Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 19 Febbraio 2015, N. 7654 (C.C. 12 Dicembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
LEGITTIMITÀ
le indagini preliminari, nella fattispecie, ha legittimamen-
te fatto nella parte in cui ha, di fatto, ordinato l’iscrizione
nel registro nel registro delle notizie di reato di Tulea Ve-
ronica e Sorrentino Maria.
Tuttavia, ove si consideri che l’iscrizione è stata ordinata
per nuovi e diversi reati, il giudice per le indagini preliminari
non ha considerato che l’azione penale rientra nella com-
pleta disponibilità del Pubblico Ministero secondo le regole
ordinarie, sicchè non poteva imporre alcun termine alle nuo-
ve indagini, atteso che, per usare le parole delle cit. SS.UU.,
«solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l’atti-
vità di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani
e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere
nuovamente i provvedimenti previsti dall’art. 409 c.p.p.».
Di conseguenza, il termine previsto dall’art. 409/4 c.p.p.
non è applicabile al caso di specie in quanto non si verte
in un’ipotesi di supplemento di indagini, ma di una nuova
iscrizione nel registro delle notizie di reato, per un nuovo
e diverso reato.
Sotto quest’ultimo aspetto, pertanto, l’ordinanza del
giudice per le indagini preliminari dev’essere ritenuta
abnorme sotto il prof‌ilo dell’abnormità funzionale non
rientrando nei suoi poteri imporre al Pubblico Ministero
un termine per espletare le indagini in relazione ad un
fatto del tutto nuovo e diverso (per il quale ha ordinato
una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato)
rispetto a quello su cui la Pubblica Accusa aveva f‌ino ad
allora condotto le indagini e relativamente al quale aveva
chiesto ed ottenuto l’archiviazione.
Pertanto, il ricorso dev’essere parzialmente accolto
alla stregua del seguente principio di diritto: «è abnorme
il provvedimento con cui il giudice per le indagini prelimi-
nari, investito della richiesta di archiviazione nei confron-
ti degli indagati, da una parte, l’accolga relativamente al
reato sul quale il Pubblico Ministero ha svolto le indagini,
e, dall’altra, ove ritenga che nel suddetto fatto siano con-
f‌igurabili altri reati a carico delle stesse persone, ordini
l’iscrizione delle medesime nel registro delle notizie di
reato, assegnando al Pubblico Ministero un termine per
nuove indagini». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 FEBBRAIO 2015, N. 7654
(C.C. 12 DICEMBRE 2014)
PRES. CORTESE – EST. BONI – P.M. GIALANELLA (PARZ. DIFF.) – RIC. TRIGLIA
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Limi-
tazioni alla concessione di benef‌ici y Richiesta del
detenuto di incontro con un prossimo congiunto y
Diniego della richiesta y Reclamo y Esperibilità del
ricorso per Cassazione y Ammissibilità y Ordinanza
di rigetto anteriore all’entrata in vigore del nuovo
art. 35 bis ord. pen.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Limi-
tazioni alla concessione di benef‌ici y Richiesta del
detenuto di colloquio con congiunto sottoposto al
regime detentivo ex art. 41 bis ord. pen. y Forme
particolari di colloquio (videoconferenza) y Ammis-
sibilità.
. È esperibile il ricorso per cassazione avverso il di-
niego della richiesta del detenuto di incontro con un
prossimo congiunto, se l’ordinanza di rigetto è anterio-
re all’entrata in vigore del nuovo art. 35 bis ord. pen.,
secondo cui il provvedimento del magistrato di sorve-
glianza reso sull’istanza del detenuto è reclamabile al
tribunale di sorveglianza e non più mediante ricorso
diretto per cassazione. (In motivazione, la Corte ha
precisato che, in assenza di disposizioni transitorie, la
regola "tempus regit actum" va riferita, per le impugna-
zioni, al momento della pronuncia del provvedimento
impugnato e non a quello di proposizione dell’impugna-
zione, aleatoriamente condizionato dalla tempestività
della stessa e dall’inf‌luenza di fattori esterni quali il
regolare compimento degli adempimenti di cancelleria
successivi al deposito del provvedimento). (l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 35 bis)
. La sottoposizione al regime carcerario differenziato
di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo
stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi
con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41 bis
ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o fami-
liari, mediante forme di comunicazione controllabili a
distanza (come la videoconferenza), tali da consentire
la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso
tempo, da impedire il compimento di comportamenti
fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza
interna dell’istituto o per quella pubblica. (l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 35 bis; l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
41 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 18 settembre 2013 il Magistrato di
Sorveglianza di Vercelli rigettava il reclamo proposto dal
detenuto Antonio Giuseppe Trigila avverso la disposizio-
ne della Casa Circondariale di Biella, ove era ristretto in
espiazione di pena, che aveva respinto la sua richiesta di
effettuare un colloquio visivo col f‌iglio Giuseppe, a sua vol-
ta ristretto in istituto penitenziario di L’Aquila e sottoposto
al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen.. A fon-
damento della decisione rilevava la sussistenza di ragioni
di sicurezza e disciplina interna all’istituto, apprezzate in
via discrezionale dall’amministrazione penitenziaria e tali
da impedire il colloquio visivo richiesto.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso
per cassazione l’interessato personalmente, il quale ne ha
chiesto l’annullamento per l’insuff‌icienza della motivazio-
ne, siccome basata sul solo dato della presunta pericolo-
sità sociale e sulla disciplina limitativa imposta dall’art.
41 bis ord. pen.; ha chiesto dunque di poter accedere al
colloquio col f‌iglio, anch’esso detenuto e non incontrato
dal 1996 a causa del rispettivo stato detentivo.

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