Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 aprile 2015, n. 15705 (ud. 20 febbraio 2015)

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 24 GIUGNO 2015, N. 26562
(UD. 26 MAGGIO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. BIANCHI – P.M. FODARONI (PARZ. DIFF.) – RIC. BERTOLDO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Elementi sintomatici y Rilevanza.
. Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame
strumentale non costituisce una prova legale, l’accer-
tamento della concentrazione alcolica può avvenire
in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di
reato previste dall’art. 186 cod. strada. (nuovo c.s., art.
186) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 APRILE 2015, N. 15705
(UD. 20 FEBBRAIO 2015)
PRES. BRUSCO – EST. PICCIALLI – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. PELLEGRINO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Elementi sintomatici y Rilevanza in man-
canza di alcoltest y Sussistenza y Limiti.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo
lo stato di alterazione alcolica essere accertato an-
che sulla base di elementi sintomatici, in mancanza
di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la
fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art.
186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le
ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett.
b) e c), la verif‌ica tecnica dell’effettivo livello di alcol.
(nuovo c.s., art. 186) (2)
(1, 2) Questione che non appare essere stata risolta univocamente
dalla giurisprudenza della S.C.. Secondo Cass. pen. sez. IV, 4 settem-
bre 2014, n. 36889, in questa Rivista 2015, 65, cui sembra aderire
Cass. pen. n. 26562 il fatto che vi sia l’indicazione normativa di pre-
cisi parametri numerici per la conf‌igurabilità delle fattispecie penal-
mente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non sia ancorata
al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specif‌ico e
non meramente sintomatico del loro superamento, solo in presenza
del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime san-
zionatorio da applicare. Seguono l’orientamento espresso da Cass.
pen. n. 15705, nel senso che lo stato di ebbrezza può essere accertato
dal giudice sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite da-
gli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie
meno grave di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), c.s.: Cass.
pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 48026, ivi 2010, 538; Cass. pen.,
sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 8805, ivi 2009, 411. In dottrina, utile è la
consultazione di L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di eb-
brezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emes-
sa il 25 settembre 2014, confermava quella di primo grado
con cui Bertoldo Antonino era stato ritenuto responsabile
dei reati di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2
sexies, e 116 codice della strada, sostituendo unicamente
il luogo di esecuzione del lavoro sostitutivo.
2. L’interessato, per il tramite del difensore di f‌iducia,
ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione
di legge e difetto di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett.
c) ed e); con un primo motivo sostiene che la sentenza
è erronea laddove ha ritenuto la tardività dell’eccezione
di nullità per mancato avviso della facoltà di farsi assiste-
re da un difensore in relazione all’effettuazione del pre-
lievo ematico eseguito nei suoi confronti all’ospedale di
Partinico; l’eccezione, proposta all’udienza del 21 marzo
2013, dopo che alla precedente udienza del 5 dicembre
2012 era stato acquisito al dibattimento il documento con-
tenente i risultati del predetto prelievo, era tempestiva
anche in relazione ai principi di economia che regolano
i tempi del processo; con un secondo motivo rileva che il
prelievo ematico era avvenuto al di fuori di un protocollo
medico di pronto soccorso, atteso che il Bertoldo era stato
accompagnato all’ospedale dopo essere stato fermato dai
Carabinieri per un normale controllo, senza che si fosse
verif‌icato alcun incidente, e che lo stesso è illegittimo e
inutilizzabile in quanto preordinato ai f‌ini di prova penale
ed effettuato in difetto di consenso, non nell’ambito di un
protocollo medico di pronto soccorso necessitato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La questione dei
termini entro cui deve essere dedotta la nullità derivante
dal mancato avvertimento al conducente di un veicolo da
sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia, in violazione dell’art.
114 disp. att. c.p.p., è di recente stata risolta dalle Sezioni
Unite di questa Corte nel senso che tale nullità, a regime
intermedio, può essere tempestivamente dedotta, a norma
del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secon-
do, secondo periodo, c.p.p., f‌ino al momento della delibe-
razione della sentenza di primo grado (sez. un. 9 gennaio
2015 n. 5396 Rv. 263023). La sentenza impugnata ha inve-
ce - erroneamente - ritenuto tardiva la deduzione in que-
stione effettuata nel corso del dibattimento di primo grado
e di conseguenza non la ha presa in esame. Deve pertanto
sul punto essere annullata la sentenza impugnata con rin-
vio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo che
affronterà la specif‌ica questione alla luce delle risultanze
processuali e comunque, ove l’avviso in questione dovesse
ritenersi effettivamente mancante, valuterà il tema della
responsabilità del Bertoldo tenendo presente che, secon-
do la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. IV 29
gennaio 2014 n. 22239 Rv. 259214), poiché l’esame stru-
mentale non costituisce una prova legale, l’accertamen-

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