Corte di Cassazione Penale sez. II, 29 aprile 2015, n. 17892 (c.c. 15 aprile 2015)

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Aida, Rv. 255684; sez. V, n. 24128 del 27 aprile 2012, Di
Cristo, Rv. 253763). Si tratta di principio applicabile anche
nell’ipotesi, che è qui in esame, in cui sia stata irrogata
una sanzione amministrativa accessoria illegale, perchè
il principio di legalità che presiede all’obbligo del giudice
dell’impugnazione di rilevare anche d’uff‌icio l’illegali-
tà della pena è previsto, per le sanzioni amministrative,
dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. E se l’esigenza
di legalità della sanzione imposta da tale norma deve pre-
valere anche sull’accordo delle parti (sez. IV, n. 18538 del
10 gennaio 2014, Rustemi, Rv. 259209), a maggior ragione,
ciò deve avvenire quando il trattamento sanzionatorio non
sia frutto di un accordo tra le parti, ma debba essere de-
terminato dal giudice.
3.1. Si rammenta, dunque, che, come statuito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le
sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena mede-
sima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione
della patente, determinando la relativa misura secondo i
parametri ai quali rinvia la specif‌ica normativa del codice
della strada» (sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998, Bosio,
Rv. 210981). Il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti,
limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza
diverse dalla conf‌isca, sicché con la sentenza ex art. 444
c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa ac-
cessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento
non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale
sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare l’appli-
cazione della sanzione, sia perchè questa non può formare
oggetto dell’accordo tra le parti - limitato alla pena - sia
perchè tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia (sez. IV, n. 27994 del 3 luglio 2012, Marcel, Rv.
253591; sez. VI, n. 45687 del 20 novembre 2008, Cuomo, Rv.
241611; sez. VI, n. 3427 del 3 novembre 1998, Orlandi, Rv.
212333; sez. VI, n. 7487 del 23 gennaio 1992, Vicidomini,
Rv. 220929).
3.2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la
pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. b), c.d.s.. L’art. 186, comma 2 lett. b), cita-
to stabilisce che «all’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida da sei mesi ad un anno».
Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la
sua natura, deve essere applicata, come detto, obbligato-
riamente (al pari delle altre sanzioni amministrative ac-
cessorie) anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di rito. Ma va rilevato che con
decreto-legge 11 luglio 2007 n. 117, convertito con modif‌i-
cazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, solo per l’ipotesi
prevista dall’art. 186, comma 2 lett. c) c.d.s. è stata intro-
dotta la previsione secondo la quale, in caso di recidiva nel
biennio, il contravventore deve subire la revoca della pa-
tente ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, (intitola-
to «Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali»;
tale disciplina è rimasta inalterata sia con le successive
leggi 24 luglio 2008, n. 125 e 15 luglio 2009, n. 94, sia con la
disposizione attualmente in vigore, come modif‌icata dalla
legge 29 luglio 2010, n. 120. Pur non trattandosi dell’isti-
tuto espressamente regolato dall’art. 99 c.p., suscettibile
di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio
penale dell’imputato, bensì della disciplina di un mero ef-
fetto legale, rilevante sul piano amministrativo, connesso
al rilievo storico della ripetizione di una condotta illecita
(sez. IV, n. 22686 del 9 maggio 2014, Fenu, n.m.), il pre-
supposto di applicazione di tale sanzione è la mera reite-
razione, nel biennio, di una condotta penalmente illecita,
ancorchè non della medesima indole di quella prevista
dall’art. 186, comma 2 lett. c), c.d.s.
4. Con l’impugnata sentenza il giudice di merito, ha
dunque erroneamente applicato al caso in esame la
sanzione accessoria della revoca della patente di guida,
secondo la regola posta dall’art. 186, comma 2, c.d.s., che
riguarda la diversa fattispecie in cui l’agente abbia com-
messo il reato previsto dall’art. 186, comma 2 lett. c) ed,
al contempo, sia recidivo nel biennio. Né tale motivazio-
ne potrebbe essere emendata ai sensi dell’art. 619 c.p.p.
mediante richiamo alla diversa regola posta dall’art. 222,
comma 3, citato, dal momento che presupposti di applica-
bilità di tale norma sono la sussistenza di plurime viola-
zioni della medesima norma (il testo della legge parla di
recidiva reiterata specif‌ica) ed il verif‌icarsi di danni alle
persone quale conseguenza del reato.
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto an-
nullata limitatamente alla revoca della patente di guida.
Si tratta, come detto, di contravvenzione dal cui accer-
tamento consegue, secondo quanto stabilisce l’art. 186,
comma 2 lett. b), c.d.s., la sospensione della patente di
guida per un periodo di tempo compreso tra sei mesi ed
un anno. Poiché l’applicazione in concreto di tale sanzione
comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice
di merito, all’annullamento segue il rinvio al Tribunale di
Pisa per la determinazione della durata della sospensione
della patente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 APRILE 2015, N. 17892
(C.C. 15 APRILE 2015)
PRES. GENTILE – EST. RAGO – P.M. VIOLA (CONF.) – RIC. GANCI
Invasione di terreni o edif‌ici y Illecito ammini-
strativo di occupazione della sede stradale y Rap-
porto di specialità y Esclusione y Ragioni.
. L’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede
stradale) non esclude la conf‌igurabilità del delitto di
cui all’art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agi-
scono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela
della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a di-
fesa del patrimonio. (c.p., art. 633; nuovo c.s., art. 20)
(1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. II, 6 agosto 2012, n. 31811,
in questa Rivista 2013, 736.

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