Corte di Cassazione Penale sez. IV, 21 maggio 2015, n. 21238 (ud. 2 ottobre 2015)

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
so articolo. (nuovo c.s., art. 186; d.l.vo 28 agosto 2000,
n. 274, art. 54) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. I, 2 gennaio 2014, n. 64, in
questa Rivista 2014, 843.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 30 settembre 2014 il Tri-
bunale di Torre Annunziata rigettava l’incidente di ese-
cuzione proposto da Carlo Corsanti, f‌inalizzato a ottenere
la declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. b), c.d.s., relativa alla sentenza emessa dal-
lo stesso Tribunale il 12 ottobre 2011, divenuta irrevocabi-
le il 7 febbraio 2012. Con tale sentenza era stata inf‌litta al
Corsanti la pena di mesi uno di arresto e 1.000,00 euro di
ammenda, convertita nella prestazione lavorativa di pub-
blica utilità non retribuita in favore del Comune di Vico
Equense per una durata di quarantaquattro giorni, con un
numero di ore lavorative settimanali superiore alle sei ore.
Tale rigetto veniva giustif‌icato, tenuto conto dei para-
metri normativi stabiliti dall’art. 189, comma 9 bis, c.d.s.,
in quanto il Corsanti, per benef‌icare dell’estinzione del
reato e della riduzione della sospensione della patente di
guida, avendo svolto lavorativa per complessivi ventidue
giorni, doveva prestare attività lavorativa per ulteriori
ventidue giorni, nelle forme stabilite dalla sentenza di
condanna che gli era stata irrogata.
2. Avverso tale ordinanza Carlo Corsanti, a mezzo del
suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo l’inos-
servanza e l’erronea applicazione del combinato disposto
degli artt. 186, comma 9 bis, c.d.s., 54, comma 5, del D.L.vo
10 marzo 2000, n. 74, cui si collegava il difetto di moti-
vazione del provvedimento impugnato, rilevante ai sensi
dell’art. 606, comma l, lett. e), c.p.p.
La violazione della legge penale dedotta, in particolare,
discendeva dal fatto che, ai sensi dell’art. 54, comma 5,
del D.L.vo n. 74 del 2000, un giorno di lavoro di pubbli-
ca utilità corrispondeva a due ore lavorative, anche non
continuative, con la conseguenza che il Corsanti risultava
avere svolto 88 ore lavorative complessive, secondo il ca-
lendario e con le modalità stabilite dall’ente comunale di
riferimento.
Tali ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la previsione dell’art.
186, comma 9 bis, c.d.s., secondo cui il lavoro di pubbli-
ca utilità deve avere una durata corrispondente a quel-
la della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria
convertita, ragguagliando l’importo di 250,00 Euro a un
giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga
all’art. 54, comma 2, D.L.vo n. 274 del 2000, nella parte
in cui afferma: «In deroga a quanto previsto dall’articolo
54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pub-
blica utilità ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro
di pubblica utilità».
Tale deroga, però, riguarda la sola parte relativa alla
previsione della durata edittale della pena del lavoro di
pubblica utilità, compresa da un minimo di dieci giorni
a un massimo di sei mesi. La disposizione dell’art. 186,
comma 9 bis, c.d.s., invece, non introduce alcuna deroga al
criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dall’art.
54, comma 5, del D.L.vo n. 74 del 2000, secondo cui 1 gior-
no di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione
di 2 ore di lavoro; criterio che deve ritenersi ugualmente
valevole nell’ipotesi di applicazione della pena del lavoro
di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previ-
sto dall’art. 186 c.d.s.
In questi termini, il sistema derogatorio previsto
dall’art. 186, comma 9 bis, c.d.s., ai f‌ini della sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria, rispetto al combinato
disposto degli artt. 54, 55 e 58 del D.L.vo n. 74 del 2000,
non coinvolge il criterio generale di computo prescritto
dal quinto comma dell’art. 54 dello stesso decreto, al con-
trario di quanto affermato nel provvedimento impugnato,
rilevando esclusivamente in relazione alla durata edittale
della pena del lavoro di pubblica utilità.
Non può, pertanto, non ribadirsi il principio di dirit-
to recentemente affermato da questa Corte, a tenore del
quale: «In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art.
186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla du-
rata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indi-
cata dall’art. 54, comma secondo, D.L.vo n. 274 del 2000,
ma non anche al criterio di computo della pena stessa so-
stitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo»
(cfr. sez. I, n. 64 del 17 ottobre 2013, dep. 2 gennaio 2014,
Pmt in proc. Piccone, Rv. 258391).
2. Ne discende conclusivamente che l’ordinanza im-
pugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Torre Annunziata, aff‌inché riesamini l’istanza formulata
da Carlo Corsanti, applicando il principio di diritto sopra
richiamato e tenendo conseguentemente conto che, ai f‌ini
del computo della durata della pena del lavoro di pubblica
utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, ciascuna prestazio-
ne di due ore di lavoro corrisponde alla prestazione di un
giorno intero di lavoro di pubblica utilità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 MAGGIO 2015, N. 21238
(UD. 2 OTTOBRE 2015)
PRES. FOTI – EST. ESPOSITO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. RANTE
Guida in stato di ebbrezza y Revoca della sospen-
sione condizionale della pena y Sostituzione della
pena detentiva con quella del lavoro di pubblica
utilità y Preventiva conversione della pena deten-
tiva in pena pecuniaria y Necessità y Esclusione y
Ragioni.
. È legittima la decisione del giudice d’appello con la
quale, in parziale riforma della sentenza di primo gra-

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