Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36039 (ud. 17 giugno 2015)

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giur
10/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
la documentazione medica e restando irrilevante, ai f‌ini
dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo
ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambi-
to di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque
non necessario ai f‌ini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex
art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale
che tutela l’inviolabilità della persona (art. 13 Cost.)”.
Nella fattispecie che ci occupa si verte nell’ambito
della prima ipotesi, con conseguente piena utilizzabilità
degli esiti del prelievo a f‌ini probatori dello stato di alte-
razione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali. (Omis-
sis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 SETTEMBRE 2015, N. 36039
(UD. 17 GIUGNO 2015)
PRES. ROMIS – EST. D’ISA – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. A.G.
Retromarciaf‌if‌iObbligo di particolare cautelaf‌lf‌lNe-
cessitàf‌lf‌lFattispecie in tema di responsabilità del
conducente di un autocarro per il decesso di per-
sona anziana precedentemente caduta sulla sede
stradale.
f‌l In tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia
sulla strada pubblica sia in luoghi comunque soggetti a
frequentazione di persone (e quindi anche privati) tale
pericolosa manovra non deve essere effettuata quando
il conducente del mezzo non sia in grado di percepire
e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da
impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell’au-
tovettura in relazione alla presenza di eventuali ostaco-
li. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni
strutturali (mole, altezza, sagomatura) o contingenti
(carico voluminoso o ingombrante, avarie o perdite di
accessori) non siano in grado di assicurare le condi-
zioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti
idonei e suff‌icienti a realizzare situazioni di sicurezza.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 141; nuovo c.s., art.
142; nuovo c.s., art. 190; nuovo c.s., art. 191) (1)
(1) Fra gli accorgimenti che il conducente deve adottare vi è la col-
laborazione di altra persona a terra che lo aiuti, con apposite segna-
lazioni, ad eseguire la manovra, come ben evidenziato da Cass. pen.,
sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3367, in questa Rivista 2015, 648 e Cass.
pen., sez. IV, 30 agosto 2013, n. 35824, ivi 2014, 241. In dottrina, si
veda sull’argomento V. SANTARSIERE, Avventata retromarcia con
veicolo e investimento di pedone. Colpa esclusiva del conducente,
ivi 2011, 248, in nota a Trib. civ. Milano, 13 ottobre 2010, n. 11617.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indi-
cata in epigrafe, della Corte d’appello di Palermo che, su
appello del Procuratore Generale presso la stessa Corte, in
riforma di quella di assoluzione, in ordine al delitto di cui
all’art. 589 c.p. con violazione delle norme sulla disciplina
stradale, emessa dal locale Tribunale il 21 ottobre 2013,
lo ha ritenuto responsabile del delitto contestato e, con
la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi
dieci di reclusione.
In breve il fatto per una migliore intelligenza dei motivi
posti a base del ricorso.
Il giorno (omissis), alle ore 10,45 circa, l’imputato,
alla guida di un autocarro, nel mentre percorreva, in re-
tromarcia, la Via (omissis), investiva una donna anziana,
M.C., passandole sopra con le ruote gemelle posteriore di
destra. Il Tribunale evidenziava, secondo gli accertamenti
effettuati dalla Polizia Municipale, che, con ogni proba-
bilità la persona offesa (come le accadeva sovente per le
sue precarie condizioni di salute) aveva perso l’equilibrio
mentre era intenta a passeggiare sulla strada e, giacendo
sulla sede stradale, era stata investita dal mezzo, questo,
nella parte posteriore, non aveva riportato alcun segno di
contatto, per cui si escludeva che vi era stato un preceden-
te urto tra l’autocarro e la donna.
Quanto alla condotta di guida dell’A., il primo giudice
aveva evidenziato che, come da lui riferito, aveva control-
lato che posteriormente al veicolo non ci fossero ostacoli e
di avere poi proceduto, controllando sempre gli specchiet-
ti laterali di destra e di sinistra, a fare retrocedere il mezzo
sino a quando non aveva avvertito “una specie di dosso”,
ed, una volta sceso dall’autocarro, si era reso conto che si
trattava del corpo di una donna anziana.
E, dunque, per il Tribunale, poiché non era stata pro-
vata in capo al conducente la violazione di una specif‌ica
regola cautelare prevista dal Codice della Strada e, poi-
ché non era stato acquisito alcun elemento certo in ordine
alla violazione di un dovere di ispezionare la strada che
stava per percorrere, e, poiché non erano stati acquisiti
elementi certi in ordine all’iniziale posizione del pedone,
non poteva escludersi che si era verif‌icata una situazione
imprevedibile dall’autista governabile.
Diversamente, la Corte d’appello, accogliendo le cen-
sure mosse alla sentenza di primo grado dal Procuratore
Generale, tenuto conto della situazione dei luoghi in cui
ebbe a verif‌icarsi il sinistro (vale a dire, in una strada
stretta, senza marciapiedi e con autovetture parcheggiate
ai lati, tanto da lasciare appena lo spazio per il transito in
senso lineare del furgone dell’imputato) e, considerata la
strumentazione della quale era fornito l’autocarro condot-
to dall’imputato (non munito di videocamera posteriore,
ma solo di specchietti laterali), ha ritenuto che non è du-
bitabile che l’A., in quanto costretto, per uscire dalla via
(omissis), a procedere a retromarcia, dovesse, nell’effet-
tuare tale pericolosa manovra, costantemente sincerarsi
che dietro al proprio automezzo, lungo la direzione intra-
presa (a marcia indietro), non si trovassero altri utenti
della strada.
E precisa che, in tal senso, essendo evidente che, ove
l’impiego della strumentazione a disposizione dell’impu-
tato, cioè i soli specchietti laterali, stante la pacif‌ica ini-
doneità degli stessi a coprire l’intera area retrostante il

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