Corte di Cassazione Penale sez. iv, 10 Luglio 2015, n. 29799 (ud. 18 Giugno 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 10 LUGLIO 2015, N. 29799
(UD. 18 GIUGNO 2015)
PRES. ROMIS – EST. IANNELLO – P.M. X (CONF.) – RIC. V.L.
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Investimento di pedone y Da parte di
conducente di autobus di linea y Imprevedibilità
dell’evento y Esonero del conducente da responsa-
bilità y Condizioni y Esclusione.
. In caso di investimento del pedone, il conducente del
veicolo può andare esente da responsabilità non per il
solo fatto che risulti accertato un comportamento col-
poso (imprudente o in violazione di una specif‌ica regola
comportamentale) del pedone, ma occorre che la con-
dotta del pedone conf‌iguri, per i suoi caratteri, una vera
e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né
prevedibile, che sia stata da sola suff‌iciente a produrre
l’evento. (Nella fattispecie è stata affermata la respon-
sabilità del conducente di autobus di linea per omici-
dio colposo in ragione delle caratteristiche del luogo
dell’incidente, avvenuto all’uscita da un terminal di
autobus, deputato alla presenza continua di passeggeri)
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 140; c.p., art. 589) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. IV, 31 lu-
glio 2013, n. 33207, in questa Rivista 2013, 1107. Si rinvia, inoltre, alla
remota sentenza, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio
1993, n. 1207, ivi 1993, 796.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte d’appello di
Campobasso, ribadito il giudizio di penale responsabilità,
con le già concesse attenuanti generiche considerate pre-
valenti sulla contestata aggravante, e la diminuente per
il rito abbreviato, riduceva a cinque mesi e dieci giorni di
reclusione la pena inf‌litta a V.L. per il reato di cui all’art.
589 c.p. allo stesso ascritto per avere cagionato, per colpa,
la morte del pedone F.G.S., investendolo con l’autobus di
linea del quale era alla guida.
Secondo quanto accertato in giudizio la mattina del (omis-
sis), verso le ore 9,00, il L., alla guida dell’autobus, intento
ad uscire a bassissima velocità dal terminal bus di Via Mar-
tiri della Resistenza in Termoli diretto verso Piazza del Papa,
giunto in prossimità dello svincolo di accesso alla predetta
via, investiva - prima con la parte anteriore destra del proprio
veicolo e successivamente con la ruota anteriore destra - la
F., la quale, benché subito soccorsa, decedeva poche ore dopo
per grave shock emorragico conseguente alle lesioni subite.
L’evento era ascritto a colpa generica e specif‌ica del L.,
quest’ultima per aver violato l’art. 140 cod. strada, perché,
pur accortosi di persone ferme lungo il marciapiede destro
della sua corsia all’interno del terminal predetto, non ave-
va arrestato la propria marcia.
A fondamento del confermato giudizio di penale re-
sponsabilità rilevava la Corte che il L. aveva spontanea-
mente dichiarato che, mentre procedeva a bassissima
velocità, incanalato nella corsia che consente l’uscita dal
terminal, aveva notato sul marciapiede alla sua destra, di-
verse persone. Dopo aver dato un colpo di clacson, aveva
dunque rivolto il suo sguardo anche alla sua sinistra, dove
c’erano altre autovetture in manovra, al f‌ine di ottenere
la precedenza per poter uscire. Nel corso di tale manovra
veniva improvvisamente bloccato da un urlo che lo faceva
frenare e, in tale circostanza, notava delle persone che gli
facevano cenno di indietreggiare. Pur non comprendendo-
ne il motivo, faceva retromarcia per qualche metro e solo
allo scendere dal mezzo si accorgeva che a terra si trova-
va una donna che sanguinava. Specif‌icava che non si era
accorto di nulla al momento dell’investimento e che non
era in grado di riferire se la signora investita fosse o meno
sul marciapiede insieme alle persone che aveva avvistato
prima di prendere la marcia, ma indicava con certezza che
ella non proveniva dalla sua sinistra.
Da ciò i giudici molisani desumevano che l’imputato
era talmente impegnato a guardare alla sua sinistra - nella
preoccupazione di ottenere la precedenza che gli compe-
teva rispetto ad altri veicoli inopinatamente presenti in
quell’area - da avere il proprio sguardo puntato decisa-
mente in quella sola direzione nel momento del sinistro,
in tal modo distraendolo dal lato destro, tanto da neppure
accorgersi dell’impatto a cose avvenute, essendone aller-
tato solo dalle urla provenienti dall’esterno.
L’assunto difensivo secondo cui nella circostanza il
conducente aveva osservato persino un maggior grado di
prudenza, avendo guardato prima a destra e poi a sinistra,
era disatteso dalla Corte sulla base del rilievo che in realtà
egli non poteva pretendere di tenere contemporaneamen-
te sotto costante controllo, mentre continuava a marciare
sia pure a bassa velocità, tanto il suo lato destro che quello
sinistro. La regola cautelare avrebbe piuttosto imposto in
quel contesto - particolarmente pericoloso per la man-
canza di transenne ai marciapiedi e la presenza di passeg-
geri di ogni età in movimento, circostanza di cui lo stesso
imputato era consapevole per sua stessa ammissione - di
arrestare il mezzo e verif‌icare che almeno uno dei due lati
fosse sgombro e libero da pericoli per poter concentrare,
allora sì, la sua costante attenzione sull’altro lato.

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