Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 12 Ottobre 2015, N. 40978 (C.C. 15 Settembre 2015)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
LEGITTIMITÀ
doverosa completezza gli argomenti che la difesa aveva
addotto a sostegno dell’atto di impugnazione. In particola-
re non ha tenuto in considerazione due sentenze di questa
corte, la prima delle sezioni unite numero 29556 del 29
maggio 2014 e la seconda della VI sezione penale numero
36208 del 26 giugno 2014 dalle quali aveva tratto la convin-
zione che né la sospensione disposta il 24 settembre 2014
dal Tribunale di Napoli ex comma due articolo 304 codice
procedura penale, né quelle conseguenti all’astensione
dei difensori dalle udienze, potessero modif‌icare la data di
decorrenza del doppio dei termini di fase, ineludibilmente
f‌issata al 14 gennaio 2015 limite che non poteva peraltro
essere intaccato neanche utilizzando i mesi di cui all’ar-
ticolo 603 comma 1 lett. b) n. 3 bis codice di procedura
Il ricorrente in data 3 giugno 2015 presentava motivi
nuovi allegando sentenza del Tribunale del Riesame Na-
poli del 13 maggio 2015 a conferma della tesi sostenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è
quella “se ai f‌ini del calcolo del termine massimo di fase
di durata della custodia cautelare deve tenersi conto dei
periodi di sospensione dovuta a rinvii del dibattimento per
adesione del difensori all’astensione dalle udienze procla-
mate dall’associazione di categoria, periodi che nel caso di
specie sono stati computati dai giudici di merito”.
Ciò detto deve rilevarsi che anche le Sezioni Unite
di questa Corte con la sentenza Lattanzio (n. 40187 del
2014), le cui motivazioni sono state depositate in data
successiva alla sentenza della sez. VI di questa Corte
richiamata dal ricorrente, nel rilevare che la mancata
partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione
di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedi-
mento, ma all’esercizio di un diritto costituzionale, che il
giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel
rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle
specif‌iche norme che lo regolano, hanno evidenziato come
l’interesse fondamentale dello Stato di evitare la prescri-
zione dei reati (che aveva determinato in passato la gran
parte dei bilanciamenti ad opera del giudice, è ampiamen-
te soddisfatta - a prescindere dalla disposizione dell’art.
4, lett. b), del codice di autoregolamentazione, secondo
cui l’astensione non è consentita nei procedimenti e pro-
cessi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante
il periodo di astensione, ovvero entro 360, 180 o 90 giorni
se pendenti rispettivamente nella fase delle indagini pre-
liminari, o in grado di merito o nel giudizio di legittimità -
anche dal pacif‌ico orientamento secondo cui il corso della
prescrizione rimane sospeso per l’intero periodo compreso
tra l’udienza rinviata per l’astensione e quella successiva.
Così come hanno sottolineato come, in caso di rinvio per
astensione in processo con imputati sottoposti a custodia
cautelare, è pacif‌ica l’operatività della sospensione dei
relativi termini, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. b),
c.p.p. richiamando il costante orientamento giurispruden-
ziale delle singole sezioni (sez. V, n. 3920 del 22 settembre
1997, Gaglione, Rv. 208826; sez. I, n. 1036 del 14 febbraio
2000, Mazzocca, Rv. 215376; nonché, da ultimo, sez. I, n.
12697 del 15 gennaio 2008, Schiavone, Rv. 239357, secondo
cui la sospensione va commisurata all’effettiva durata del
rinvio disposto dal giudice; sez. V, n. 19646 del 19 aprile
2011, Ambrosino, Rv. 250178, secondo cui non è necessaria
un’esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei
termini custodiali). In sintesi anche dalle SS.UU. di que-
sta Corte è stato ribadito che il concetto di “impedimento
a comparire” risulta chiaramente incompatibile con una
condotta (quella di non intervenire all’udienza in forza
dell’adesione alla proclamata astensione dalle udienze)
non imposta da eventi o cause esterne ma frutto della li-
bera volontà di scelta del professionista interessato che
rende così privo di assistenza l’imputato e ulteriormente
affermato che il caso deve essere inquadrato nella nozio-
ne, in senso lato, della mancata partecipazione del difen-
sore, che renda “privo di assistenza uno o più imputati”,
con conseguente applicabilità, ai f‌ini della sospensione
dei termini di custodia cautelare, della lettera b) del
comma 1 dell’art. 304 c.p.p., che prevede sostanzialmente
l’ipotesi di mancata prestazione dell’assistenza difensiva,
determinante la sospensione o il rinvio del dibattimento.
I giudici di merito si sono attenuti a detti principi e
hanno ritenuto che computando anche i periodi di sospen-
sione trovanti causa nella adesione dei difensori all’asten-
sione dalle udienze proclamata dall’associazione di cate-
goria non risultava ancora decorso il termine massimo di
fase.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 OTTOBRE 2015, N. 40978
(C.C. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. DI STEFANO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
DE LUCA ED ALTRO
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Accertamento y Modi-
f‌iche introdotte dalla L. 47/2015 y Individuazione.
. Le modif‌iche introdotte dalla legge n. 47/2015 agli
artt. 274, comma 1, lett. c), 292, comma 2, lett. c) e c
bis), 309, comma 9, c.p.p., non presentano carattere di
sostanziale novità rispetto a quanto già in precedenza
affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimi-
tà con riguardo, in particolare: all’insuff‌icienza della
sola gravità astratta del reato a giustif‌icare la ritenuta
sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte cri-
minose; all’esigenza che tale pericolo abbia carattere,
oltre che di concretezza, anche di attualità; all’esigen-
za di un’autonoma valutazione, da parte del giudice,
nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, della
ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari atti a giustif‌icarla come pure della
ritenuta irrilevanza degli elementi addotti dalla difesa;

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