Corte di Cassazione Penale sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18081 (ud. 24 marzo 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 29 APRILE 2015, N. 18081
(UD. 24 MARZO 2015)
PRES. IZZO – EST. SERRAO – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. RICCI
Cassazione penale y Poteri della Cassazione y Il-
legalità della sanzione amministrativa accessoria y
Inammissibilità del ricorso y Rilevabilità d’uff‌icio
della questione y Sussistenza y Ragioni y Fattispe-
cie relativa all’erronea applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della revoca della pa-
tente di guida in luogo di quella della sospensione
della stessa.
Guida in stato di ebbrezza y Revoca della paten-
te di guida y Recidiva nel biennio y Incidenza sul
trattamento sanzionatorio penale dell’imputato y
Esclusione.
. L’inammissibilità del ricorso per cassazione - nella
specie per intempestività - non impedisce alla Supre-
ma Corte di procedere all’annullamento della sentenza
impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione
amministrativa accessoria illegale, stante il princi-
pio di legalità previsto per le sanzioni amministrative
dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie
relativa all’erronea applicazione della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della revoca della patente di gui-
da in luogo di quella della sospensione della stessa). (l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 1; c.p.p., art. 585; c.p.p.,
art. 606; c.p.p., art. 609) (1)
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la "recidiva nel
biennio", prevista dall’art. 186, comma secondo, lett.
c.) cod. strada, integra il presupposto per l’applicazio-
ne della sanzione amministrativa accessoria della re-
voca della patente di guida, in ragione del mero rilievo
storico della ripetizione di una condotta illecita, senza
incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio
penale dell’imputato. (c.p., art. 99; nuovo c.s., art. 186)
(2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2013, n.
15944, in Arch. nuova proc. pen. 2014, 634.
(2) Sulla necessità, ai f‌ini della revoca della patente di guida, che
si realizzi la condizione di "recidiva nel biennio", senza che assuma
alcuna rilevanza l’entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato
nell’imputato, v. Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio, 2015, n. 3467, in que-
sta Rivista 2015, 538, e sulla necessità che la suddetta condizione
abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di eb-
brezza, v. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36456, ivi 2015, 377.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 14 marzo 2013,
ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti
dell’imputato Ricci Piero, accusato di aver guidato il 10 ot-
tobre 2008 l’autovettura Toyota Corolla in stato di ebbrez-
za con tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 g/I, con la
recidiva specif‌ica infraquinquennale, la pena di 40 giorni
di arresto ed euro 600,00 di ammenda, sostituendo la pena
irrogata con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità e disponendo la revoca della patente di guida.
2. Piero Ricci propone ricorso per cassazione censuran-
do la sentenza impugnata limitatamente al capo che ha
disposto la sanzione accessoria della revoca della patente
di guida per erronea applicazione dell’art. 186, comma 2,
lett. c) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, posto che nel caso
concreto all’imputato era contestata la violazione dell’art.
186, comma 2, lett. b) c.d.s. e solo il precedente specif‌ico
concerneva la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c)
c.d.s., alla quale la legge collega la sanzione della revoca
della patente di guida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, sebbene inammissibile, non impedisce alla
Corte di Cassazione di esaminare i prof‌ili della decisione
attinenti alla legalità della pena.
2. Giova premettere che, nel caso concreto, il ricorso è
stato depositato in data 5 marzo 2014, ma la sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. era sta-
ta emessa mediante lettura del solo dispositivo all’udien-
za dibattimentale del 14 marzo 2013, con deposito della
motivazione in data 28 marzo 2013. Considerato che nel
dispositivo era stato indicato il termine di 60 giorni per il
deposito della motivazione, il termine per l’impugnazione
decorreva dalla scadenza di tale termine. Nessun rilievo,
ai f‌ini dell’individuazione del dies a quo per impugnare,
può infatti attribuirsi alla data di notif‌ica dell’estratto
contumaciale all’imputato (29 gennaio 2014), essendo ri-
petutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità
il principio per cui, nel caso in cui l’imputato abbia rila-
sciato procura speciale al difensore per procedere all’ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti, non può farsi
luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura in
dibattimento del dispositivo e della motivazione conte-
stuale equivale a notif‌icazione della sentenza e da decorre
il termine di quindici giorni per proporre impugnazione,
non che all’imputato siano stati comunque effettuati av-
visi dell’avvenuto deposito del provvedimento (sez. III, n.
16690 del 26 febbraio 2014, Casavecchia, Rv. 259300; sez.
IV, n. 4226 del 8 gennaio 2013, Evangelista, Rv. 254670;
sez. l, n. 36665 del 18 settembre 2012, Delogu, Rv. 253705).
Analogo principio può essere applicato nell’ipotesi in cui,
ancorchè della motivazione della sentenza non si sia data
lettura in udienza, la sentenza sia stata depositata entro
il termine indicato, sia pure irritualmente, dal giudice ai
sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., essendo la scadenza di
detto termine il dies a quo per impugnare, sempre che il
deposito della sentenza sia intervenuto entro la data sta-
bilita nel dispositivo (sez. VI, n. 46291 del 9 ottobre 2014,
Altobelli, Rv. 261523). Il ricorso è stato, qui, tardivamente
proposto ben oltre il termine di quindici giorni decorrenti
dal 14 luglio 2013, secondo i principi sopra enunciati.
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non
impedisce, tuttavia, come premesso, alla Suprema Corte
di procedere al necessario annullamento della sentenza
impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irroga-
re una pena illegale (sez. I, n. 15944 del 21 marzo 2013,

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