Corte di Cassazione Penale sez. fer., 6 ottobre 2015, n. 40154 (ud. 18 agosto 2015)

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
completamente immesso ed addentrato nella sede strada-
le lungo la quale sopraggiungeva la P., il cui diritto di pre-
cedenza si era ormai consumato; al contempo, depone per
l’esclusione di qualsivoglia presunzione di responsabilità
congiunta ex articolo 2054 c.c..
Ora, a quest’ultimo proposito, è vero che “in tema di
responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso
di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la col-
pa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere
superata la presunzione posta a carico anche dell’altro
dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verif‌i-
care in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida corretta” (Cass. n. 23431 del 4 novembre
2014); e tuttavia, risulta dalla ricostruzione del giudice di
merito che - sgombrato il campo dalla ipotetica rilevanza
della violazione dello stop, in quanto signif‌icativamente
antecedente nello spazio e nel tempo, e dunque priva di
incidenza causale sull’impatto - nessun addebito di impru-
denza può essere fondatamente mosso al C.. Il che inte-
gra la condizione necessaria e suff‌iciente per escludere la
suddetta presunzione.
In ragione della argomentata motivazione del giudice
di merito, e della corretta applicazione dei criteri norma-
tivi di riferimento, va dunque qui ribadito che alla cassa-
zione della sentenza per vizio della motivazione può per-
venirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di
merito, come emergente dalla sentenza, sia incompleto,
incoerente ed illogico; non quando il giudice del merito
abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati
un valore ed un signif‌icato difformi dalle aspettative e dal-
le deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 14
febbraio 2003 n. 2222; SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045).
Ne deriva che il controllo di legittimità da parte della cor-
te di cassazione non può riguardare il convincimento del
giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi
considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni
del proprio convincimento con una motivazione immune
da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie, non si ravvisa
l’addotto vizio motivazionale, ed i motivi si risolvono in
una richiesta di diversa valutazione nel merito delle cir-
costanze, cosa che non può trovare ingresso in sede di sin-
dacato di legittimità.
p. 5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la com-
pagnia assicuratrice lamenta violazione degli articoli 91 e
92 c.p.c., posto che la corte di appello aveva implicitamen-
te confermato la liquidazione delle spese di lite del primo
grado di giudizio (determinate dal tribunale su un am-
montare risarcitorio complessivo di Euro 309.100,00), no-
nostante che essa, in accoglimento del gravame proposto,
avesse ridotto a Euro 60.000 il risarcimento globalmente
spettante agli eredi.
La censura appare del tutto generica nella parte in cui
non deduce alcuna violazione dei limiti tariffari di liqui-
dazione delle spese di lite, limitandosi a sostenere l’incon-
gruità delle spese di primo grado, una volta ridotto dalla
corte di appello il quantum risarcitorio.
Senonché, in assenza della violazione di specif‌ici pa-
rametri normativi e tariffari, la valutazione confermativa
operata dalla corte territoriale non può trovare qui alcun
sindacato; anche in considerazione del fatto che ben può il
giudice di appello aver ritenuto congruo il quantum liqui-
dato dal tribunale pur a fronte della riduzione del risarci-
mento. E ciò nella considerazione di tutti gli aspetti della
fattispecie processuale, non ultima l’entità dell’attività
defensionale spiegata dagli attori sull’aspetto qualif‌icante
della lite, relativo all’accertamento di esclusiva responsa-
bilità della P. nella causazione del sinistro.
Va del resto ancora osservato come il presente motivo
di ricorso incidentale si incentri ed esaurisca sulla asseri-
ta “sproporzione” quantitativa delle spese di lite liquidate
dal tribunale a favore della controparte, e confermate in
appello; senza però lamentare alcunché sul diverso aspet-
to (l’unico astrattamente rilevante) del governo delle
spese di lite da parte della corte territoriale in ragione
del diverso esito dei due gradi di merito, non già alla luce
dell’esito unitario della controversia.
Ne segue il rigetto del ricorso principale e di quello in-
cidentale, con compensazione tra le parti delle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 6 OTTOBRE 2015, N. 40154
(UD. 18 AGOSTO 2015)
PRES. FIANDESE – EST. PEZZULLO – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. SALEM
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsità ideolo-
gica y Falsa denuncia di furto o di smarrimento di
targa automobilistica y Reato di cui all’art. 483 c.p.
y Sussistenza.
. Sussiste il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di fal-
sa denuncia di furto o smarrimento della targa di un
autoveicolo, pur quando la falsità riguardi soltanto l’in-
dicazione della data in cui il fatto era avvenuto. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 483) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2004, n.
46823, in Riv. pen. 2006, 351. Si veda inoltre, Cass. pen., sez. V, 1° set-
tembre 1999, n. 10388, in questa Rivista 2000, 34. In termini generali,
relativamente al delitto di falsità ideologica commessa dal privato, si
veda Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2014, n. 18279, in Riv. pen. 2015, 289.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 26 maggio 2015 la Corte di ap-
pello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale
del 25 ottobre 2013 con la quale Salem Kalid era stato con-
dannato alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di
falso di cui all’art. 483 c.p., per avere in data 23 gennaio 2008
denunciato il furto della targa posteriore dell’autovettura
Passat tg. AZ852AZ ed il danneggiamento dei quattro pneu-
matici del veicolo, fatti che sarebbero avvenuti in un box
nella sua disponibilità nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio
2008, laddove si accertava che già in data 19 gennaio 2008
la citata vettura era stata sottoposta a controllo di polizia ed
era risultata mancante della targa e con le gomme bucate.

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