Corte di Cassazione Penale sez. IV, 5 giugno 2015, n. 24206 (ud. 4 marzo 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
Legittimità
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 OTTOBRE 2015, N. 40722
(UD. 9 SETTEMBRE 2015)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. C.S.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Prelievi ematici y Esclusione della con-
f‌igurabilità del reato y Onere probatorio a carico
dell’imputato y Intervallo di tempo di circa 2 ore
tra il prelievo e l’incidente stradale y Rilevanza y
Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’intervallo tem-
porale intercorrente tra il prelievo ematico e l’inciden-
te stradale non è suff‌iciente ad esonerare l’imputato
dall’onere di dare dimostrazione di circostanze in gra-
do di privare quell’accertamento di valenza dimostrati-
va della sussistenza del reato. (Nella specie il prelievo
ematico sull’imputato era stato effettuato a circa un’o-
ra e quarantacinque minuti di distanza dal momento
in cui si era verif‌icato l’incidente stradale) (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 GIUGNO 2015, N. 24206
(UD. 4 MARZO 2015)
PRES. SIRENA – EST. DOVERE – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. MONGIARDO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Esclusione della conf‌igurabilità
del reato y Onere probatorio a carico dell’imputato
y Intervallo temporale intercorrente tra l’atto di
guida e l’alcoltest y Rilevanza in sé y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di
un accertamento strumentale del tasso alcolemico con-
forme alla previsione normativa, grava sull’imputato
l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado
di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa
della sussistenza del reato, fermo restando che non in-
tegra circostanza utile a tal f‌ine il solo intervallo tem-
porale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’esple-
tamento dell’accertamento. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1, 2) Il principio espresso dalla sentenza n. 40722 trova conferma
nel precedente offerto da Cass. pen. 5 giugno 2015, n. 24206, pubbli-
cata di seguito. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n.
13999, in questa Rivista 2014, 1026, che ritiene inevitabile il decor-
so di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e
l’esecuzione del test alcolimetrico e non incidente sulla validità del
rilevamento alcolemico. Cfr. Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 2014, n.
47298, ivi 2015, 11, nel senso che il decorso di un intervallo temporale
di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del
test alcolemico rende necessario verif‌icare, ai f‌ini della sussunzione
del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo,
lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari, mentre ciò
non è necessario se è decorsa appena mezz’ora. In dottrina, sulle mo-
dalità di accertamento dello stato di ebbrezza, v. L. BENINI, G.A. DI
BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti,
ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 29 e ss.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.S. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la
pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tri-
bunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana,
che lo ha giudicato colpevole del reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica [articolo 186, comma 2 lett. c) Cod. str.
commesso il 10 luglio 2011] e lo ha condannato alla pena
di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda.
2. Il ricorrente articola tre motivi:
- con un primo si deduce l’erronea applicazione degli
artt. 168 bis e ss. c.p., 464 bis c.p.p. e della legge n. 67/2014,
in relazione all’art. 2, comma 4 c.p., per aver la Corte di
Appello rigettato la richiesta di applicazione dell’istituto
della messa alla prova, introdotto dalla menzionata legge
n. 67/2014; istituto che avendo natura sostanziale avrebbe
dovuto trovare applicazione ex art. 2, comma 4 c.p. nono-
stante l’assenza di norma transitoria;
- con un secondo motivo si deduce violazione di legge e
vizio motivazionale per aver la Corte di appello ritenuto la
responsabilità dell’imputato nonostante il prelievo emati-
co sulla persona del medesimo sia stato effettuato a circa
un’ora e quarantacinque minuti di distanza dal momento
in cui si era verif‌icato l’incidente stradale nel quale era
rimasto coinvolto il ricorrente e quindi nonostante non sia
stato possibile accertare l’entità effettiva dell’intossicazio-
ne alcolica in cui versava il C. nel momento in cui era alla
guida dei veicolo. La motivazione data al riguardo dalla
Corte di appello si presenta illogica e in violazione di leg-
ge perché fa discendere dal fatto che alle ore 23,18 venne
rilevato un tasso alcolemico pari a 2,08 g/l e poco dopo la

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