Corte di Cassazione Penale sez. III, ord. 16 aprile 2015, n. 15845 (c.c. 12 marzo 2015)

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, ORD. 16 APRILE 2015, N. 15845
(C.C. 12 MARZO 2015)
PRES. TERESI – EST. SCARCELLA – P.M. PRATOLA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
RUSU VASILE
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Olii mi-
nerali y Sottrazione all’imposta y Accisa sui carbu-
ranti y Reato y Sussistenza y Mancata conoscenza
della legge italiana da parte di operatore in Stato
membro dell’Unione europea y Incidenza y Esclu-
sione.
. In tema di sottrazione al pagamento dell’accisa sui
carburanti, integra il reato previsto dall’art. 40, comma
primo, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, il tra-
sporto mediante taniche posizionate all’interno di un
veicolo di una quantità di carburante superiore a dieci
litri; nè ricorrono gli estremi dell’ignoranza inevitabi-
le ex art. 5 cod. pen. quando l’agente, operante come
autotrasportatore in uno Stato membro dell’Unione
Europea (nella fattispecie, Romania) abbia male inter-
pretato la disposizione della legge italiana che avreb-
be comunque dovuto conoscere, in quanto prevista
dall’art. 34, comma quarto, direttiva 2008/118/CE, al
cui rispetto il paese di provenienza è chiamato ad uni-
formarsi. (d.l.vo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 10; d.l.vo
26 ottobre 1995, n. 504, art. 11; d.l.vo 26 ottobre 1995,
n. 504, art. 40) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. III, 11 gennaio
2012, n. 442, in questa Rivista 2012, 789.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 3 luglio 2013, deposi-
tata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gorizia ha assolto Rusu Vasile Valentin, nei
confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto
l’emissione di decreto penale di condanna per il reato
di cui al D.L.vo n. 504/95, art. 40, comma 1, lett. b), per
aver sottratto all’accertamento e al pagamento dell’accisa
complessivi 40 litri circa (contenuti in due taniche di pla-
stica) di gasolio per autotrazione, così evadendo l’accisa
per € 24,70 (fatto contestato come commesso in data 26
ottobre 2012).
2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Gene-
rale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste,
impugnando la sentenza predetta con cui deduce due mo-
tivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 10
ed 11, commi 1 e 3, D.L.vo n. 504 del 1995 e dell’art. 9,
comma 3, della dir. CEE n. 92/12. In sintesi, la censura
investe l’impugnata sentenza per aver il G.i.p. prosciolto
l’imputato dal reato contestato nonostante, dal combinato
disposto delle norme evocate, è pacif‌ico che nell’ipotesi
di trasporto effettuato con modalità “atipiche” e senza la
prescritta documentazione, gli oli minerali così traspor-
tati vanno considerati detenuti per scopo commerciale e,
quindi, ancora soggetti al pagamento dell’accisa sebbene
acquistati in paese comunitario, con presunzione iuris et
de iure; tale presunzione, sostiene il P.G. ricorrente, si
presentava nel caso di specie applicabile, in quanto il tra-
sporto in “taniche” è modalità “atipica”, con conseguente
assoggettamento all’imposta sul consumo anche nel terri-
torio nazionale, quand’anche fosse già stata corrisposta in
altro Stato membro U.E..
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art.
606, lett. e), c.p.p., per contraddittorietà “esterna” della
motivazione. In sintesi, la censura investe l’impugnata
sentenza per aver il G.i.p. escluso la sussistenza dell’ele-
mento psicologico del reato assumendo che il “medio au-
tista di furgone”, qual è l’imputato, cittadino rumeno di
passaggio nel t.n., avrebbe versato in incolpevole errore
sulla legge penale italiana; diversamente, sostiene il P.G.
ricorrente, il giudice avrebbe fatto contraddittoria appli-
cazione della massima di esperienza relativa al bagaglio
minimo di conoscenze pratiche degli autotrasportatori
che attraversano i paesi europei, in quanto, chi esercita
attività lavorativa come autotrasportatore tra paesi euro-
pei, ben conosce il minor prezzo del carburante acquista-
to negli altri paesi U.E. (in particolare, in Slovenia) ed è
quindi consapevole della necessità di rispettare gli obbli-
ghi contributivi in relazione al carburante; in ogni caso,
l’eventuale ignoranza sul punto sarebbe inescusabile ex
art. 5 c.p., con conseguente vizio di cui alla lett. b) dell’art.
606 c.p.p.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la can-
celleria di questa Corte in data 20 dicembre 2013, il P.G.
presso la S.C., nel chiedere l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza, ha condiviso il ricorso del P.G. ri-
corrente, richiamando anche giurisprudenza di legittimità
a sostegno dell’assunto impugnatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
5. Ed invero, l’art. 10 del D.L.vo 26 ottobre 1995 n. 504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzio-
ni penali e amministrative), sotto la rubrica «Circolazio-
ne di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato
membro», prevede al comma primo che “1. Sono soggetti
ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato
membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel
territorio dello Stato”; l’art. 11, comma quarto, del mede-
simo D.L.vo n. 504 del 1995, prevede poi che “4. I prodotti
acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità
superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano ac-
quistati per f‌ini commerciali e per gli stessi devono essere
osservate le disposizioni di cui all’articolo 10. Le medesi-
me disposizioni si applicano ai prodotti energetici traspor-
tati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto
atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante
in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori
per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capa-
cità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodot-

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