Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 7 Ottobre 2015, N. 40308 (C.C. 16 Settembre 2015)

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giur
1/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
3. È fondato invece il motivo con cui si contesta il po-
tere del giudice dell’esecuzione di revocare in parte la
sospensione condizionale della pena, sull’assunto che,
trattandosi di una revoca priva di valutazioni discreziona-
li, essa poteva essere esercitata da detto giudice, anche in
procedimenti instaurati per f‌ini diversi, in base al tenore
letterale della norma secondo cui il giudice dell’esecuzio-
ne provvede alla revoca della sospensione condizionale
della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui
al terzo comma dell’art. 168 c.p. Come correttamente rile-
vato dal procuratore generale militare, la Corte di appel-
lo ha attribuito all’utilizzo del sintagma “rileva” nel testo
dell’art. 674 comma 1 bis c.p.p. un signif‌icato decisamente
esorbitante rispetto al f‌ine oggettivamente perseguito. Il
comma citato è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, della
Legge 26 marzo 2001, n. 128 per ampliare le ipotesi di revo-
ca di provvedimenti. Anziché interpolare il comma l, ren-
dendolo di ostica lettura, si è preferito inserire un comma
autonomo collegandolo con il precedente con l’avverbio
“altresì”. Così come in tutte le ipotesi di revoca di provve-
dimenti previste dall’art. 674 c.p.p. anche in questo caso
vige la regola del contraddittorio e lo strumento utilizza-
bile deve essere quello dell’incidente di esecuzione propo-
sto dalla parte interessata. Con la conseguenza che doveva
trovare applicazione il principio generale affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’avviso di
udienza nel procedimento di esecuzione, pur in assenza di
un’esplicita previsione, deve contenere, sia pure in forma
succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle
parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, neces-
sario ai f‌ini del rispetto del principio del contraddittorio,
pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e
127 c.p.p. (sez. l, sentenza n. 9634 del 2004). La manca-
ta indicazione dell’oggetto determina ex art. 178 comma
1 lett. c) c.p.p. una nullità generale a regime intermedio
(sent. Ruggiero, nonché Cass. sez. IV, 22 agosto 1996, Zin-
co, rv. 206463). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 7 OTTOBRE 2015, N. 40308
(C.C. 16 SETTEMBRE 2015)
PRES. GENTILE – EST. RAGO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CENCINI ED ALTRI
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Disposizione del Gip di ulteriori indagini e asse-
gnazione di un termine y Nei confronti dello stes-
so soggetto y Per diversa ipotesi di reato rispetto
ad altra precedente già iscritta nel registro delle
notizie di reato y Conf‌igurabilità y Esclusione y Ab-
normità.
. In tema di procedimento di archiviazione, qualora il
giudice per le indagini preliminari, nell’accogliere la
richiesta di archiviazione in ordine alle ipotesi di re-
ato originariamente ravvisate dall’accusa nei confronti
dell’indagato, disponga l’iscrizione di quest’ultimo nel
registro delle notizie di reato per altra e diversa ipote-
si di reato, assegnando nel contempo un termine per
il completamento delle indagini, tale provvedimento,
limitatamente a detto secondo prof‌ilo, è da conside-
rare abnorme, dal momento che, ai sensi dell’art. 409,
comma 4, c.p.p., l’assegnazione del termine è prevista
soltanto per il caso in cui vengano ordinate nuove in-
dagini nei confronti del soggetto già precedentemente
iscritto nel suddetto registro. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 409) (1)
(1) Nello stesso senso, per quanto risalente, si veda Cass. pen., sez.
I, 13 maggio 1995, n. 1376, in questa Rivista 1995, 442. Cfr. sull’argo-
mento Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36936, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 10 dicembre 2014, il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, a fronte
della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Mini-
stero nei confronti di Cencini Francesco, nato il 27 marzo
1938, per i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., Tulea Veroni-
ca, nata a Mociu (Romania) il 7 giugno 1965, e Sorrentino
Maria nata a Poggiomarino (Napoli) il 28 marzo 1961, per i
reati di cui all’art. 643 c.p., dopo avere rilevato che «quanto
ai due testamenti olograf‌i risalenti al mese di giugno 2012
(proprio nel periodo interessato dall’esame del perito), che
sia conf‌igurabile, anche secondo la prospettazione del que-
relante, non la circonvenzione di incapace, quanto il reato
di cui agli artt. 485, 491 c.p., tanto che gli stessi sono stati
oggetti di consulenze grafologiche, tra cui quella realizzata
dal consulente tecnico nominato dal Cencini, che ha con-
cluso per la falsità delle scritture; Ritenuto pertanto che
debba essere approfondita, con i mezzi investigativi ritenu-
ti più opportuni (consulenza tecnica, s.i.t. di eventuali per-
sone informate sui f‌inti, v. avv. Fiorani), la suddetta pista,
previa iscrizione delle due indagate per il reato di cui agli
artt. 485, 491 c.p.», così decideva: «Dispone l’iscrizione di
Tulea Veronica, nata a Mociu (Romania) il 7 giugno 1965, e
Sorrentino Maria, nata a Poggiomarino (Napoli) il 28 mar-
zo 1961, per il reato di cui agli arti. 485, 491 c.p.; assegna
per le nuove indagini termine di mesi tre dalla comunica-
zione della presente ordinanza. Dispone l’archiviazione nei
confronti di Cencini Francesco, nata il 27 marzo 1938, per
i reati di cui agli artt. 643 e 646 c.p., Tulea Veronica, nata
a Mociu (Romania) il 7 giugno 1965, e Sorrentino Maria,
nata a Poggiomarino (Napoli) il 28 marzo 1961, per i reati
di cui all’art. 643 c.p., ordinando lo stralcio e la formazione
di un autonomo fascicolo».
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso
per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Grosseto deducendo l’abnormità dell’ordinan-
za sotto i seguenti prof‌ili:
«1. nella parte in cui ha disposto l’archiviazione ha
completamente esaurito l’ambito oggettivo del procedi-
mento, giacché è stata accolta la richiesta nei confronti di
tutti gli indagati e in relazione a tutti i titoli di reato ogget-

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