Corte di Cassazione Penale sez. V, 4 giugno 2015, n. 23989 (ud. 17 febbraio 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione previ-
sta dall’art. 699 c.p., comma 2 ha evidentemente tenuto
ben presente la particolare pericolosità delle armi per
le quali non è ammessa licenza, mentre la L. n. 497 del
1974, art. 14, che ha triplicato le pene stabilite dal Codice
penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi
non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso
intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti
quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento,
rendono maggiormente pericolose per la collettività le
condotte criminali”.
In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso,
a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 4 GIUGNO 2015, N. 23989
(UD. 17 FEBBRAIO 2015)
PRES. VESSICHELLI – EST. CAPUTO – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC.
BRANCATO E ALTRI
Falsità in atti y In atti pubblici y Verbale di esame
per il conseguimento di patente di guida y Natura di
atto pubblico f‌idefaciente y Sussistenza.
. Costituisce atto pubblico f‌idefaciente il verbale atte-
stante l’esito della prova per il conseguimento della pa-
tente di guida. (c.p.p., art. 476; c.p.p., art. 479; nuovo
c.s., art. 121) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2013, n. 25570,
in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, con riferimento a verbale di
visita medica per la concessione della pensione; Cass. pen., sez. III, 2
maggio 1987, n. 5471, ibidem, relativamente a documenti comunitari
di attestazione delle operazioni effettuate in dogana.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza deliberata il 14 febbraio 2011, il Tribu-
nale di Perugia - dichiarati estinti per prescrizione i reati
di corruzione ascritti agli imputati - dichiarava Giuseppe
Brancato, Manlio Bonifazi e Gianfranco Cerboni colpevoli
dei reati di cui all’art. 479, in relazione all’art. 476, primo e
secondo comma, c.p. ad essi ascritti per avere falsamente
attestato nei verbali di esame e nei fascicoli dei candidati
al conseguimento di patenti di guida presentati dalle auto-
scuole Vigilanzi e Consorzio Europa il possesso da parte di
costoro delle cognizioni in tema di circolazione dei veicoli
suff‌icienti al superamento della prova teorica.
Con sentenza deliberata in data 15 maggio 2013, la Cor-
te di appello di Perugia ha dichiarato non doversi procede-
re nei confronti degli imputati per i reati di falsità ideolo-
gica commessi f‌ino al 2 gennaio 2000 per essere gli stessi
estinti per prescrizione, confermando nel resto la senten-
za di primo grado e rideterminando la pena irrogata.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di
Perugia, nonché avverso l’ordinanza in data 18 gennaio
2013, ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Bran-
cato, attraverso il difensore avv. F. Falcinelli, articolando
sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.
2.1. Inosservanza degli artt. 601, comma 3, 178, 179, 420
ter, 420 quater c.p.p., 6 Cedu. La notif‌ica al Brancato del
decreto di citazione per l’udienza di appello del 18 gennaio
2013 è stata effettuata con le modalità di cui all’art. 157,
comma 8, c.p.p. e, dunque, mediante aff‌issione dell’avvi-
so di deposito nell’abitazione e successiva comunicazione
all’imputato dell’avvenuto deposito presso la Casa co-
munale di Perugia a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento: l’ordinanza del 18 gennaio 2013 ha
erroneamente rigettato l’eccezione difensiva in quanto
il procedimento notif‌icatorio si concludeva tenuto conto
del termine di “giacenza” di dieci giorni dalla predetta co-
municazione - in data 30 dicembre 2012, così risultando il
termine di comparizione pari a soli 19 giorni.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 479, in
relazione all’art. 476, primo comma, c.p. Il verbale di esame
in questione presenta una parte descrittiva o narrativa e
una parte dispositiva contenente la valutazione di idoneità
o inidoneità, espressione di un giudizio discrezionale e di
una manifestazione di volontà, oggettivamente non falsif‌i-
cabile, anche se espressione di una volontà “viziata”. Nella
valutazione dei giudici di merito, erroneamente gli elemen-
ti costitutivi del reato di corruzione - dichiarato estinto per
prescrizione in primo grado - sono stati ritenuti costitutivi
anche del delitto di cui all’art. 479 c.p.: erroneamente si è
ritenuto che il presunto compimento di un atto contrario ai
doveri di uff‌icio - le modalità “semplif‌icate”, su nozioni ele-
mentari, di svolgimento dell’esame orale per il consegui-
mento delle patenti di categoria C o superiori - abbia inte-
grato il delitto di cui all’art. 479 c.p. (il giudizio di idoneità
dei candidati espresso dall’esaminatore). L’adozione di uno
specif‌ico materiale didattico non costituisce presupposto
indefettibile al f‌ine di conseguire l’abilitazione, mentre la
maggiore o minore complessità delle domande non è ele-
mento idoneo ad integrare la falsità ideologica.
2.3. Violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione.
Impropriamente la sentenza impugnata ha desunto dal
modus operandi dei Vigilanzi l’esistenza di un illecito dei
predetti titolari delle autoscuole con il Brancato (rapporto
in nessun modo provato), ricollegando l’apparente sinteti-
cità del programma di studio (condensato nelle c.d. dispen-
se) all’insuff‌iciente preparazione teorica degli esaminandi,
laddove privi di pregio indiziario sono gli elementi tratti
dalle percentuali statistiche dei candidati promossi presso
le citate autoscuole, il luogo di residenza degli iscritti (a
volte provenienti da città distanti rispetto alle sedi delle
autoscuole), i precedenti insuccessi di alcuni candidati.
2.4. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 479,
in relazione all’art. 476, secondo comma, c.p., vizi di mo-
tivazione. Erroneamente i giudici di merito hanno attri-
buito valenza f‌idefaciente al verbale di esame, in assenza
dell’indicazione di qualsiasi disposizione normativa o re-
golamentare che attribuisca ai verbali stessi particolare
eff‌icienza probatoria.
2.5. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 69,
132, 133 c.p. e vizi di motivazione. Nel def‌inire il severo

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