Corte di Cassazione Penale sez. V, 18 giugno 2015, n. 25766 (ud. 7 aprile 2015)

Pagine1035-1036
1035
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
di l’aver posto in essere un antecedente della serie cau-
sale non è di per sé colpevole; b) il fatto di essersi posta
in quella condizione obbligava l’imputata solo a rimanere
ferma per dare precedenza agli altri utenti; c) tanto ri-
sulta aver fatto (seconda parte della motivazione, dedi-
cata alla questione della retromarcia, su cui appresso si
tornerà: v. par. 7); d) la vittima poteva e doveva avvedersi
dell’ostacolo ed evitarlo.
Il primo di tali postulati si appalesa però non conforme
ad una corretta interpretazione delle norme in tema di cir-
colazione stradale, quali sopra richiamate e per le ragioni
già illustrate.
Giova in tal senso evidenziare che la giurisprudenza ri-
chiamata dal primo giudice a supporto della accolta tesi in
realtà non la convalida affatto ma anzi la contrasta.
In particolare il precedente di sez. IV, n. 24079 del 14
aprile 2004, Silvestri, rv. 228591, è citato a sproposito, poi-
ché questo afferma soltanto che la condotta pericolosa
dell’utente fermo a margine della strada (in quel caso la
vittima) non esclude il concorso di colpa dell’utente favo-
rito in quanto prevedibile, ma non afferma certo che quel-
la condotta non possa considerarsi colpevole.
Le affermazioni sub b) e d) si appalesano poi destitu-
ite di fondamento o comunque inconferenti, posto che: i)
quanto alla prima, indipendentemente dalla condotta suc-
cessivamente tenuta dall’imputata una volta postasi nella
pericolosa posizione descritta, resta innegabile l’eff‌icacia
causale dell’essersi per l’appunto messa in condizioni di
creare intralcio alla circolazione; ii) quanto alla seconda,
essa vale a descrivere solo il fondamento della colpa della
vittima, che però per le ragioni dette non può considerarsi
esclusiva, ossia eccezionale e imprevedibile, tale da inter-
rompere il nesso causale con la condotta dell’imputata.
7. Può comunque ad abundantiam rilevarsi che anche
il secondo fondamento motivazionale si appalesa anch’es-
so ampiamente argomentato ed esente da censure.
In particolare, la valutazione al riguardo della Corte
non può ritenersi inf‌iciata dalla mancata rinnovazione
dell’esame dei testi Pioppi e Giacopelli palesandosi al
riguardo non pertinente il richiamo al principio affermato
dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa
nel caso Dan c/ Moldavia, circa la necessità di risentire i
testi nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in
sentenza di condanna.
Secondo tale principio, invero, il giudice di appello,
qualora intenda riformare in peius una sentenza di assolu-
zione, è obbligato in base all’art. 6 CEDU così come inter-
pretato dalla Corte di Strasburgo - alla rinnovazione dell’i-
struzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio
con l’imputato, i testimoni a carico, «quando la prova
testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di
appello avverta la necessità di rivalutare l’attendibilità del
teste» (v., in tal senso, sez. V, n. 47106 del 25 settembre
2013, Donato, Rv. 257585).
La rinnovazione non è, invece, necessaria quando il
giudice d’appello fondi il proprio convincimento su altri
elementi di prova trascurati dal primo giudice e si limiti
a fornire una lettura coerente e logica del compendio pro-
batorio non valutato nella sua interezza nella decisione
impugnata (cfr. sez. III, n. 45453 del 18 settembre 2014,
P., Rv. 260867; sez. V, n. 16975 del 12 febbraio 2014, Sirsi,
Rv. 259843; sez. V, n. 8423 del 16 ottobre 2013, dep. 2014,
Caracciolo, Rv. 258945).
Nel caso di specie il convincimento espresso sul detto
tema dalla Corte d’appello, difforme da quello del giudice
di primo grado, si rivela per l’appunto fondato, più che su
una diversa ponderazione dell’attendibilità dei testi Piop-
pi e Giacopelli, su una rilettura delle indicazioni desumi-
bili dalle loro affermazioni inalterate nel loro contenuto -
rispetto agli altri argomenti di carattere logico desumibili
dagli altri elementi e da una coerente e plausibile lettura
combinata degli stessi.
8. Quanto inf‌ine alla dedotta violazione delle norme in
tema di costituzione di parte civile, l’allegazione appare
generica e comunque infondata.
La parte civile risulta infatti regolarmente costituita in
primo grado.
La precedente instaurazione di controversia civile non
rende, poi, invalida né priva di effetti la successiva costi-
tuzione in sede penale, per l’esercizio dell’azione di danno
fondata sul medesimo fatto, producendo questa semmai
l’effetto opposto di determinare la rinuncia agli atti del
giudizio civile (art. 75 c.p.p.), non risultando prospettata
né tanto meno documentata la maturazione del termine
ultimo previsto dalla citata norma per il trasferimento
dell’azione civile nel processo penale.
9. Il ricorso va pertanto rigettato, conseguendone la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 GIUGNO 2015, N. 25766
(UD. 7 APRILE 2015)
PRES. MARASCA – EST. SAVANI – P.M. SELVAGGI (DIFF.) – RIC. ZIBRA
Veicoli y Targhe di riconoscimento y Circolazione
con autoveicolo con targa originale parzialmente
modif‌icata y Integrazione del reato di cui agli artt.
477 e 482 c.p. y Sussistenza y Ragioni.
. Integra il reato di falsità materiale commessa dal pri-
vato in certif‌icati o autorizzazioni amministrative (artt.
477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modif‌ica
la targa della propria autovettura, atteso che le ipote-
si previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si
distinguono tra loro in quanto la prima disposizione
sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione
con veicolo munito di targa non propria o contraffatta,
laddove non sia contestata all’agente la contraffazio-
ne, mentre la seconda sanziona la contraffazione da
parte dell’agente della targa quale certif‌icazione am-
ministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT