ine di assicura-
re la legalità dell’operato dei propri funzionari. A fronte
dell’articolata motivazione offerta dalla sentenza impu-
gnata le censure articolate dai ricorrenti risultano gene-
riche in quanto carenti della necessaria correlazione tra
le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione (sez. IV, n.
18826 del 9 febbraio 2012 - dep. 16 maggio 2012, Pezzo,
Rv. 253849).
7. I ricorsi pertanto devono essere dichiarati inammis-
sibili - il che preclude la rilevabilità della prescrizione
del reato che sarebbe maturata successivamente alla de-
liberazione della sentenza impugnata (sez. un., n. 32 del
22 novembre 2000, dep. 21 dicembre 2000, De Luca, Rv.
217266) - e i ricorrenti devono essere condannati al paga-
mento delle spese processuali e al versamento alla Cassa
delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro
1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 5 MAGGIO 2015, N. 18515
(C.C. 16 GENNAIO 2015)
PRES. TERESI – EST. DI NICOLA – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. RUGGERI
Inquinamento y Rif‌iuti y Smaltimento y Trasporto y
Traff‌ico illecito y Mezzo di trasporto y Terzo estra-
neo al reato y Conf‌isca obbligatoria y Operatività y
Condizioni.
Inquinamento y Rif‌iuti y Smaltimento y Trasporto y
Traff‌ico illecito y Conf‌isca del mezzo di trasporto y
Possibilità y Condizioni.
. In tema di gestione dei rif‌iuti, al f‌ine di evitare la con-
f‌isca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per
il reato di raccolta e trasporto illecito di rif‌iuti (art. 6
comma 1 bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in
L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo
al reato, individuabile in colui che non ha partecipato
alla commissione dell’illecito ovvero ai prof‌itti che ne
sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ov-
vero che l’uso illecito della "res" gli era ignoto e non
collegabile ad un suo comportamento colpevole o ne-
gligente. (d.l. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6; c.p., art.
240; c.p.p., art. 321) (1)
. In tema di gestione e trasporto dei rif‌iuti, la sentenza
di condanna costituisce il presupposto per la conf‌isca
obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 6, comma pri-
mo bis, della legge n. 210 del 2008, che non è, invece,
possibile disporre, ove non si pervenga ad una afferma-
zione di responsabilità penale e dunque ad irrogazione
o applicazione di una pena. (d.l. 6 novembre 2008, n.
172, art. 6; c.p.p., art. 321; c.p., art. 240) (2)
(1) Conformemente, v. Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2013, n. 9579,
in questa Rivista 2013, 803; Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2008, n.
46012, ivi 2009, 940 e Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26529, ivi
2009, 551.
(2) In senso analogo si è espressa Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2008,
n. 23081, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT