Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 6 Novembre 2015, N. 44638 (Ud. 24 Settembre 2015)
Pagine | 43-45 |
43
giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2016
LEGITTIMITÀ
sovrappongono così due aspetti del tutto diversi. Il primo
è quello dell’entità dell’obbligo (che comunque sempre si
riferisce al sostentamento di un minore privo di redditi
propri); il secondo attiene alle modalità della violazione di
quell’obbligo (nella fattispecie secondo il conforme pare-
re dei Giudici del merito prolungatosi nel tempo, totale e
privo di alcuna giustificazione penalmente apprezzabile).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 6 NOVEMBRE 2015, N. 44638
(UD. 24 SETTEMBRE 2015)
PRES. MANNINO – EST. AMORESANO – P.M. X – RIC. D’ANNA ED ALTRI
Inquinamento y Idrico y Danno ambientale y Accer-
tamento y Risarcibilità y Sequestro conservativo y
Applicabilità y Fattispecie in tema di avvelenamen-
to delle falde idriche e delle sostanze alimentari
cresciute sui terreni soprastanti.
. È applicabile il sequestro conservativo a garanzia del
risarcimento pecuniario conseguente a danno ambien-
tale, previsto dall’art. 311 del D.L. vo n. 152 del 3 aprile
2006. (Fattispecie in tema di avvelenamento delle falde
idriche e delle sostanze alimentari cresciute sui terre-
ni soprastanti). (Mass. Redaz.) (d.l.vo 3 aprile 2006, n.
152, art. 311) (1)
(1) Per utili riferimenti sul tema si veda Cass. pen., sez. III, 10 mag-
gio 2012, n. 17465, in questa Rivista 2013, 598. Sul provvedimento di
risarcimento in forma generica per equivalente del danno ambienta-
le si veda Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2011, n. 36818, in Ius&Lex
dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza in data 18
marzo 2015, rigettava la richiesta di riesame, proposta
nell’interesse di Salvatore D’Anna, Corrado Cordioli e
Paolo Giacomazzo, avverso il provvedimento di sequestro
conservativo, emesso dal Tribunale di Vercelli, in compo-
sizione monocratica in data 19 febbraio 2015, dei beni mo-
bili ed immobili di proprietà degli imputati (come indicati
nella nota della G.d.F. del 17 luglio 2012).
Dopo aver premesso che il sequestro conservativo era
stato disposto nei confronti dei ricorrenti, imputati dei re-
ati di cui agli artt. 674 c.p. 256 comma 4 D.L.vo 152/2006,
452 c.p., su richiesta del Ministero del Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare (mentre
analoga richiesta era stata rigettata relativamente ai beni
del responsabile civile), riteneva il Tribunale infondati i
motivi posti a base della richiesta di riesame.
Quanto al fumus commissi deliciti, rilevava il Tribu-
nale che, per costante orientamento giurisprudenziale, il
decreto di citazione a giudizio fosse di per sé atto idoneo
a giustificarne la sussistenza. Vi era, inoltre, correlazione
tra l’imputazione e la pretesa risarcitoria della parte ci-
vile, essendo contestato il reato di cui all’art. 452 in rela-
zione all’art. 439 c.p. (avente ad oggetto l’avvelenamento
della falda idrica e delle sostanze alimentari, ortaggi, lat-
te, uova) e, quindi, quanto meno indirettamente riguar-
dante i danni cagionati ai terreni soprastanti (posti nelle
vicinanze dello stabilimento Sacal S.p.a.).
In ordine al “quantum” della pretesa risarcitoria, l’or-
dinanza risultava congruamente motivata, facendo essa
riferimento all’atto di costituzione di parte civile, in cui
erano indicati i danni cagionati alla falda acquifera ed ai
prodotti ortofrutticoli, nonché ai terreni, con spese per la
bonifica preventivabili in euro 19.500.000,00. Ed i para-
metri utilizzati per la quantificazione risultavano corretti
quanto meno per la fase cautelare.
Non era poi esatto che fosse stata applicata una norma
abrogata (art. 18 L. 349/86), cui non vi era alcun riferi-
mento nell’ordinanza impugnata.
Era indubitabile che, nel caso di specie, trovasse appli-
cazione l’art. 311 D.L.vo 152/2006, che prevede la risarcibi-
lità del danno ambientale mediante condotte riparatorie,
ripristinatorie o compensative e soltanto in via residuale
in forma risarcitoria. Ciò però, secondo il Tribunale, non si-
gnificava che in sede cautelare non potesse assicurarsi una
garanzia monetaria al Ministero, corrispondente all’entità
delle misure ripristinatorie eventualmente necessitate in
caso di inadempienza del debitore condannato. Opinare di-
versamente significherebbe escludere la possibilità di ricor-
rere al sequestro conservativo nei casi di danno ambientale.
Quanto al periculum in mora, riteneva il Tribunale che
fosse stato correttamente disposto il sequestro conservativo
sui beni degli imputati (pur essendo il patrimonio del re-
sponsabile civile Sacal S.p.a, astrattamente in grado di sod-
disfare le pretese risarcitorie), trattandosi di obbligazione
solidale (con pluralità di rapporti obbligatori, tra loro di-
stinti, corrispondenti al numero dei condebitori in solido).
2. Ricorrono per cassazione Salvatore D’Anna, Corrado
Cordioli, Paolo Giacomazzo, a mezzo dei difensori, denun-
ciando, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine
al criterio qualitativo di determinazione del danno.
L’art. 311 D.L.vo 152/2006 è chiarissimo nel prevedere,
in materia di danno ambientale, misure ripristinatorie e
riparatorie (soltanto in caso di omissione totale o parzia-
le delle stesse è prevista la possibilità di sostituirle con
risarcimenti pecuniari, secondo la specifica procedura di
cui all’art. 312).
Il Tribunale ha operato un’interpretazione assoluta-
mente scorretta ed erronea di tale norma, non tenendo,
peraltro, conto che nell’ordinanza impugnata vi era un
preciso riferimento all’art. 18 L. 349/86 abrogato.
Ritenere, invero, che nella fase cautelare l’unica ga-
ranzia concessa al Ministero è proprio ed esclusivamente
quella patrimoniale significa eludere la lettera e la ratio
della norma.
Prevedendo l’art. 320 c.p.p. la conversione del seque-
stro conservativo in pignoramento quando diventi irrevo-
cabile la condanna, si determinerebbe un effetto in aperto
contrasto con l’art. 311 cit., che prevede esclusivamente la
condanna agli obblighi riparatori.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA