Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 9 Ottobre 2015, N. 40688 (C.C. 21 Maggio 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
LEGITTIMITÀ
mira, invece, ad introdurre un formalismo che renda inu-
tilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia.
Tale è, in conclusione, il senso di una norma che preve-
de l’annullamento quando la motivazione “manca” o “non
contiene l’autonoma valutazione”, espressione quest’ulti-
ma che non signif‌ica “insuff‌iciente” ma, solo, che la nullità
ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile
dell’atto sul piano formale di completezza, si tratta chia-
ramente di una mera adesione acritica alle scelte dell’ac-
cusa.
Il principio di diritto va, quindi, così indicato:
La normativa introdotta con la L. 47/2015, nella parte
in cui modif‌ica le disposizioni in tema di motivazione delle
ordinanze cautelari di cui agli art. 292 e 309 c.p.p., non
ha carattere innovativo ma adegua la formulazione delle
norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che
ha ritenuto necessario che la ordinanza di custodia abbia
comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta
valutazione della vicenda da parte del giudicante. La nul-
lità di cui all’art. 292 c.p.p., quindi, si verif‌ica nel caso di
ordinanza priva di motivazione o con motivazione mera-
mente apparente e non indicativa di uno specif‌ico apprez-
zamento del materiale indiziario.
Nel caso concreto all’esame di questa Corte, il tribuna-
le dà conto della sostanziale inadeguatezza della motiva-
zione a dimostrare la valutazione propria del giudicante
sulla complessiva vicenda cautelare. Del resto, le stesse
obiezioni dell’uff‌icio ricorrente non sono nel senso di in-
dividuare una specif‌ica parte della motivazione della or-
dinanza impugnata che “dimostri” tale valutazione (da
riferire ai De Luca), ma sono nel senso di segnalare che
la valutazione da parte del G.i.p., risulterebbe (solo) im-
plicitamente dalla scelta del rigetto della misura nei con-
fronti di un gran numero di soggetti indagati, diversi dai
De Luca.
La decisione del tribunale, quindi, è corretta alla stre-
gua del predetto principio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 OTTOBRE 2015, N. 40688
(C.C. 21 MAGGIO 2015)
PRES. CORTESE – EST. NOVIK – P.M. FLAMINI (CONF.) – RIC. PEIRANO
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Avviso di udienza y Indicazione dell’og-
getto del procedimento y Necessità y Sussistenza y
Omissione dell’indicazione y Conseguenze y Nullità
ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. y Fattispecie in
tema di nullità del provvedimento di revoca della
sospensione condizionale della pena adottato dal
giudice dell’esecuzione.
. L’avviso di udienza nel procedimento di esecuzione
deve contenere, sia pure in forma succinta, o con ri-
ferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indica-
zione dell’oggetto del procedimento, necessario ai f‌ini
del rispetto del principio del contraddittorio, pur in
assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127
c.p.p. La mancata indicazione dell’oggetto determina
nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto affetto da nullità il provvedimento di revoca
della sospensione condizionale della pena, adottato dal
giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674, comma 1
bis, c.p.p., su richiesta formulata in udienza dal pubbli-
co ministero, nell’ambito di un procedimento promosso
ad iniziativa del condannato, che aveva chiesto il rico-
noscimento del vincolo della continuazione ai sensi
dell’art. 671 c.p.p.). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 127;
c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 666; c.p.p., art. 671; c.p.p.,
art. 674) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 1996, n.
5411, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna; nello stesso senso si
veda inoltre Cass. pen., sez. IV, 2 settembre 1996, n. 2025, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 22 ottobre 2014, la Corte
militare di appello di Roma, su istanza di Giancarlo Pei-
rano, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il
reato di peculato militare, di cui alla sentenza 10 ottobre
2012 del G.u.p. presso il Tribunale militare di Verona (ir-
revocabile il 24 ottobre 2013), ed il reato di truffa, di cui
alla sentenza 3 luglio 2013 della Corte militare di appello
(irrevocabile il 9 maggio 2014) ed ha determinato la pena
complessiva in anni due mesi cinque di reclusione milita-
re. Ha revocato il benef‌icio della sospensione condizionale
riguardo alla pena di mesi cinque di reclusione militare,
relativo all’aumento per la continuazione determinato per
i reati di truffa. (Omissis)
1.3. Ha accolto, in applicazione dell’art. 674, comma 1
bis, del codice di rito, la richiesta di revoca della sospen-
sione condizionale della pena, erroneamente concessa ai
sensi dell’art. 164, comma 4, c.p., sul rilievo che, essendo
stata detta richiesta formulata in udienza dal Procuratore
generale militare, il difensore presente aveva potuto con-
traddire sul punto.
La revoca veniva limitata alla frazione relativa alla se-
conda sentenza di condanna per i reati di truffa eccedente
i due anni di reclusione.
2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per
cassazione Giancarlo Peirano, assistito dal difensore di
f‌iducia, per vizio di motivazione in relazione alla deter-
minazione della pena e per violazione di legge sul punto
della revoca della sospensione condizionale della pena.
(Omissis)
2.2. Sotto il secondo aspetto, rileva che la sospensione
condizionale della pena per i reati di truffa era stata con-
cessa quando non era ancora divenuta def‌initiva la prima
sentenza di condanna per i reati di peculato. La revoca
quindi era stata disposta illegittimamente, dal momento
che il procuratore generale non aveva promosso un appo-
sito incidente di esecuzione. (Omissis)

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