Corte di Cassazione Penale sez. vi, 3 Aprile 2015, n. 14040 (ud. 29 Gennaio 2015)

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giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
perita le il giudicante aveva rilevato che il documento esi-
bito dall’imputato era riconducibile a quei documenti non
uff‌iciali che possono essere acquistati sul web, rilasciati da
varie associazioni private, privi di alcun valore legale e asso-
lutamente non abilitativi alla guida, in quanto non sostitu-
tivi della patente nazionale, né del permesso internazionale
di guida, anche se per forma e veste graf‌ica suscettibili di
essere associati a un permesso internazionale di guida del
tipo previsto dalle convenzioni sulla circolazione stradale.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato. Deduce, con unico motivo, che il giudizio di pri-
mo grado ha sofferto del vulnus della mancanza in atti di
quella che doveva ritenersi la sola e autentica patente di
guida, vulnus dovuto al Comando dei Vigili che optava per
inviare il documento all’Ambasciata dello Sri Lanka. Osser-
va che le conseguenze del vulnus erano state rilevanti per-
chè il perito aveva condotto l’esame su un libretto di spie-
gazioni e sulla fotocopia offerta dalla difesa della tessera
plastif‌icata costituente la patente. Rileva che alla luce della
Circolare del Ministero dei Trasporti n. 31 del 28 maggio
1999, poteva essere sanzionato solo il mancato adempimen-
to della conversione della patente, ma che a tale procedura
si frapponevano gli ostacoli relativi al permesso di soggiorno
ancora in discussione davanti alla Commissione Centrale, sì
che l’abilitazione alla guida derivava al ricorrente dal docu-
mento del suo Paese, cui il documento della relativa trasla-
zione internazionale costitutiva solo un’aggiunta.
Con memoria difensiva il ricorrente chiede che la cen-
sura sia riqualif‌icata ex art. 606 lett. a) ed e) c.p.p., per
la sequenza delle violazioni di legge poste in essere nella
fase peritale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. Ed invero, posto che è incontro-
versa la mancanza del documento originale della patente
di guida, non risulta che le censure svolte siano correda-
te, neppure in sede di legittimità, da indicazioni relative
agli estremi e alle caratteristiche del presunto documento
abilitativo, dalle quali poter evincere la rilevanza del pre-
detto titolo ai f‌ini dell’esclusione del reato: a fronte della
carenza totale di allegazione nessuna indagine a carattere
meramente esplorativo competeva all’autorità giudiziaria,
gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare l’esistenza
del titolo conseguito all’estero. Spetta, infatti, all’organo
dell’accusa, nell’ambito di un procedimento per guida sen-
za patente, accertare se il conducente, cittadino straniero,
abbia o meno conseguito la patente di guida nel Paese di
origine: l’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116
c.d.s., comma 13, infatti, consiste nel porsi alla guida del
veicolo senza aver conseguito la patente e rispetto a tali
elementi l’accusa è gravata del relativo onere probatorio.
L’indicazione relativa all’eventuale conseguimento del
titolo abilitativo in corso di validità nello Stato d’origine
dell’agente rientra, invece, per il cittadino straniero che si
sia posto alla guida di un veicolo in Italia senza consegui-
re il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri conseguenti
all’esercizio di tale attività (in tal senso Cass., sez. IV, n.
47294 dell’8 novembre 2012, rv. 253924).
2. Nessuna rilevanza assumono, inoltre, le doglianze
relative alle asserite e non meglio specif‌icate violazioni di
legge verif‌icatesi nella gestione della fase peritale.
I rilievi, infatti, oltre a essere estremamente generi-
ci, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-591
c.p.p., risultano, altresì, irritualmente proposti in sede di
memorie illustrative.
3. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato.
Ne consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 3 APRILE 2015, N. 14040
(UD. 29 GENNAIO 2015)
PRES. CITTERIO – EST. DE AMICIS – P.M. GERACI (PARZ. DIFF.) – RIC. SOARDI
Peculato y D’uso y Elementi costitutivi y Uso mo-
mentaneo e immediata restituzione della cosa y
Conseguenze y Reiterazione di condotte di uso
momentaneo della cosa seguita da immediata re-
stituzione y Pluralità di reati di peculato d’uso y
Sussistenza y Peculato ordinario y Esclusione y Fat-
tispecie relativa ad utilizzo di un’autovettura di
servizio.
. Il peculato d’uso è connotato dalla preordinazione
dell’appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non
meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata
restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo,
con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la
reiterazione delle condotte determina l’integrazione di
una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod.
pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continua-
zione, ma non il mutamento della qualif‌icazione giuri-
dica del fatto in peculato "ordinario" ex art. 314, primo
comma, cod. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato
che l’illegittimo uso del carburante e dell’olio, consu-
mati per il ripetuto illecito utilizzo di un’autovettura di
servizio, non rilevano autonomamente, ma concorrono
a determinare l’entità del danno patrimoniale cagio-
nato dalla condotta delittuosa all’ente proprietario del
veicolo). (c.p., art. 81; c.p., art. 314) (1)
(1) Negli stessi termini si è espressa Cass. pen., sez. VI,
25 settembre 2014, n. 39770, in questa Rivista 2015, 158.
Sul reato di peculato d’uso relativamente all’utilizzo di telefono
d’uff‌icio da parte di pubblico uff‌iciale o di incaricato di un pubblico
servizio, le SS.UU. con sentenza 2 maggio 2013, n. 19054, in Riv. pen.
2013, 617 e ivi 2014, 206, con nota di VITO MICHELE DONOFRIO,
L’utilizzo del telefono d’uff‌icio per f‌ini personali è condotta che inte-
gra gli estremi del solo reato di peculato d’uso. Nota a sezioni Unite
penali, 2 maggio 2013, n. 19054, hanno precisato che la condotta del
pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi
il telefono d’uff‌icio per f‌ini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di
specif‌iche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’u-
so se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di ter-
zi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’uff‌icio, mentre
deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze
economicamente e funzionalmente signif‌icative.

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