Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 giugno 2015, n. 27164 (ud. 28 aprile 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
scrittura privata di data certa, ma altresì il titolo, diverso
dalla proprietà, da cui è giuridicamente qualif‌icabile la
detenzione del bene da parte del debitore, e ciò anche nel
caso di iscrizione del bene in pubblici registri al nome del
rivendicante (così la pronuncia 352/1999, in senso con-
forme alla precedente sentenza 6482/1984). Ne consegue
che la presunzione fatta valere dalla ricorrente in forza
dell’intestazione del bene nel P.R.A. (che è preordinata
al solo f‌ine di regolare pretese contrastanti sullo stesso
veicolo, assumendo la mera natura di presunzione sem-
plice quanto all’effetto traslativo della vendita, che può
essere vinta con ogni mezzo: così le pronunce 22605/2009,
21055/2006, 21955/2004, tra le tante) cede alla preclusio-
ne di cui all’art. 621 c.p.c. Nè può utilmente nel caso ri-
chiamarsi la pronuncia 23215/2012, che ha concluso per
l’idoneità a provare la proprietà in capo alla società di lea-
sing dell’iscrizione al P.R.A. del mezzo per acquisto diretto
dal produttore, e quindi in data anteriore alla dichiarazio-
ne di fallimento, e per l’operatività della presunzione del
perdurare di tale diritto nel caso di annotazione nel P.R.A.
del contratto di leasing stipulato con la società poi fallita,
ritenendo verosimile l’esistenza del diritto di proprietà in
capo alla società di leasing; ed infatti, in detto preceden-
te il ragionamento presuntivo, ritenuto ammissibile alla
stregua della natura dell’attività esercitato dalla società
di leasing, ex art. 621 c.p.c., u.p., traeva origine e si giusti-
f‌icava alla stregua dell’acquisto diretto dal produttore, che
invece non si dà nel caso di specie.
3.1. - Conclusivamente, respinto il primo ed il terzo mo-
tivo, va accolto il secondo motivo, va conseguentemente
cassata la pronuncia impugnata con rinvio al Tribunale di
Venezia in diversa composizione, che si atterrà a quanto
sopra rilevato; al giudice del rinvio spetterà anche decide-
re sulle spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 GIUGNO 2015, N. 27164
(UD. 28 APRILE 2015)
PRES. BRUSCO – EST. BIANCHI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. SARDONE
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
y Conseguenze y Omicidio colposo y Circostanza ag-
gravante y Violazione delle norme in tema di circo-
lazione stradale da parte di soggetto sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti y Conf‌igurabilità y Condi-
zioni.
. In tema di omicidio colposo, per la conf‌igurabilità
della circostanza aggravante prevista dall’art. 589,
comma terzo, n. 2 cod. pen., non è suff‌iciente che il
guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di
porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda
detta condotta in stato di alterazione psico-f‌isica de-
terminato dalla assunzione di droghe. (nuovo c.s., art.
187; c.p., art. 589) (1)
(1) Giurisprudenza pacif‌ica della S.C. nel senso che la condotta ti-
pica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, c.s. non
è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì
quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-f‌isica determi-
nato da tale assunzione. Ex multis, v. Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre
2009, n. 41796, in questa Rivista 2010, 313 e Cass. pen., sez. IV, 11
agosto 2008, n. 33312, ivi 2009, 622. Nel senso che l’alterazione ri-
chiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 c.s. esige
l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modif‌icato
dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessa-
riamente con una condizione di intossicazione, v. Cass. pen., sez. IV,
4 maggio 2012, n. 16895, ivi 2012, 1024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 9 febbraio 2013 la Corte di Ap-
pello di Milano confermava la responsabilità già afferma-
ta dal G.i.p. di Milano di Sardone Daniele per il reato di
cui all’articolo 589, comma 1 e 3 numero 2, codice penale
per aver cagionato la morte del pedone Habib Ragab in
seguito alle lesioni riportate nell’urto con l’autovettura
Audi condotta dall’imputato, che per colpa consistita in
negligenza imprudenza imperizia ed inosservanza delle
norme regolanti la circolazione stradale ed in particolare
per avere tenuto una velocità eccessiva ed avere guidato
l’autovettura in stato di alterazione conseguente all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, investiva il predet-
to Habib mentre stava attraversando la carreggiata; fatto
commesso in Milano il 18 aprile 2011. La Corte di Appello
concedeva al Sardone le attenuanti generiche e riduceva
pertanto la pena inf‌litta.
Riteneva il giudice di appello, conformemente a quanto
già apprezzato da quello di primo grado, che non vi fosse
dubbio circa la responsabilità dell’imputato, essendosi ac-
certato che il Sardone alla guida della propria autovettu-
ra, aveva urtato il pedone nel mentre questi attraversava
e che a seguito del violento urto il medesimo pedone era
stato caricato sul cofano, aveva urtato violentemente il
parabrezza con il capo infrangendo il vetro, mentre l’auto
dell’imputato continuava ad avanzare senza controllo inva-
dendo la corsia di marcia di senso contrario ed impattando
con i veicoli in sosta a pettine sul lato sinistro della strada
e causando seri danni ad alcuni di essi. Ritenevano altresì
conformemente i giudici di merito che non potesse dubi-
tarsi della inf‌luenza sulla condotta di guida dell’imputato
della situazione psico-f‌isica determinata dalla pregressa
assunzione di stupefacenti in quanto gli esami effettuati
con il metodo della cromatograf‌ia avevano accertato che
nelle urine erano presenti i metaboliti della cocaina in
misura 50 volte superiore il valore soglia ovvero, anche a
voler fare riferimento alla concentrazione soglia di 150 ng/
ml, secondo la classif‌icazione frequentemente proposta in
ambito universitario, si tratterebbe comunque di un valore
oltre 30 volte superiore alla concentrazione soglia.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l’imputato che
deduce erronea applicazione della legge penale in rela-
zione alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista
dal comma 3 dell’articolo 589 c.p.. Secondo il ricorrente
la Corte di Appello nel ritenere di sicura attendibilità le
analisi eseguite sulle urine di Sardone Davide, dalle quali
era risultato un quantitativo di metaboliti della cocaina
parecchio superiore al valore di soglia e nel considerare

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