Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26295 (ud. 4 giugno 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
idonea allo scopo. (Cassazione civile sez. trib., 5 dicembre
2012, n. 21809). Ciò è ricavabile dalla disciplina dogana-
le ai sensi dell’art. 346 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Cassazione civile sez. trib., 6 settembre 2013, n. 20487)
e degli artt. 792, 793 e 795 del Regolamento CEE 2 luglio
1993, n. 2454 (Cassazione civile sez. trib., 18 febbraio
2015, n. 3193). Pertanto la previsione del D.M. 24 dicem-
bre 1993, secondo cui uno dei tre esemplari consegnati al
cessionario sammarinese deve da questi essere restituito
munito della marca con timbro a secco apposto dall’uff‌icio
tributario di San Marino, tiene il posto, per le esportazioni
dall’Italia verso quella Repubblica, della documentazione
doganale e di quella assimilata ordinariamente prevista
dalla normativa generale per assicurare la certezza e la
incontrovertibilità delle esportazioni extracomunitarie
mediante un’adeguata rappresentazione documentale. Ne
deriva che, mancando la "eadem ratio", è del tutto incoe-
rente il richiamo, contenuto nella memoria della contri-
buente, alla giurisprudenza comunitaria e nazionale for-
matasi attorno al c.d. caso Idexx e riguardante il diverso
tema delle registrazioni formali relative alle operazioni
neutrali in regime di "reverse charge".
8. Nella specie, in luogo della prescritta bollatura delle
fatture mediante "timbro a secco circolare contenente in-
torno allo stemma uff‌iciale sammarinese la seguente di-
citura «Rep. di San Marino - Uff. Tributario»", il giudice
d’appello afferma che "la società possedeva le fatture re-
stituite dai cessionari debitamente vistate dall’uff‌icio tri-
butario di San Marino", ma non è dato comprendere (a) su
che cosa si basi tale conclusione, (b) in che cosa consista
il c.d. "visto", (c) come e perché tale preteso "visto" sia
equipollente al prescritto timbro a secco uff‌iciale. Si ag-
giunga che, nelle parti salienti degli atti impositivi e del
processo verbale di constatazione richiamate in ricorso
(pag. 9-10) e controricorso (pag. 2-8), si dà atto che le fat-
ture sono dotate della marca ma non del timbro secco (v.
doc. 10, fatt. all. p.v.c.) e che, per ammissione del respon-
sabile amministrativo, "la cessione dei beni veniva fattu-
rata nei confronti delle società f‌inanziarie sammarinesi,
ma la consegna dei beni avveniva in Italia (presso la sede
della società) nelle mani dei singoli conduttori". Ne deri-
va che non risultano adeguatamente indagati dal giudice
d’appello i requisiti sostanziali, giuridici e fattuali, dell’ef-
fettiva esportazione delle autovetture nella Repubblica di
San Marino. Nè il giudice di merito può, quando esamina
i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale
consiste la sua valutazione, ma deve impegnarsi, anche
nella descrizione del processo cognitivo attraverso il qua-
le è passato dall’iniziale ignoranza dei fatti alla situazione
f‌inale costituita dal giudizio (Cassazione civile sez. trib.,
23 gennaio 2006, n. 1236). Ne deriva, nella specie, anche la
carente giustif‌icazione della decisione di merito sul fatto.
9. Pertanto, limitatamente ai punti specif‌ici sopra
esaminati sub §7 e §8, la lacunosa sentenza d’appello va
cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa
composizione, procederà a nuovo esame e deciderà con
adeguata motivazione applicando i superiori principi giu-
ridici e regolativi. (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 GIUGNO 2015, N. 26295
(UD. 4 GIUGNO 2015)
PRES. ROMIS – EST. IANNELLO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. PARTINICO
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Ostruzione della strada y Incidente
causato a motociclista sopraggiungente y Velocità
eccessiva del motociclista y Esclusiva attribuibilità
dell’evento y Esclusione.
. L’automobilista, il quale colposamente ostruisce la
carreggiata, determinando così l’arresto del traff‌ico,
è responsabile delle successive collisioni sempre che
non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, ecce-
zionali ed atipici che interrompono il legame di impu-
tazione del fatto alla sua condotta, quale non può con-
siderarsi l’eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli
sopraggiunti. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato
la sentenza di condanna per omicidio colposo a carico
del guidatore, contro la cui autovettura, impegnata in
una manovra di inversione di marcia, aveva urtato un
motociclista, il quale, cadendo rovinosamente, aveva
perso la vita). (nuovo c.s., art. 140; c.p., art. 41; c.p.,
art. 589) (1)
(1) Principio analogo si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2010,
n. 10676, in questa Rivista 2010, 503.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte d’appello
di Palermo, accogliendo l’appello del P.M. e della parte ci-
vile, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado,
dichiarava Domenica Partinico colpevole del delitto di
omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, in relazione al
sinistro occorso lungo la strada di Ponente di Lampedusa
il 20 maggio 2007, in conseguenza del quale perdeva la vita
Giuseppe Esposito.
L’incidente si era verif‌icato in pieno giorno in un tratto
stradale extraurbano, a doppio senso di marcia, largo me-
diamente 7,60 m, pianeggiante e rettilineo, allorquando il
motociclo Ducati 750 condotto dall’Esposito, che procede-
va in direzione del centro abitato ad una velocità di 80-90
km/h, superiore al limite di 40 km/h previsto in quel tratto,
urtava con la f‌iancata destra l’angolo posteriore destro del
vano carico del furgone Nissan Primastar condotto dalla
Partinico, il quale si trovava in posizione quasi trasversale
rispetto al senso di marcia; in conseguenza dell’urto il gio-
vane motociclista perdeva il controllo del veicolo e andava
rovinosamente a sbattere sul muro di cinta latistante e poi
sulla sede stradale.
Il furgone si trovava in quella posizione in quanto im-
pegnato in una manovra di inversione di marcia. La sua
conducente, infatti, che poco prima stava percorrendo
la strada in direzione opposta verso la località balneare
di Isola dei Conigli insieme con il f‌iglio e il nipote di 5
e 11 anni, essendosi accorta di aver dimenticato a casa i
braccioli da mare del proprio bambino e avendo deciso di

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