Corte di Cassazione Penale sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 40069 (ud. 17 settembre 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 OTTOBRE 2015, N. 40069
(UD. 17 SETTEMBRE 2015)
PRES. ROMIS – EST. PEZZELLA – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. PETTORINO
Guida in stato di ebbrezza y Messa alla prova ex
art. 168 bis c.p. y Conseguenze y Estinzione del re-
ato y Sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida y Applicabilità da
parte del giudice penale y Esclusione y Competenza
del Prefetto ex art. 224 C.d.S. y Sussistenza.
. In caso di estinzione del reato di guida in stato di
ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis c.p., il
giudice penale non può applicare la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di
guida, che è invece rimessa alla competenza del Pre-
fetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 168 bis; c.p., art. 168 ter; nuovo c.s., art. 186; nuovo
c.s., art. 224) (1)
(1) Questione interessante in ordine alla quale non si rinvengono
precedenti. Le conclusioni a cui perviene la sentenza in epigrafe si
pongono, tuttavia, in continuità con quelle cui era giunta la S.C. in
tema di estinzione del reato per intervenuta oblazione. Così, si ve-
dano Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41818, in questa Rivista
2010, 421 e Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2004, n. 34293, ivi 2005,
849. In dottrina, per utili riferimenti in ordine al nuovo istituto della
"messa alla prova", v. GIUSEPPE PAVICH, Il punto sulla messa alla
prova : problemi attuali e prospettive, in Riv. pen. 2015, 505 e GIU-
SEPPE LUIGI FANULI, L’istituto della messa alla prova ex lege 28
aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applica-
tive, in questa Rivista 2014, 877.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia,
pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, Petto-
rino Emmanuel, con sentenza del 19 dicembre 2014, di-
chiarava non doversi procedere per estinzione del reato
per esito positivo della messa alla prova, disponendo la
sospensione della patente di guida per mesi sei.
L’imputato veniva giudicato per il reato previsto
dall’art. 186, comma 2 lett. b), comma 2 sexies, D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285, così come modif‌icato dal D.L. 3 agosto
2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e dal D.L. 23
maggio 2008 n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008 n. 125 perché
conduceva l’autoveicolo Fiat 500 tg. EA449WW in stato di
ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a
1,42 - 1,35 grammi per litro, con l’aggravante di aver com-
messo il fatto tra le ore 22 e le ore 7. Reato commesso in
Ischia l’1 novembre 2011.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, Pet-
torino Emmanuel, deducendo l’unico motivo di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti-
vazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.,
c.p.p.:
- Art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p.: violazione ed erro-
nea applicazione dell’art. art. 3, comma 11, L. 67/2014 e
dell’art. 224 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) per
avere erroneamente il primo giudice applicato la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, per mesi sei, in violazione dell’art. 224 comma 3
C.d.S. che prevede che, nel caso di estinzione del reato,
per altra causa, il Prefetto procede all’accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge, per l’appli-
cazione della sanzione amministrativa accessoria de qua.
Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe errone-
amente applicato la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, per mesi sei, in
quanto trattandosi dell’ipotesi disciplinata dall’art. 224
comma 3 C.d.S., la competenza per l’eventuale applica-
zione della sanzione spettava al Prefetto che avrebbe do-
vuto accertare la sussistenza o meno delle condizioni di
legge.
L’avvenuta applicazione della sanzione risulterebbe,
pertanto, illegale, e deve essere annullata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, applicata dal giudice monocratico, nella sentenza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato.
2. La questione che si propone a questa Corte - rispetto
alla quale non si rinvengono precedenti pronunce di legit-
timità - attiene alla competenza ad irrogare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te ex art. 186 comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della Strada, in seguito C.d.S.) al-
lorquando, constatato l’esito favorevole della messa alla
prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28
aprile 2014, n. 67, il giudice procedente - come nel caso
all’odierno esame - abbia a dichiarare l’improcedibilità per
intervenuta estinzione del reato.
Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrati-
va de quo vada applicata.
Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con
l’art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel co-
dice penale l’art. 168-ter che, al secondo comma, prevede
espressamente che l’estinzione del reato per l’esito posi-
tivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie ove previste
dalla legge.
Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in
quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può es-
sere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzio-
ne del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio
dal tenore del comma 2 dell’art. 168-ter, laddove la nor-
ma si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova)
si caratterizza, tuttavia, per il suo carattere di strumento
di composizione preventiva e pregiudiziale del conf‌litto
penale, insorto con la formulazione dell’accusa verso l’im-
putato o con l’inizio dell’indagine da parte del P.M. Non
prevede, in altri termini, un preventivo accertamento di
penale responsabilità.
3. Ritiene il Collegio che, nel caso della sanzione ammi-
nistrativa della sospensione della patente, la competenza

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