Corte di Cassazione Penale sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16387 (ud. 23 ottobre 2014)

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ze afferenti alla realizzazione della funzione rieducative
della pena; con la conseguenza che per assicurare la co-
erenza e la razionalità dei sistema, adottata una strategia
sanzionatoria, non è consentito sovrapporne altra (in tal
senso si è già espressa questa Corte: cfr. Cass. n. 37967 del
17 maggio 2012, Rv. 254361; Cass. sez. IV, sentenza n. 2383
del 6 dicembre 2013 Rv. 258180).
4. Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il
rigetto comporta a carico del ricorrente l’onere del paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 MAGGIO 2015, N. 20043
(UD. 5 MARZO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. D’ISA – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC.
TORREGROSSA
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Sostituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pub-
blica utilità y Onere dell’imputato di individuare
specif‌icamente le modalità di esecuzione del trat-
tamento sanzionatorio y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della so-
stituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata
per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazio-
ne psico-f‌isica per uso di sostanze stupefacenti - con
quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta al-
cuna istanza dell’imputato, essendo suff‌iciente, ex art.
186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne
deriva che ove l’imputato abbia manifestato la “non
opposizione”, la legge non gli impone alcun obbligo
determinativo delle modalità di esecuzione del trat-
tamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata,
obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini
a disporre il predetto benef‌icio. (nuovo c.s., art. 186;
nuovo c.s., art. 187) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 APRILE 2015, N. 16387
(UD. 23 OTTOBRE 2014)
PRES. BRUSCO – EST. ESPOSITO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. CARUSO
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Valu-
tazione discrezionale del giudice y Conf‌igurabilità.
. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187,
comma 8-bis, cod. strada, non consegue automatica-
mente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa
alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla
meritevolezza dell’imputato ad ottenerla. (nuovo c.s.,
art. 187) (2)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2014, n. 35278,
in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. IV, 3 aprile
2013, n. 15563, in questa Rivista 2014, 1060; Cass. pen., sez. IV, 20
marzo 2013, n. 12926, ibidem. Contra, nel senso che la sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può
essere disposta dal giudice, oltre che di uff‌icio e sempre che l’imputa-
to non si opponga, anche su richiesta di quest’ultimo, ma tale istanza
può essere rigettata se non consente di individuare il tipo di lavoro
sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo un onere per
il decidente di predisporre il progetto relativo alle modalità di esecu-
zione della sanzione sostitutiva, v. Cass. pen., sez. fer., 23 dicembre
2014, n. 53570, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30198, in questa Rivista 2014, 528.
(2) In senso analogo si vedano Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2014, n.
15018, in questa Rivista 2015, 380 e Cass. pen., sez. VI, 28 settembre
2009, n. 38110, in Riv. pen. 2010, 927.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Torregrossa Giuseppe ricorre per cassazione avverso la
sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Cal-
tanissetta di conferma della sentenza di condanna, emes-
sa nei suo confronti dal locale Tribunale il 12 novembre
2012, in ordine ai reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett.
c) e 187, comma 1, del c.d.s.
Si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione
per la errata conf‌igurazione del reato di cui al capo b) re-
lativo alla contestata violazione dell’art. 187, comma 1, del
c.d.s.. In effetti si rileva che il reato de quo rimane accertato
quando al risultato positivo delle analisi si accompagna l’ac-
certamento da parte degli agenti di P.G. di dati sintomatici
della guida in stato di alterazione psicof‌isica dovuta alla as-
sunzione di sostanze stupefacenti. La motivazione sul punto
della sentenza impugnata manifesta una erronea valutazio-
ne: non si è in alcun modo appurato e spiegato quali siano
stati gli elementi indizianti esterni effettivamente incidenti
in ordine alla contestata guida sotto l’effetto di sostanza
stupefacente, piuttosto che sotto l’inf‌luenza dell’alcool, del
pari si è dato per scontato che la concentrazione di cocaina
risultata fosse automaticamente da attribuirsi all’assunzio-
ne di sostanza “poco prima dell’accertamento”. La Corte non
ha spiegato se gli occhi lucidi ed il linguaggio sconnesso sia-
no stati dovuti all’assunzione di alcool o piuttosto all’assun-
zione recentissima di sostanza stupefacente.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di leg-
ge con riferimento alla disposizione di cui all’art. 186,
comma 9 bis del c.d.s.. La Corte nel rigettare la richiesta,
relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, di
applicazione del lavoro di p.u. in sostituzione della pena
detentiva, ha fatto riferimento alla mancata indicazione
da parte dell’imputato del tipo di lavoro da svolgere. Tale
affermazione è in contrasto con la più recente giurispru-
denza di legittimità formatasi in materia. (Cass. sez. IV
sentenza n. 27591 del 18 febbraio 2014).

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